Il decreto sugli autovelox non determina la nullità di tutte le multe notificate
Bisogna valutare caso per caso: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox. Con il nuovo decreto sull’omologazione degli apparecchi, posso contestare il verbale?
B.G.
Èstato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 giugno 2026, che disciplina le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità degli strumenti utilizzati per accertare le violazioni dei limiti di velocità.
Il provvedimento tenta di mettere ordine in una materia che, negli ultimi anni, ha dato origine a numerosi ricorsi e a interpretazioni non sempre uniformi da parte dei giudici, soprattutto a causa della distinzione tra apparecchi semplicemente "approvati" e dispositivi effettivamente "omologati".
L’articolo 1 stabilisce che l’omologazione riguarda il prototipo dell’apparecchio ed è finalizzata ad accertare che i dispositivi prodotti conformemente a quel modello siano idonei a misurare la velocità dei veicoli. Il relativo decreto di omologazione viene rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e consente al produttore di realizzare e commercializzare gli esemplari corrispondenti al prototipo autorizzato.
Non è però sufficiente che il modello sia stato omologato. Anche i singoli apparecchi devono essere sottoposti a controlli diretti a verificare che siano conformi al prototipo e continuino a funzionare correttamente. Tali controlli vengono effettuati dagli organismi autorizzati dal Ministero e possono riguardare sia il processo produttivo, sia i dispositivi presenti presso gli impianti, la rete commerciale o già utilizzati dagli enti accertatori.
Ogni autovelox deve essere sottoposto a una taratura iniziale prima della sua entrata in servizio, a tarature periodiche annuali e alle previste verifiche di funzionalità. Se uno di questi controlli dà esito negativo, l’apparecchio non può essere utilizzato fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di conformità e corretto funzionamento.
Il decreto stabilisce inoltre precisi margini massimi di errore tecnico: fino alla velocità di 100 chilometri orari l’errore ammesso è pari a 3 chilometri orari, mentre oltre tale soglia è pari al 3 per cento della velocità misurata. Questi valori riguardano i requisiti tecnici degli apparecchi e non devono essere confusi con la riduzione applicata, ai fini della sanzione, alla velocità rilevata.
Cambiano anche le modalità di gestione dei dati. Gli strumenti devono conservare soltanto le rilevazioni relative alle effettive violazioni, mentre le informazioni raccolte devono essere crittografate e firmate digitalmente, così da garantirne l’autenticità, l’integrità e la non modificabilità.
Una particolare disciplina è prevista per gli autovelox già installati. Questi possono continuare a essere utilizzati soltanto quando ricorrono i requisiti stabiliti dal regime transitorio e risultano in regola con la certificazione di conformità, la taratura e le verifiche di funzionalità. Per alcuni prototipi approvati prima della disciplina ministeriale del 2017, il titolare può inoltre presentare domanda di omologazione secondo le nuove procedure.
La pubblicazione del decreto, tuttavia, non determina automaticamente la nullità di tutte le multe già notificate, né comporta la sospensione generalizzata degli autovelox. La legittimità di ciascun verbale deve essere valutata in concreto, verificando il tipo di apparecchio utilizzato, il provvedimento ministeriale relativo al modello, la data dell’accertamento e la validità delle certificazioni di taratura e funzionalità.
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