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Le diverse voci di danno

Le lesioni, la morte e le tipologie di danno risarcibili agli eredi

Le lesioni, la morte
e le tipologie di danno
risarcibili agli eredi

È escluso quello tanatologico: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Vi scrivo perché nostro padre, a seguito di un fatto che riteniamo imputabile a terzi, è rimasto ferito, ha sofferto per alcuni giorni e poi purtroppo è deceduto. È stato un vero shock e ora, oltre al dolore, ci troviamo anche a dover capire cosa fare dal punto di vista legale. Io e mia sorella vorremmo sapere quali danni possono essere richiesti dagli eredi, perché cercando informazioni online abbiamo trovato termini come danno biologico temporaneo, danno morale terminale e danno tanatologico, ma facciamo fatica a capire cosa significhino concretamente e cosa sia effettivamente risarcibile.
T.

La domanda del lettore de “Il Tirreno” tocca un tema delicato, che richiede di distinguere con chiarezza tra le diverse voci di danno, evitando la confusione che spesso si trova anche in rete. Il punto di partenza è questo: quando una persona subisce delle lesioni e, dopo un certo periodo di tempo, muore a causa di esse, non tutti i danni sono automaticamente trasmissibili agli eredi.

In particolare, non è risarcibile agli eredi il cosiddetto danno biologico permanente. Questo perché tale voce di danno presuppone che la persona sopravviva e che i postumi delle lesioni si stabilizzino nel tempo. Se invece la vittima decede, questa stabilizzazione non si verifica e, quindi, non si forma un danno permanente trasmissibile.

Ciò non significa, però, che non vi sia alcun risarcimento. Al contrario, gli eredi possono far valere il cosiddetto danno biologico temporaneo, cioè il danno alla salute subito dal loro familiare nel periodo compreso tra la lesione e la morte. Nel caso descritto dal lettore – in cui il padre è rimasto ferito e ha sofferto per alcuni giorni – questa voce di danno assume un rilievo centrale, perché proprio quel lasso di tempo rappresenta la fase in cui il pregiudizio si è concretamente manifestato.

Accanto a questo, può essere riconosciuto anche il danno morale terminale, che riguarda la sofferenza interiore provata dalla vittima nel periodo che precede la morte. In questo caso, a differenza del danno biologico temporaneo, assume rilievo anche la consapevolezza della persona, cioè il fatto che abbia percepito l’avvicinarsi della fine e ne abbia sofferto sul piano emotivo.

Diverso, e più complesso, è il discorso relativo al cosiddetto danno tanatologico, ossia il danno derivante dalla perdita della vita in sé considerata. Su questo punto la giurisprudenza prevalente ritiene che non sia risarcibile agli eredi, perché la morte impedisce che il diritto al risarcimento entri nel patrimonio della vittima e possa quindi essere trasmesso. Si tratta di un orientamento ormai consolidato, anche se in passato non sono mancate opinioni diverse.

In concreto, quindi, tornando al caso del lettore, gli eredi potranno chiedere il risarcimento per il periodo di sofferenza vissuto dal padre prima della morte, sia sotto il profilo fisico (danno biologico temporaneo) sia sotto quello interiore (danno morale terminale), mentre non sarà generalmente possibile ottenere un risarcimento autonomo per la perdita della vita in sé.

In situazioni come questa, la ricostruzione precisa dei fatti e, soprattutto, la valutazione medico-legale del tempo intercorso tra la lesione e il decesso diventano elementi decisivi. Anche pochi giorni, come nel caso descritto, possono fare la differenza e incidere in modo significativo sull’entità del risarcimento riconoscibile.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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