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Rc auto, il bonus-malus il rimborso alla Consap e la classe di merito

Rc auto, il bonus-malus
il rimborso alla Consap
e la classe di merito

Assicurazioni e incidenti stradali: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia

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Voglio un parere sulla mia situazione in tema di assicurazione rc auto. Per anni sono stato cliente di una nota compagnia. Qualche anno fa, a distanza di alcuni mesi, ho fatto due incidenti. Pertanto, in tale circostanza, sono passato dalla 1° classe di merito alla 6° classe. Dunque la mia assicurazione è stata maggiorata: da circa 500 euro a più di 1.000. Sennonché oltre a cambiare assicurazione, per non subire questo declassamento, ho deciso di pagare autonomamente alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) i due sinistri. Nonostante ciò non ho ricevuto, da parte delle compagnie assicurative, un ritorno alla 1° classe di merito e pertanto sono stati costretto a pagare il premio assicurativo maggiorato. Cosa posso fare? 
A. F.

Quando si parla di rc auto occorre partire da un dato essenziale: nel sistema assicurativo italiano il premio è normalmente determinato attraverso il meccanismo bonus-malus, che comporta il peggioramento della classe di merito in presenza di sinistri con responsabilità. Due sinistri ravvicinati, come nel caso prospettato, possono determinare un significativo declassamento e un conseguente aumento del premio anche molto consistente. Tuttavia, l’ordinamento offre uno strumento per evitare tale penalizzazione: l’assicurato responsabile può rimborsare integralmente il sinistro liquidato dalla compagnia e neutralizzarne gli effetti sulla propria storia assicurativa. Nel caso di sinistri gestiti con procedura di risarcimento diretto, la richiesta di rimborso va presentata alla Consap, che comunica l’importo liquidato al danneggiato e, una volta ricevuto il pagamento, rilascia apposita attestazione. L’effetto del rimborso integrale è quello di eliminare il sinistro dall’attestato di rischio (Atr), con conseguente ripristino della classe di merito precedente, come se il sinistro non fosse mai avvenuto. L’aggiornamento dell’Atr e della banca dati di settore spetta alla compagnia presso cui il sinistro è stato denunciato, la quale deve recepire l’avvenuto rimborso e rettificare la posizione dell’assicurato. In assenza di tale aggiornamento, il premio continua ad essere calcolato con applicazione del malus, nonostante l’assicurato abbia sostenuto interamente il costo del danno. In una simile situazione, il primo passo è presentare un reclamo scritto alla compagnia chiedendo formalmente la rettifica della classe di merito e la restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso, allegando l’attestazione Consap. Se il reclamo non riceve risposta entro i termini o la risposta è insoddisfacente, è possibile rivolgersi all’Ivass, che esercita funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e può sollecitare la compagnia a riesaminare la posizione. Qualora il premio sia stato calcolato in misura maggiorata nonostante il sinistro sia stato integralmente rimborsato, può configurarsi un’ipotesi di pagamento indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., con diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza. In tal caso l’assicurato può agire per il recupero, previo tentativo di mediazione ove necessario, davanti al giudice di pace competente. È però fondamentale verificare un aspetto preliminare: che il rimborso sia stato effettivamente richiesto nei tempi corretti, che riguardi sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto e che l’attestazione Consap sia stata regolarmente trasmessa alla compagnia. Solo la presenza di questi presupposti consente di pretendere il ripristino della classe di merito e l’eventuale restituzione delle somme. In assenza, la permanenza del malus potrebbe essere legittima.

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