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I requisiti formali

Quando il testamento è nullo o annullabile. Cosa dice il Codice Civile

Quando il testamento
è nullo o annullabile.
Cosa dice il Codice Civile

Il diritto delle successioni: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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In famiglia è scoppiato un piccolo “giallo” testamentario. Mio zio ha lasciato un testamento scritto a mano su un quaderno, con firma poco leggibile e data indicata solo come “primavera 2021”. Alcuni parenti sostengono che in quel periodo non fosse lucido, altri il contrario. Possiamo parlare di nullità per mancanza di requisiti formali oppure per incapacità? E come si prova che non fosse capace di intendere e volere? 
L. L.

La nullità e/o invalidità del testamento si hanno in relazione alla mancanza o alla irregolarità di un requisito di forma o di altro elemento essenziale. Nel diritto delle successioni vige il principio della conservazione della volontà testamentaria, quest’ultimo fa sì che le cause di invalidità non abbiano la stessa forza che hanno nella disciplina dei contratti. Difatti non possono essere fatte valere da chi ha confermato/eseguito il testamento pur conoscendone le cause di invalidità. Le ipotesi di nullità sono tassative infatti, mentre nella disciplina che regola i contratti la nullità è disposta da una norma di portata generale e l’annullabilità prevista solo in casi tassativi, nella disciplina testamentaria il principio viene invertito. Questo quanto sancito dallo stesso articolo 606 del nostro Codice Civile: “Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”. Dunque, la norma per quanto concerne la nullità distingue l’ipotesi in cui si tratti di testamento olografo, ovvero scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore, in cui la nullità si può far valere per mancanza di autografia o di sottoscrizione; e il testamento notarile (che può essere pubblico o segreto) nel qual caso la nullità si può fare valere qualora il notaio non abbia redatto per iscritto le volontà del testatore o manchi la firma del testatore ovvero del notaio. Queste le sole cause di nullità. L’azione di nullità, a differenza di quella di annullabilità, è imprescrittibile e può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse o anche essere rilevata d’ufficio dal giudice. Il testamento nullo è infatti considerato inefficace sin dall’apertura della successione. La nullità può colpire l’intero testamento ma anche solo singole clausole, sempre che la parte nulla non costituisca parte essenziale. Per quanto concerne l’annullabilità invece, quest’ultima si ricollega a tre ipotesi: vizi di forma (esclusi quelli previsti dall’art. 606 che prevedono la nullità); incapacità di testare; errore, violenza o dolo. La capacità di testare è la capacità di disporre validamente dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere. Le cause di incapacità sono tassative e dunque non suscettibili di interpretazione estensiva. Spetta a chi invoca l'incapacità provarne la sussistenza. L’art. 591 del Codice Civile dispone che sono incapaci di testare: “coloro che non hanno compiuto la maggiore età; gli interdetti per infermità di mente; quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”. L’azione di annullabilità, a differenza di quella di nullità, si prescrive in cinque anni dall’esecuzione del testamento ovvero dalla conoscenza del vizio. La legittimazione attiva spetta a chi abbia un interesse specifico derivante dall’annullamento.
 

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