Risarcimento negato per l’auto rubata. C’è l’Arbitro assicurativo
La negligenza del proprietario: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris
Qualche mese fa, per aprire il cancello della mia abitazione, accostavo adiacente ad esso e scendevo dall’autovettura. Mentre stavo eseguendo questa operazione, la mia autovettura è stata rubata. Non ci potevo credere. Ho lasciato le chiavi inserite pensando – come di solito – che l’apertura del cancello non mi avrebbe portato via tanto tempo... eppure quel malvivente è salito in macchina e si è allontanato! In preda al panico ho chiamato la mia compagnia di assicurazione ricordando che avevo attivato la polizza furto ed incendio e pertanto ho chiesto di avere il ristoro. Morale della favola: mi hanno negato il risarcimento perché il furto è avvenuto a causa di una mia negligenza. Cosa posso fare? Devo per forza rivolgermi ad un avvocato?
Emanuela
Situazioni come questa, purtroppo, non sono affatto rare. Può accadere che, in pochi secondi e proprio davanti alla propria abitazione, in un momento di puro sovrappensiero che riteniamo di assoluta normalità, sopraggiunga un evento del tutto anomalo e traumatico.
Al danno causato dal furto si aggiunge spesso un ulteriore pregiudizio, rappresentato dal comportamento dell’assicurazione, che nega il risarcimento anche in presenza di una regolare polizza furto e incendio.
In questi casi, come sempre più frequentemente avviene, la motivazione adottata dalle compagnie assicurative è la presunta negligenza dell’assicurato nella custodia della propria autovettura.
È bene precisare che, se da un lato il proprietario del veicolo ha certamente un obbligo di custodia del bene, dall’altro molti contratti assicurativi prevedono clausole che escludono l’indennizzo solo qualora il furto sia riconducibile a un comportamento gravemente negligente ed esclusivamente imputabile all’assicurato.
A tal proposito, è opportuno chiarire che la colpa grave deve consistere in una condotta particolarmente imprudente, tale da determinare un rischio anomalo e concreto. Pertanto, grava sull’assicurato l’onere di dimostrare che il furto sia avvenuto per cause a lui non imputabili e, comunque, in assenza di colpa grave, mentre spetta all’assicurazione l’onere di provare che l’assicurato abbia violato una specifica clausola contrattuale, venendo meno all’obbligo di custodia, così da esonerare la compagnia dall’obbligo di risarcire la vittima del furto.
Alla luce di quanto sopra esposto, una delle possibili soluzioni per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito è il ricorso all’Arbitrato assicurativo.
L’Arbitro assicurativo è stato istituito con decreto del 6 novembre 2024, n. 215, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell’Ivass, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2025. Si tratta di un sistema stragiudiziale rapido e sicuramente più economico, rispetto all’avvio di una causa giudiziale, per la risoluzione delle controversie tra consumatori, imprese e intermediari assicurativi.
Il procedimento è semplificato e opera in materie esclusivamente assicurative, aventi ad oggetto l’accertamento dei diritti, anche risarcitori, dell’assicurato, nonché degli obblighi e delle facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi, oltre all’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Codice delle assicurazioni private.
Resta fermo che, in caso di diniego da parte dell’Arbitro assicurativo, l’assicurato può sempre rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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