Bonus mamme 2026 più alto e nuove regole per il congedo parentale: cosa cambia
Le misure sono contenute nella manovra che ha incassato l’ok definitivo dalla Camera il 30 dicembre 2025
ROMA. Una manovra prudente che dà quello che può dare a imprese e lavoratori del ceto medio. È questa la definizione che, nei mesi di gestazione del ddl bilancio, è emersa dalle dichiarazioni del suo architetto, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, e della premier Giorgia Meloni. Il testo ha incassato il sì definitivo della Camera al fotofinish lo scorso 30 dicembre.
Il bonus mamme 2026
Nell’ottica di tutela delle donne lavoratrici rientra anche l’aumento del cosiddetto “bonus mamme”, che salirà da 40 a 60 euro al mese (per uno stanziamento complessivo di 630 milioni di euro per il 2026). Il bonus da 60 euro al mese verrà erogato alle lavoratrici madri dipendenti o autonome, escluse quelle impiegate nel lavoro domestico, con almeno due figli aventi un reddito da lavoro non superiore a 40mila euro annui.
L’importo massimo annuo del contributo è quindi di 720 euro. Il bonus sarà erogato dall’Inps e non concorre alla formazione del reddito, rimanendo esente da imposte e contributi.
Per le madri con due figli il bonus spetta fino al mese del compimento del decimo anno del secondo figlio. In caso di tre o più figli, il beneficio è esteso fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più giovane. Il bonus non verrà pagato mensilmente ma, per l’intero importo annuale, con lo stipendio di dicembre 2026.
Congedo
Viene esteso l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. Il congedo si potrà prendere anche se il figlio ha più di 12 anni e fino ai 14 anni d’età. Resta invariata la durata massima complessiva di 10 mesi, estensibile a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi. Durante il congedo spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, con un’indennità al 80% per i primi 3 mesi se fruiti entro i 6 anni di vita del figlio.
Con un’altra norma viene modificata la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori). In particolare, sale da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore e se ne estende l’applicabilità con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.
