Certificato medico e ricette valide un anno, cosa cambia con il Ddl Semplificazioni: «Ma occhio alle tempistiche»
La Federazione italiana medici di medicina generale interviene per fare chiarezza su alcuni aspetti fra i quali i tempi «effettivi»
ROMA. «Il disegno di legge sulle semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore il 18 dicembre, con due importanti novità per i medici di medicina generale, sostenute dalla Fimmg, ma che non saranno immediatamente operative».
Lo precisa la Federazione italiana medici di medicina generale, che fa chiarezza sui tempi effettivi per l’avvio delle certificazioni di malattia da remoto e delle ricette ripetibili per i malati cronici.
Il certificato medico: la novità
«La prima novità – spiega il sindacato dei medici di famiglia in una nota – riguarda il rilascio del certificato per l’assenza del lavoratore dovuta alla malattia: il medico di famiglia potrà, diversamente a quanto avviene oggi, rilasciarlo anche a distanza tramite una tele-visita. L’articolo 58 del provvedimento equipara la certificazione effettuata da remoto, attraverso la telemedicina, a quella tradizionale in presenza. Quando accadrà? Non immediatamente», puntualizza la Fimmg, sottolineando che «la legge rinvia a un successivo accordo che sarà assunto in Conferenza Stato-Regioni, senza indicare nessuna precisa scadenza: in questa sede, su proposta del ministro della Salute, saranno definiti i casi e le modalità del ricorso alla telecertificazione. Fino ad allora resteranno in vigore le regole attuali: il medico deve accertare di persona le condizioni del paziente. Fimmg vigilerà e parteciperà attivamente alle determinazioni – assicura la sigla – portando la propria esperienza messa in campo nel periodo della pandemia per le certificazioni dei positivi al Covid. Nel provvedimento resta ferma la tutela contro i certificati falsi, con pene severe per i lavoratori e i medici che li rilasciano, sia in presenza che in modalità telematica».
Farmaci e ricette
«La seconda novità del provvedimento – continua la Fimmg – è contenuta nell’articolo 62 e riguarda la possibilità che hanno i medici di medicina generale di prescrivere i farmaci per patologie croniche fino a 12 mesi, riducendo la necessità di ripetere continuamente le ricette. Anche questa non sarà subito operativa, ma entro 90 giorni a partire dal 18 dicembre, quando entrerà in vigore la legge, previo decreto attuativo del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia, che definirà le modalità di attuazione della norma anche per garantire che non ci siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sarà inoltre possibile ottenere i farmaci prescritti anche con documentazione di dimissione ospedaliera o referti del pronto soccorso, senza dover attendere una seconda prescrizione da parte del medico di famiglia, facilitando così la semplificazione e la continuità dei percorsi assistenziali e soprattutto coprendo i periodi festivi e prefestivi viste le numerose dimissioni del venerdì».
I tempi
Al termine dell’iter normativo, illustra la Fimmg, «il medico indicherà nella ricetta ripetibile la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di 12 mesi. Il medico potrà sospendere in qualsiasi momento la ripetibilità della prescrizione o potrà modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di monitoraggio sulla ridotta compliance del paziente, la conoscenza e stratificazione dei comportamenti di aderenza alle terapie già a disposizione nei nostri gestionali, in un’ottica di appropriatezza prescrittiva finalizzata agli esiti di salute del paziente».
«Il farmacista, ricevuta la ricetta – conclude il sindacato dei medici di medicina generale – informerà l'assistito sulla corretta modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegnerà un numero di confezioni sufficiente a coprire 30 giorni di terapia in relazione alla posologia indicata e dovrà trasmettere la consegna al paziente del farmaco al rispettivo medico di famiglia nell'ottica di una vera collaborazione interprofessionale nell'ambito delle cure territoriali».
