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Non è vincolante la promessa del padre di una donazione futura

Non è vincolante
la promessa del padre
di una donazione futura

Cosa prevede il Codice Civile: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia (

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Mio padre, con parole molto chiare, mi aveva promesso di lasciarmi un terreno di sua proprietà, e io ho preso quella promessa come un impegno serio, su cui ho anche iniziato a fare dei progetti concreti per il futuro. Ora però sostiene di aver cambiato idea e che quanto detto non ha alcun valore. Mi chiedo quindi: una promessa fatta a voce, specialmente quando è stata ripetuta più volte con chiarezza, ha un peso giuridico o rimane soltanto una parola vuota? 
Carmela

Il fatto di cui si parla rientra nell’istituto giuridico della donazione che è disciplinata, nel nostro ordinamento, dall’art. 769 del Codice Civile. Ai sensi dell’articolo citato, infatti, la donazione viene definita come “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”.

Dunque, la donazione si configura come un contratto a titolo gratuito, caratterizzato dalla volontà del donante di arricchire il patrimonio altrui senza necessità di ricevere qualcosa in cambio. È importante sottolineare che, sebbene sia a titolo gratuito, la donazione si configura comunque come contratto a tutti gli effetti, e, pertanto, necessita del consenso del donatario. Quest’ultimo, potrebbe, per più motivi – di ordine personale, professionale, economico - non avere interesse a ricevere la donazione. Non si tratta quindi, come si potrebbe ben pensare, di un atto unilaterale del donante, poiché necessita, come detto, dell’accordo tra le parti. Il consenso del donatario non deve essere necessariamente espresso per iscritto, potendo essere espresso anche in forma tacita o per comportamenti concludenti. Tuttavia, questa regola vale soltanto per le donazioni di modico valore. Secondo la giurisprudenza prevalente, le donazioni si intendono “di modico valore” quando l'entità della donazione non risulta sproporzionata rispetto alle condizioni economiche del donante. Al contrario, quando la donazione è di non modico valore, ai sensi dell’art. 782 del c.c. “deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio”. Questo significa, che in assenza della forma scritta, l’atto risulta radicalmente nullo e privo di effetti giuridici. Questa disciplina ha lo scopo di proteggere il donante, vista la gratuità dell’atto e l’impoverimento del soggetto che sceglie di effettuare la donazione. L’elemento fondamentale della donazione è costituito dalla spontaneità della stessa: deve avvenire senza vincoli né obblighi, siano essi giuridici o morali. In virtù di questo principio si può facilmente intendere come la promessa di una donazione futura non è vincolante, anche se fatta in forma scritta o in presenza di testimoni. Questo significa che la promessa di una donazione non ha alcun valore giuridico e non può essere fatta rispettare in alcun modo, anche perché collide con la ratio stessa dell’istituto giuridico che stiamo analizzando. Al requisito della spontaneità si aggiunge il requisito dell’istantaneità: non è valida la donazione sottoposta a termine o condizione. Alla luce di quanto esposto, la donazione di un terreno rientrerebbe nella categoria delle “donazione di non modico valore” e dunque richiederebbe la stipula nella forma dell’atto pubblico a pena di nullità, così come previsto dall’art. 782 c.c.

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