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Due conti correnti bloccati per lo stesso debito: come tutelarsi davanti al giudice

Due conti correnti bloccati per lo stesso debito: come tutelarsi davanti al giudice

Cumulo dei mezzi di espropriazione: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura

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Sono debitrice di una certa somma e ho ricevuto la notifica di un atto di pignoramento per l’intero importo, bloccando il mio conto corrente principale. Pochi giorni dopo ho ricevuto un secondo atto di pignoramento, sempre per l’intero importo di debito, che ha bloccato anche un altro mio conto corrente destinato al risparmio. A oggi, dunque, ho due conti bancari non utilizzabili. Cosa posso fare?
A.


L’articolo 483 del codice di procedura civile (c.p.c.), rubricato “Cumulo dei mezzi di espropriazione”, consente al creditore di promuovere, contemporaneamente, diversi mezzi di espropriazione (su mobili e immobili, su mobili e crediti, su immobili e crediti) al fine di ottenere l’integrale soddisfacimento della propria pretesa economica.

Ciononostante, in ogni caso, il valore dei beni complessivamente pignorati non può eccedere la somma complessiva del credito e delle spese processuali, cioè non può superare i limiti previsti dalla legge (art. 546 c.p.c.) onde evitare di gravare ingiustificatamente la posizione del debitore.

Ebbene, nel caso in cui si verifichi questa ultima ipotesi, il debitore che abbia subito azioni esecutive per un valore che eccede i limiti di pignorabilità, con apposita istanza, può richiedere al Giudice dell’Esecuzione una riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi (art. 496 c.p.c.).

A tal fine, la giurisprudenza pacificamente ritiene (a) da un lato, che “(…) poiché l'art. 483 c.p.c., nel prevedere il cumulo dei mezzi di espropriazione non lo limita a quello su beni di natura eterogenea, ossia mobili, crediti e immobili (…) il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice della congruità dei mezzi di esecuzione” (Cass. civ. n. 3423/1997) e (b) dall’altro lato, che “tuttavia, in presenza di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l'esclusione dall'esecuzione dei beni sottopostivi in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata, la quale può essere pronunciata dallo stesso giudice con il provvedimento che, riguardo ai beni liberati dal pignoramento, chiude il processo esecutivo” (Cass. civ. n. 18533/2007).

Di recente, con sentenza n. 10668/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “l’istanza per la limitazione dei mezzi di espropriazione è proposta dal debitore con ricorso indirizzato ad uno dei giudici delle diverse esecuzioni promosse (…); nel ricorso devono essere indicate (e documentate) le circostanze che inducono l’esecutato a ritenere eccessivo il cumulo per la sproporzione tra il credito vantato e il complesso dei beni concretamente aggrediti; sulla richiesta il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi”. E l’opposizione del creditore che venga eventualmente respinta è ugualmente considerata dalla Corte quale ipotesi di “abuso dei mezzi di espropriazione” da sanzionare con lo strumento della responsabilità processuale aggravata.

Dunque, si ribadisce che, a fronte di un ingiustificato cumulo dei mezzi di espropriazione in danno al debitore, quest’ultimo può ricevere tutela dall’ordinamento mediante la proposizione di un’istanza rivolta al Giudice dell’Esecuzione e volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di uno dei pignoramenti risultati eccedenti rispetto ai limiti pignorabili ovvero la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti al fine di ricondurre il valore complessivo nei limiti di legge.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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