Porti, da agenzie di lavoro somministrato a temporaneo: come l’emendamento cambia la gestione della manodopera
Dl Infrastrutture, bocciata invece la proposta delle minoranze di creare un apposito fondo per il prepensionamento dei portuali
Cambia ancora la geografia delle società autorizzate a gestire la manodopera all’interno dei porti. Nell’ambito del DL Infrastrutture, le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera hanno infatti approvato un emendamento in base al quale le attuali agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la formazione professionale vengono trasformate immediatamente in agenzie autorizzate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo.
La nota del Ministero
«Queste agenzie, nate nel 2016 per supportare l’occupazione in momenti di crisi aziendali o cessazioni di attività terminalistiche nel trasporto marittimo – si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – avranno ora un nuovo ruolo. Questa trasformazione permetterà il reimpiego stabile dei lavoratori in esubero, accompagnando così i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali. L’obiettivo primario è salvaguardare l’operatività e l’efficienza dei porti, con un focus particolare sulla movimentazione dei container e sulle attività di trasbordo merci, note come transhipment».
Per il Ministero, il provvedimento garantirà maggiore stabilità occupazionale e flessibilità operativa per un settore strategico del Paese.
Le due commissioni della Camera hanno invece bocciato l’emendamento proposto dalle minoranze che puntava a creare un fondo per il pensionamento dei lavoratori portuali. Determinante al riguardo è stato il parere negativo espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, per la quale non c’erano somme sufficienti a garantire la creazione del fondo.
In ultimo, ha avuto il via libera il cosiddetto “emendamento salva porti”, per qualcuno varato appositamente per tutelare la concessione demaniale nel porto di Genova del Gruppo Spinelli. Il testo dell’emendamento recita testualmente che «allo scopo di garantire omogeneità operativa e uniformità gestionale alle previsioni di cui ai Piani Regolatori Portuali (Prp) nelle more della revisione organica della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree di cui al primo periodo, comunque denominate all’interno dei singoli piano regolatori portuali si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel piano regolatore portuale e non alle singole porzioni dei medesimi, né ai singoli compendi affidati in concessione».