Vince 9 milioni alla slot nel 2012 ma non ha ancora riscosso la vincita: perché il 16 aprile è stato un giorno maledetto per alcuni giocatori
Un attacco hacker, un rifiuto di pagamento e una causa infinita: sono gli ingredienti di una storia ai limiti dell’incredibile
LUCCA. Non importa se la vincita è frutto di un malfunzionamento dell’apparecchio. L’errore del sistema rientra nel rischio di impresa della società di scommesse che non può invalidare a sua discrezione la giocata vincente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un giocatore romano arruolato a sua insaputa nell’esercito di chi in Italia il 16 aprile 2012 si ritrovò tra le mani un biglietto uscito da una videolottery con importi strabilianti. Nel caso arrivato alla Suprema Corte la somma era di 9.597.304 euro. Un attacco informatico ad opera di hacker mai individuati causò il cortocircuito che produsse un effetto a cascata dopo la sbornia di euforia nelle sale giochi della penisola: una sequela di cause contro Snai (poi diventata Snaitech Spa) con sede a Porcari che non ha mai volato pagare vincite frutto di interferenze dolose.
Tetto massimo
I giudici di legittimità nell’accogliere le ragioni del giocatore, dopo i no del Tribunale di Lucca e della Corte d’Appello di Firenze, rimandano la causa a un’altra sezione del secondo grado fiorentino con una precisazione sostanziale. Il vincitore non ha diritto alla somma stampata sul ticket, ma solo all’importo massimo fissato dalla giocata alla videolottery pari a mezzo milione di euro. Non male neanche quello se ora un altro collegio della Corte d’Appello dovesse recepire in toto le indicazioni della Cassazione. Uno spiraglio più che aperto su una vicenda nazionale originata dalla “pazzia” nelle macchinette indotta dai pirati informatici dalle 13,37 e 3 secondi alle 13,53 e 45 secondi del 16 aprile 2012. Suoni e lucine da vittoria nelle sale per 241 Jackpot da parte di 174 terminali sparsi in tutta Italia.
Non ti pago
I no al giocatore pronunciati dai giudici lucchesi e fiorentini, ritenendo corretta la tesi difensiva della Snaitech, erano fondati sull’assunto secondo il quale il biglietto in possesso del giocatore non gli attribuiva il diritto al premio, perché la vincita era stata solo apparente, non avendo superato la necessaria procedura di validazione.
Discrezionalità
Sul concetto di validazione, la Corte di Cassazione ribalta la sentenza impugnata. «Offrire una lettura della procedura di “validazione” nei termini fatti propri dalla Corte d’Appello finisce con l’offrire al gestore il potere di emettere, ex post, una sorta di “via libera” all’esazione della vincita, in relazione a vicende e accadimenti integralmente riferibili al controllo della propria sfera organizzativa e a potenziali anomalie che possano averla investita - in definitiva, al modo stesso di adempiere la propria obbligazione -, con una vistosa e non giustificata deroga non solo alla normativa speciale più volte richiamata, ma anche alla disposizione fondamentale in tema di responsabilità contrattuale». In altri termini, non è ammissibile la discrezionalità dell’obbligato (Snaitech), che si riserva di non tener fede a quanto risulta dagli impegni presi con il giocatore, in base a circostanze nel proprio esclusivo dominio.
Anomalie e vincite
In definitiva, «l’anomalia o il malfunzionamento non alterano la natura di evento di sorte dell’estrazione, o della generazione della combinazione vincente, perché i contratti di scommessa si fondano sull’affidamento delle parti alla mera sorte; di conseguenza, dette anomalie non sono idonee ad invalidare la stessa scommessa – ribadisce la Cassazione –. Si tratta di argomenti che la Corte pienamente condivide e che si legano con la peculiarità della vicenda in esame e con le modalità di esplicazione del gioco delle Vlt, considerato che nella specie non è in discussione la genuinità dello scontrino in possesso del ricorrente». Errori di sistema che per gli ermellini «non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma - rientrando integralmente nell’ambito della sfera organizzativa e di controllo dell’attività - concernono il rischio d’impresa (a carico di Snaitech, ndr) sullo stesso gravante».