L’Iban sul bonifico era sbagliato, il creditore minaccia le vie legali
Quali le responsabilità della banca? I consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Buongiorno, spettabile redazione. Un mese fa mi sono recato in banca per effettuare un cospicuo pagamento a mezzo di bonifico bancario per il saldo dei lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sul mio appartamento in favore del titolare della società incaricata. A un mese dal suddetto saldo, tuttavia, il direttore dei lavori e titolare della ditta mi ha fatto scrivere dal suo legale per ottenere il medesimo pagamento asserendo di non aver ricevuto alcun importo di denaro e minacciando di adire le vie di giustizia. Alla mia richiesta di spiegazioni, vengo a scoprire dal dipendente della banca che l’Iban posto sulla ricevuta in mio possesso non corrisponde alle coordinate bancarie della società specificate nella relativa fattura. Che posso fare adesso?
Salvatore
Il debitore, per adempiere a un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve far pervenire l’importo dovuto al proprio creditore in concreto, non potendosi intendere liberato sin tanto che la somma non entri materialmente nella disponibilità del creditore. In particolare, ai sensi dell’art. 1188 c.c. è stabilito che “Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo” e tale rappresentante può essere identificato nella banca, quando si opti per il pagamento a mezzo di un bonifico bancario.
Ma cosa accade quando il creditore non soddisfa il suo diritto per colpa non del proprio debitore, ma della banca che doveva fare da mero intermediario dell’operazione? Sul punto, occorre rammentare che può fondarsi una autonoma responsabilità della banca intermediaria per il danno cagionato al debitore in seguito a un’operazione di pagamento rivelatasi inesatta. I pagamenti elettronici, infatti, non possono essere posti in essere esclusivamente dal debitore (persona fisica), ma devono necessariamente essere disposti per tramite dell’istituto di credito esercente lo specifico strumento elettronico utilizzato nell’occasione. In caso di errata disposizione del bonifico bancario, pertanto, occorrerà indagare la correttezza dell’operazione e la diligenza della banca intermediaria.
Esiste, infatti, sia la specifica disciplina dettata dal d.lgs. n. 11 del 2010, sia la normativa generale per imputare all’istituto di credito la responsabilità per il danno patrimoniale subìto in conseguenza ad un’operazione di pagamento errata.
Invero, il debitore che si sia trovato a pagare due volte lo stesso importo per colpa dell’istituto bancario intermediario, se dimostra che l’esito infausto della prima operazione di pagamento è conseguenza dalla scarsa diligenza che la banca ha riposto nell’esecuzione dell’operazione che gli era stata ordinata, lo stesso ben potrà agire in rivalsa ed essere rimborsato dell’eccedenza spesa o risarcito dell’ulteriore danno sofferto.
In tal senso, una recente pronuncia della Cassazione, ha affermato, a livello di massima, che: “In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 d.lg. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio Iban, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25/06/2024, n. 17415).
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