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Dubbi sul testamento per quella grafia diversa relativa a data e luogo

Dubbi sul testamento
per quella grafia diversa
relativa a data e luogo

Designato erede uno dei tre figli: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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Buongiorno, nostro padre è venuto a mancare da poco e ha lasciato un testamento olografo in cui nomina mio fratello M., con cui viveva, come unico erede. Io e mio fratello gemello abbiamo ricevuto una copia di questo testamento direttamente da lui. Il problema è che la data e il luogo sembrano scritti con una grafia diversa rispetto al resto del documento, che invece sembra scritto da nostro padre. M. dice che il testamento è comunque valido, ma a noi sembra che ci siano state delle modifiche. In questi casi cosa possiamo fare? Possiamo impugnare il testamento?
G. e A


Il testamento è l’atto con cui ogni soggetto può disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla propria morte (art. 587 c.c.). Tuttavia, questa libertà non è assoluta: la legge riserva infatti una parte del patrimonio, detta quota di legittima, a favore di determinati soggetti chiamati legittimari. Si tratta, nello specifico, del coniuge, dei figli (o, in loro mancanza, dei discendenti) e, in assenza di figli, anche degli ascendenti. Ai figli o ai loro discendenti spetta la metà del patrimonio se sono uno solo, oppure i due terzi se sono più di uno. Qualora vi sia anche il coniuge, le quote si riducono: al coniuge spetta un terzo, e ai figli un altro terzo complessivamente. Nel rispetto di tali limiti, è comunque possibile redigere un testamento in favore, ad esempio, di un solo figlio. Tuttavia, se la quota di legittima risultasse lesa, i legittimari pretermessi potranno esperire l’azione di riduzione (ex art. 555 c.c.) per ottenere quanto spettante loro per legge.

Per essere valido, il testamento olografo deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto di mano del testatore, come previsto dall’art. 602 c.c. La data deve contenere l’indicazione precisa di giorno, mese e anno. La legge consente di provare la non veridicità della data solo in tre ipotesi: per valutare la capacità del testatore, per stabilire la priorità tra più testamenti o per decidere questioni collegate al tempo di redazione. Ai sensi dell’art. 606 c.c., il testamento olografo è nullo se manca l’autografia o la sottoscrizione. In particolare, l’apposizione o l’alterazione della data da parte di un terzo - se effettuata contestualmente alla redazione del documento - comporta la nullità del testamento per difetto di autografia. Qualora, invece, l’intervento del terzo sia successivo alla redazione, il testamento può considerarsi comunque valido, a condizione che sia possibile accertare l’originaria e genuina volontà del testatore (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 10/11/2023, n. 31322). In sintesi, l’autografia deve riguardare l’intero documento: il testamento è nullo se un terzo vi ha scritto anche solo una parola, indipendentemente dalla rilevanza materiale della parte eterografa (Tribunale di Pavia, 23/03/2023). Infine, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5091 del 16/02/2022, ha stabilito che l’alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto tramite querela di falso, il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, può essere assolto anche mediante presunzioni.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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