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Il termine di prescrizione che potrebbe annullare le richieste Inps del 2014

Il termine di prescrizione che potrebbe annullare le richieste Inps del 2014

Soldi indebitamenti percepiti: i consigli dell'avvocata Annalisa Scura

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Nel 2014 l’Inps mi ha comunicato che ho percepito, indebitamente, assegni nello stesso 2014 per il valore complessivo di circa cinquemila euro. Nell’immediatezza, ho chiesto e ottenuto una rateizzazione di quell’importo in 72 mensilità. Oggi, tuttavia, non riesco ad ottemperare al pagamento concordato poiché ho una bambina di 9 anni da mantenere, un marito con invalidità totale accertata e sono l’unica a percepire uno stipendio in casa. Posso evitare il pagamento delle rate?
Corina


L’ottenuta rateizzazione nella restituzione di quanto percepito indebitamente, unitamente al pagamento di alcune delle rate concordate, costituisce chiaro riconoscimento di debito, equivalente ad una espressa dichiarazione con cui si ammette di avere un debito per un certo importo nei confronti di un determinato creditore. Dunque, tale dichiarazione – oltre ad avere forte valore probatorio – conferma l’esistenza del debito e interrompe ogni termine di prescrizione e di decadenza.

Su questo versante, pertanto, non è possibile – salvo eccezionali e rarissime ipotesi – “revocare” quanto riconosciuto e, in parte pagato.

Resta da capire cosa deve intendersi per “indebito”. Nel nostro ordinamento, il diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato si prescrive nel termine ordinario di 10 anni che decorre dal momento in cui il diritto dell’ente erogatore può essere fatto valere, ovvero dal momento in cui il pagamento non dovuto è stato effettuato, e sempre a condizione che la prescrizione non sia stata sospesa o interrotta e che il percettore non abbia omesso dolosamente e volontariamente di comunicare la decadenza dal beneficio all’ente erogatore.

Dunque, salvo particolarità che variano da caso a caso, due sono i presupposti che consentono all’Inps di richiedere la ripetizione (da intendersi come restituzione) di quanto indebitamente pagato e che obbligano il percettore a restituire la somma indebitamente percepita: da un lato, la prescrizione e, dall’altro, l’omessa comunicazione della decadenza.

L’ente erogatore, di regola, potrà pretendere dal percettore del trattamento la restituzione solo di ciò che è stato erogato entro i 10 anni anteriori alla data di comunicazione della richiesta di restituzione (ad esempio, l’Inps potrà richiedere a marzo 2024 solo quanto ha pagato da aprile 2014 in poi), mentre non può chiedere ciò che è stato pagato prima di tale arco temporale (prima di aprile 2014).

Inoltre, l’Inps dovrà verificare se l’errata erogazione del trattamento sia stata conseguenza di un errore del proprio ufficio ovvero sia stata conseguenza della dolosa omissione di comunicazione del percettore del trattamento (che volontariamente non ha segnalato all’Inps la decadenza del beneficio).

In entrambi i casi, l’ignaro percettore del trattamento potrà proporre ricorso amministrativo all’Inps ovvero ricorso in Tribunale per far valere in giudizio il proprio diritto alla cosiddetta irripetibilità del trattamento per intervenuta prescrizione ovvero per buona fede e regolare comunicazione della decadenza del beneficio. Ma entrambi questi rimedi, si badi bene, si scontrano con il riconoscimento di debito e la rateizzazione richiesta ed ottenuta che, purtroppo, cristallizzano sia l’esistenza del debito e sia le modalità di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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