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Fatture da pagare sulla base di un contratto attivato con firma falsa

Fatture da pagare
sulla base di un contratto
attivato con firma falsa

Cosa prevede il Codice del Consumo: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbíteris

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Qualche mese fa ho iniziato a ricevere delle fatture da una compagnia di energia con la quale non ho mai firmato alcun contratto. Quando ho chiesto spiegazioni, mi hanno inviato una copia del contratto, ma la firma riportata non è la mia: è palesemente falsa. Non ho mai autorizzato quella fornitura, ma continuano ad arrivarmi solleciti di pagamento, con minacce di sospensione del servizio e azioni legali. Vorrei sapere: sono davvero obbligata a pagare queste fatture, anche se il contratto è stato attivato con una firma falsa? E cosa posso fare per tutelarmi e bloccare queste richieste ingiuste?
Chiara F.


Il quesito posto dalla lettrice del Tirreno impone di valutare la posizione giuridica della stessa in relazione alla ricezione di fatture relative a una fornitura di servizi mai richiesta né autorizzata, poiché basata su un contratto recante una firma apocrifa. Sarà quindi necessario fornire un inquadramento normativo e giurisprudenziale volto a dimostrare l’inesistenza dell’obbligo di pagamento e a delineare le possibili azioni di tutela a disposizione della parte lesa.

In primo luogo, si fa presente che la consumatrice non è tenuta al pagamento delle successive fatture. La base giuridica dell’esonero dall’obbligo di pagamento è sancita all’art.66-quinquies del Codice del Consumo e nell’ordinanza n. 261 del 12 gennaio 2021 della Cassazione. Quest’ultima ha chiarito che, qualora un consumatore si trovi a ricevere fatture relative a una fornitura basata su un contratto non firmato da lui, e su cui sia stata apposta una firma falsa, la fornitura stessa deve considerarsi “non richiesta”. Pertanto, il consumatore non è obbligato a pagare le fatture per servizi che non ha mai autorizzato. L’ordinanza, infatti, afferma che la sola esecuzione materiale della fornitura non può legittimare l'obbligo di pagamento, in quanto il cliente, una volta venuto a conoscenza dell’esistenza del contratto solo tramite la ricezione delle fatture, si trova di fatto nell’impossibilità di restituire o impedire la fornitura non richiesta. Questo principio si fonda sulla nullità radicale del contratto sottoscritto con una firma falsa, in base a quanto stabilito dall’articolo 1418 del Codice Civile, che rimanda all’articolo 1325, il quale sancisce che uno dei requisiti fondamentali di un contratto è il consenso delle parti. Inoltre, la normativa italiana in materia di contratti e consumatori è chiara: l'articolo 66-quinquies del Codice del Consumo, rubricato “Forniture non richieste”, stabilisce che un contratto non sottoscritto dal consumatore e basato su una firma falsa genera una fornitura che è da considerarsi “non richiesta” e, di conseguenza, illegittima. In altre parole, se la fornitura di energia o gas avviene in virtù di un contratto che il consumatore non ha mai firmato, la fornitura stessa non è dovuta, indipendentemente dal fatto che essa sia stata effettivamente erogata.

Il consumatore, in casi come questo, può promuovere querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., qualora si tratti di documenti con piena efficacia probatoria, indicando gli elementi utili a dimostrare la contraffazione della firma. Un'eventuale perizia grafologica, redatta da un perito esperto, potrà fornire la prova concreta della contraffazione, determinando così la nullità del contratto e la conseguente invalidità delle richieste di pagamento. Questa situazione non solo consente di annullare l’obbligo di pagamento delle fatture, ma offre anche al consumatore il diritto al risarcimento del danno subìto a causa della falsificazione della propria firma. Secondo una consolidata giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16222 e Cass. civ. Sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690), la falsificazione della firma costituisce una violazione non solo dell’interesse privato del consumatore, ma anche di un diritto costituzionale, quello della tutela dell’identità personale. Di conseguenza, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno, che può includere anche il danno non patrimoniale, indipendentemente dal fatto che la falsificazione costituisca o meno un reato.
 

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

 

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