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La polizza non è mai esistita ma l’agente assicurativo ha sempre riscosso i soldi

La polizza non è mai esistita ma l’agente assicurativo ha sempre riscosso i soldi

Come recuperare le cifre pagate? I consigli dell'avvocata Giulia Orsatti

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Anni fa mi affidai a un amico che lavorava come agente presso una compagnia assicurativa per sottoscrivere una polizza. Ebbi contatti unicamente con lui, presso il suo studio e mai con la compagnia assicuratrice per la quale lavorava. Questo soggetto ha incassato molti dei miei soldi in contanti. Oggi scopro che la compagnia assicurativa non ha registrata nessuna polizza a me intestata. Come posso fare per recuperare i soldi pagati?
Vi ringrazio, Eleonora.


Le compagnie assicurative si avvalgono di agenti per la stipulazione dei contratti. Nello svolgimento delle mansioni che sono state loro affidate, i dipendenti agiscono in nome e per conto della società, secondo le regole generali del mandato con rappresentanza, cosicché gli effetti degli atti giuridici compiuti dal singolo agente si producano direttamente nella sfera giuridica della compagnia di assicurazione. Alla base del mandato con rappresentanza deve essere necessariamente posto uno specifico atto negoziale: la procura. Tuttavia, ci domandiamo cosa potrebbe accadere se l’agente spendesse il nome della compagnia assicurativa per compiere degli illeciti, come ad esempio, sottrarre somme di denaro inducendo i danneggiati a credere di acquistare polizze assicurative della compagnia per la quale lavora, approfittandosi della sua posizione.

Ebbene, la predetta ipotesi ricade nella fattispecie regolamentata dall’art. 2049 del Codice civile, rubricato “Responsabilità dei padroni e dei committenti”, il quale dispone che “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. La predetta norma fonda un’ipotesi di responsabilità oggettiva extracontrattuale per il fatto altrui.

La responsabilità di cui si parla è di tipo “indiretto” e può rilevare al verificarsi dei seguenti presupposti: l’avvenuta commissione di un fatto illecito, ex art. 2043 c.c., un rapporto di preposizione iniziale e un nesso di occasionalità necessaria tra l’esecuzione delle mansioni svolte dall’agente e il compimento del fatto che ha comportato il danno. Se il fatto illecito fosse stato compiuto nello svolgimento di attività altre e diverse da quelle inerenti alle mansioni affidate al preposto, infatti, non vi sarebbe la rilevabilità del nesso di occasionalità necessaria.

Qualora ricorrano le suddette circostanze, la compagnia di assicurazione che si sia avvalsa dell’opera svolta dall’autore dell’illecito, sarà chiama a rispondere dei danni commessi dal proprio preposto. “Nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazione, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo “fantasma”, impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l’acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell’agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di questi e la commissione dell’illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto” (cfr. Cass. 20787/2018).

In ultimo, deve essere posta attenzione anche sulla condotta tenuta dal danneggiato, l’acquirente della polizza “fantasma”, perché anche il suo comportamento incide sul riparto di responsabilità nella vicenda esaminata. Sul punto, si riporta la pronuncia di una recente sentenza della Cassazione, la quale ha escluso la responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice “ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’agente” (cfr. Cass. n. 1786/2022), come il fatto di aver eseguito pagamenti in contanti o il non aver mai richiesto il rilascio di quietanze o la copia contrattuale della polizza che credeva essersi sottoscritta.

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