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Sinistri stradali

Tamponamento a catena, un’impresa accertare le varie responsabilità

di Biagio Depresbîteris (avvocato)
Tamponamento a catena, un’impresa accertare le varie responsabilità

Il diritto al risarcimento del danno: i consigli dell'avvocato

09 settembre 2024
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Buongiorno, sono Leonardo da Pietrasanta. Qualche mese fa sono rimasto coinvolto in un incidente stradale, più precisamente in un tamponamento a catena, io ero sulla macchina che stava in mezzo. A causa dell’alta velocità a cui viaggiava, l’autovettura dietro di me non riusciva ad arrestare la sua corsa e mi urtava. Di conseguenza io tamponavo l’autovettura davanti a me. Dopo qualche giorno mi arrivava una diffida dal guidatore della prima autovettura, con la quale mi veniva chiesto il risarcimento dei danni che quest’ultima ha riportato in seguito al sinistro stradale. Io però non penso di avere colpe.
Grazie per la vostra risposta.


Quando si tratta di analizzare correttamente le vicende che riguardano i sinistri stradali, è opportuno prendere le mosse dall’art. 2054 del Codice Civile, il quale regola una specifica fattispecie di responsabilità extracontrattuale derivante dalla circolazione dei veicoli, fondata sul compimento di un fatto illecito. Questa norma disciplina la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e presuppone l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del conducente e il danno prodotto, come ad esempio un urto che provoca danni a un altro veicolo. In particolare, il secondo comma dell’art. 2054 c.c. stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”. Questa presunzione di colpa con pari responsabilità può essere superata mediante la dimostrazione della reale dinamica del sinistro, evidenziando che l'incidente è stato causato esclusivamente dalla condotta di uno dei conducenti.

Tuttavia, è fondamentale esaminare il singolo caso concreto, poiché le conseguenze giuridiche possono variare in base alla specifica natura dell’evento. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n.15788 del 2018, ha stabilito che “nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti e incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all’ultima vettura dovuta dal sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa dell’art. 2054, comma 2 c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna”. Di conseguenza, in tali circostanze, l’unico responsabile del sinistro è il conducente che, con la sua condotta imprudente, ha dato origine alla catena di collisioni.

Passando alla responsabilità del terzo soggetto che ha causato il sinistro, questa è regolata dall’art. 2043 c.c., rubricato “Risarcimento per fatto illecito”, il quale prevede che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Tale norma si fonda sul principio del neminem laedere e assolve alle funzioni di riparare il danno e prevenire ulteriori comportamenti dannosi.

La responsabilità extracontrattuale sancita dall’art. 2043 c.c. si configura quando un’azione illecita, caratterizzata da dolo o colpa, è idonea a causare un danno e si verifica un nesso di causalità tra il fatto e il danno stesso. Pertanto, nel contesto di un incidente stradale, la condotta illecita del conducente che ha causato il sinistro è giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c., permettendo agli altri conducenti coinvolti di far valere il loro diritto al risarcimento del danno subìto, a condizione che possano dimostrare la colpa del responsabile del sinistro, superando la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c..

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