La guida
Il rischio che la donazione della barca sia annullata da un ripensamento
Cosa prevede il Codice Civile: i consigli dell'avvocato
Buongiorno, ho sentito dire che posso perdere la proprietà della barca ricevuta in donazione per volontà dello stesso soggetto che me l’ha donata. Se è vero, non vale niente il motivo che ha spinto costui a cedermi la sua barca? E, più in generale, come posso evitare che ciò accada? Vi ringrazio fin da ora per l’attenzione, spero mi possiate rispondere.
Vi leggo sempre, Fabrizio
La donazione, ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile, è “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. In parole povere, attraverso questo contratto, il donante si spoglia di un proprio diritto o assume su di sé un’obbligazione altrui, pur non essendo tenuto a farlo, depauperando così il proprio patrimonio a favore di un altro soggetto, il donatario; di conseguenza, quest’ultimo, accettando il vantaggio patrimoniale ricevuto, si arricchisce gratuitamente.
L’oggetto della donazione può essere il più vario. Si pensi ad un bene mobile, un bene immobile o anche un’azienda, delle azioni o dei titoli di Stato, ma potrà aversi una donazione solo se il bene oggetto della stessa è presente nel patrimonio del donante al momento della stipulazione. Oltre ad essere espressamente previsto il divieto di donare un bene altrui, è infatti presente nel nostro ordinamento un divieto di donazione di beni futuri, “salvo che non si tratti di frutti non ancora separati”.
Fatte salve le ipotesi in cui l’oggetto della donazione sia un bene mobile di modico valore, perché venga conclusa efficacemente una donazione dovranno poi essere rispettate alcune precise formalità, quali la pubblicità dell’atto. Quest’ultimo dovrà essere redatto da un notaio alla presenza di due testimoni e l’accettazione espressa per atto pubblico da parte del donatario.
Una volta conclusa una donazione siffatta occorre ricordare che, proprio per il peculiare scopo che distingue l’istituto donativo, il donante non potrà tornare sui suoi passi e revocare la donazione conclusa se non in due specifici casi: per ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli. La donazione potrà infine essere “ridotta” alla morte del donante qualora sia dichiarata dall’autorità giudiziaria come lesiva della quota di legittima di uno o più eredi. Inoltre, è possibile che il donatario sia comunque obbligato a pagare gli alimenti al donante.
In realtà, la giurisprudenza ha esteso gli effetti della donazione ad alcuni negozi che, pur non avendo la forma della donazione, perseguono lo stesso fine donativo e attraverso i quali si ha il raggiungimento del medesimo effetto di impoverire il donante e arricchire conseguentemente il donatario, gratuitamente e per spirito di liberalità, salvo il rispetto dei requisiti di forma prescritti per la validità del singolo negozio prescelto. Si parla in questi casi di donazioni cosiddette indirette. Sono donazioni indirette, per esempio, la remissione di un debito, il pagamento di un debito altrui, la conclusione di un contratto a favore di un terzo.
Infine, si ricorda che con l’art. 770 del Codice Civile il legislatore tipizza una particolare ipotesi di donazione, eseguita “per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione”. Questa si distingue dagli altri tipi di donazione perché non potrà essere successivamente revocata dal donante per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, ex art. 805 c.c., e perché esime il donatario dall’obbligo di corrispondere gli alimenti in favore del donante, ex art. 437 c.c. Anche per questi motivi, questa particolare donazione, cosiddetta remuneratoria, è vista da alcuni autori assimilabile all’obbligazione naturale.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.