Maternità surrogata, il difficile equilibrio da cercare
Il conflitto tra i principi costituzionali e il ruolo della politica che dovrebbe lasciare perdere la propaganda
Il riconoscimento della genitorialità di figli nati con maternità surrogata è tra i temi in cui più acuto appare il conflitto tra principi costituzionali.
E quindi tra valori su cui la convivenza civile si poggia. Cerchiamo di comprenderne i profili essenziali.
Da una parte sta una pratica, quella appunto della maternità surrogata, che sebbene consentita e regolata in altre parti del mondo, nel nostro Paese è penalmente sanzionata dalla legge in quanto, come affermato dalla Corte costituzionale, «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» (sentenza n. 272 del 2021). Se queste parole, terribili e definitive, non bastassero, la Corte aggiunge che gli accordi di maternità surrogata «comportano un rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate» (sentenza n. 33 del 2021).
Una condanna, dunque, senza se e senza ma, che comporta la necessità di attivare strumenti per impedirla: e tra questi quello che viene da alcune parti invocato è di “togliere il figlio” alla coppia.
E qui si pone il dilemma. Infatti, una volta che quella pratica sia stata utilizzata (in uno dei Paesi in cui è legale), può avvenire (ed avviene) che coloro che l’hanno richiesta e pagata vengano riconosciuti come legittimi (in quel Paese) genitori, e chiedano anche in Italia il riconoscimento di tale genitorialità, in particolare mediante il riconoscimento dell’atto di nascita redatto dallo Stato estero.
Una parentesi: non tutte le situazioni sono uguali. E non solo perché ogni caso è a sé, ma anche per il fatto che può cambiare il genere dei componenti della coppia (due donne, due uomini, un uomo e una donna) e anche il patrimonio genetico con cui viene fecondata la madre “surrogata”. Ed è facile capire che la situazione sia assai diversa nelle varie circostanze.
Torniamo dunque alla situazione del bambino che sia nato mediante questa tecnica, e che coloro che lo hanno voluto chiedano di riconoscere come loro figlio. Se il divieto di maternità surrogata dovrebbe indurre a ritenere che questo riconoscimento non debba avvenire, d’altro canto occorre considerare quale sia l’interesse del minore, che (anche) in questi casi deve essere considerato preminente: specie nelle ipotesi in cui il bambino sia cresciuto in quel contesto familiare, magari da alcuni anni. E infatti la Corte di Strasburgo ha affermato la necessità che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del “legame di filiazione” con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura.
Dunque si pone un problema di “bilanciamento”: tra la necessità da un lato di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità e dall’altro di riconoscere al bambino la possibilità di crescere nel contesto familiare per sé più idoneo. E tale bilanciamento potrebbe portare, secondo la giurisprudenza, a non trascrivere l’atto dello Stato straniero ma a favorire la realizzazione di un procedimento di adozione (che, ancora secondo la Consulta, «riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino»).
Come si comprende facilmente, si tratta di problemi particolarmente complessi, la cui delicatezza deriva in primo luogo, e come detto in apertura, dal contrasto tra valori costituitivi della convivenza civile. Problemi che la Politica (con la P maiuscola) dovrebbe risolvere, ricercando quegli “accomodamenti ragionevoli” che possono essere trovati solo a condizione che sia riposta la clava della propaganda e si metta mano all’ago e filo del buon senso.l
* Professore ordinario di diritto costituzionale alla Scuola San’Anna di Pisa
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