Il Tirreno

Toscana

Telefonate moleste
TELEMARKETING SELVAGGIO  

Telefonate moleste, il regolamento svuota la legge: ecco perché in 7 punti

Ilaria Bonuccelli
Antonello Soro, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali
Antonello Soro, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali

Il ministero dello Sviluppo economico vieta la “revoca a tappeto” del consenso all’uso commerciale dei numeri di telefono. Allarme del Garante per la protezione dei dati personali

13 maggio 2019
5 MINUTI DI LETTURA





roma. Non rispetta la legge. Così come è scritto, non consente ai cittadini di difendersi dalle telefonate moleste. Il regolamento del ministero dello Sviluppo economico che dovrebbe attuare la legge contro il telemarketing aggressivo non solo è in ritardo di un anno, ma rende inefficace lo scudo contro le chiamate commerciali indesiderate. Lo dice il parere del Garante della Privacy che reclama la modifica del testo. Vari i pericoli segnalati in questo testo di 14 articoli e 1 allegato, secondo il parere che il presidente dell’Autorità, Antonello Soro, e il segretario generale, Giuseppe Busia, firmano il 30 aprile. Riguardano il modo in cui gli utenti dovrebbero esercitare il diritto di opposizione alle chiamate moleste. E hanno a che fare con l’allegato delle “categorie merceologiche” di cui non c’è traccia nella legge ma che è stato creato per rendere (quasi) impossibile - «residuale» - il diritto a dire no al telemarketing aggressivo.

La legge, infatti, dice che basta iscriversi al Registro delle Opposizioni per revocare anche i vecchi consensi a usare i nostri dati (e numeri) per scopi commerciali con una sola eccezione: quelli in mano a gestori di servizi (acqua, luce, gas) per i quali sia in atto un contratto non ancora scaduto.

I trucchi. Il regolamento, invece, subordina la revoca del consenso a due condizioni: 1) il cittadino deve precisare le “categorie merceologiche” per le quali non vuole ricevere telefonate moleste, (inserite nell’allegato che può essere modificato dal Mise); 2) la revoca del consenso non scatta per «le numerazioni legittimamente raccolte dall’operatore». La legge, però, non dice questo. Soprattutto riguardo alla “revoca universale” del consenso all’utilizzo dei propri dati. Perciò il Garante chiede al ministero di cambiare il regolamento.

No alle Categorie merceologiche. Deve «essere precisato con opportuna chiarezza espositiva che l’iscrizione al Registro comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali da chiunque effettuati, con revoca pure dei consensi precedentemente manifestati».Di conseguenza, è «improprio invocare qualunque categoria merceologica della quale la legge di riforma del Registro delle Opposizioni non fa riferimento». E diventa obbligatorio «ovunque espungere ogni riferimento alle categorie merceologiche dagli articoli sulle modalità di esercizio del diritto di opposizione» la cui introduzione «può comportare problemi applicativi con il rischio di un elevato contenzioso».

Revoca a tappeto. Deve essere soppressa (all’articolo 7) la frase che limita la “revoca a tappeto” dei consensi. Quindi anche se i consensi sono stati legittimamente raccolti, l’iscrizione al Registro li deve azzerare. «Altrimenti si vanifica l’obiettivo della revoca universale” contenuto nella legge».

Le altre modifiche. Deve essere precisata la questione della revoca dell’opposizione a tempo «perché potrebbe essere riferita perfino solo ad alcune fasce orarie o determinati giorni della settimana». L’articolo sulla presentazione dei numeri usati per chiamare scarica le responsabilità solo sui call center e non anche sui committenti. Infine deve essere rivisto l’articolo sulle sanzioni, perché sono previste quelle vecchie e non aggiornate con la nuova normativa. —

[[atex:gelocal:il-tirreno:regione:toscana:1.32072677:gele.Finegil.StandardArticle2014v1:https://www.iltirreno.it/toscana/2019/05/13/news/otto-milioni-di-chiamate-a-non-contattabili-non-si-fermano-le-telefonate-moleste-1.32072677]]


SETTE MOTIVI PER CUI IL REGOLAMENTO SEMBRA SVUOTARE LA LEGGE SULLE TELEFONATE MOLESTE


1)    INVENZIONE DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Il regolamento (articolo 3) introduce l’obbligo per gli abbonati di indicare le categorie merceologiche (i prodotti) per le quali non vogliono ricevere telefonate commerciali. Gli utenti devono indicare le categorie merceologiche nei confronti delle quali “esprimere opposizione al trattamento dei dati personali” ai fini di invio di materiale pubblicitario o vendita. Nella legge questa condizione non è posta.

2)    SALTA L’AZZERAMENTO DEI VECCHI CONSENSI

La legge prevede che l’iscrizione al Registro delle Opposizioni comporti la cancellazione di tutti i consensi precedenti (all’iscrizione) dati l'uso dei numeri telefonici e per fini commerciali, “salvi i consensi per contratti in essere o cessati da non più di 30 giorni per la fornitura di beni o servizi (acqua, luce, gas, ndr) per i quali  è comunque assicurata la facoltà di revoca con procedure semplificate”.

Il regolamento (articolo 7) invece prevede che l’iscrizione comporti la cancellazione di tutti i consensi precedenti  all’inserimento nel Registro delle Opposizioni “fatti salvi i consensi al trattamento delle numerazioni telefoniche da parte dell’operatore che li ha legittimamente raccolti”. Così si annulla la revoca a tappeto dei consensi pregressi, con un’operazione di “scavalco” giuridico che a un regolamento non è consentito rispetto a una legge.

3)    REVOCA A TEMPO DEL CONSENSO

Il regolamento (articolo 7 comma 3)  prevede – come anche la legge – che il cittadino possa revocare “a tempo”  il consenso all’utilizzo dei propri dati per fini commerciali. Non viene, però, precisato il “tempo”: quindi può essere anche alcune fasce orarie o per alcuni giorni della settimana. L’indeterminatezza complica l’applicazione della norma.

4)    EQUIVOCO DEL RINNOVO

L’iscrizione al Registro delle Opposizioni, per legge, è gratuito e per sempre (salvo revoca).
Il regolamento (art. 7, comma 1-lettera b e art. 9) prevede che il cittadino possa “rinnovare” l’iscrizione al Registro delle Opposizioni.

Non è precisato con chiarezza, però, che il rinnovo è previsto dopo la revoca (anche a tempo) del proprio consenso ai titolari del trattamento dei dati e che tale revoca si esercita dopo l’iscrizione al Registro.

5)    PRESENTAZIONE DELLA LINEA CHIAMANTE

La legge impone che il numero che chiama gli utenti sia immediatamente riconoscibile (con prefisso) o sia richiamabile. E mette questa responsabilità in capo sia a call center sia ai committenti.

Il regolamento (art. 9 comma 1) sembra attribuire la responsabilità di questo obbligo solo ai call center.

6)    INFORMAZIONI SUI PROPRI NUMERI AGLI ABBONATI

Impreciso l’articolo 10 del regolamento sulle informazioni che l’operatore “titolare del trattamento dei dati” deve rendere al contraente (il cittadino) sul trattamento dei dati che lo riguardano relativi ai numeri telefonici.
I dati devono essere forniti dal titolare del trattamento (non dal responsabili né dall’incaricato) “al momento della prima comunicazione all’interessato”.  Anche se il titolare (il committente) può delegare il responsabile del trattamento (il call center) a riferire le informazioni al cliente al momento del contatto telefonico

7)    SANZIONI ERRATE

Il regolamento non disciplina il trattamento dei dati via mail (tramite comunicazioni elettroniche) malgrado quanto riportato nell’articolo 12

La sanzione prevista (art 12 comma 3) per la responsabilità solidale fra titolare e responsabile del trattamento dei dati fa riferimento alla legge 5/2018 (riforma del registro delle opposizioni) invece che al regolamento.
 

Primo piano
Le celebrazioni

25 Aprile, piazza della Signoria gremita: Stefano Massini legge il monologo di Scurati – Video