Il Tirreno

Prato

La sentenza

Lasciata dal marito, chiede i danni per lesioni personali: i giudici respingono il ricorso

di Pietro Barghigiani
Lasciata dal marito, chiede i danni per lesioni personali: i giudici respingono il ricorso

La donna aveva interrotto la gravidanza, poi ha saputo del tradimento

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PRATO. Il primo dolore fu l’abbandono della casa coniugale da parte del marito. Un segnale che di lì a poco certificò la fine del matrimonio. Lei era incinta e dopo poco decise di interrompere la gravidanza che non sentiva di portare avanti da sola. Anni dopo scoprì anche l’uomo con cui era stata fidanzata per oltre dieci anni, aveva iniziato un’altra storia, con ogni probabilità prima di interrompere la loro relazione. Altra vicenda vissuta con estrema mortificazione.

La richiesta danni

Conclusa la separazione al Tribunale di Firenze con addebito a carico dell’ex marito, la donna abbandonata gli ha chiesto un risarcimento danni per 50mila euro e oltre 5mila euro di spese mediche tra psicologhe e psichiatre a cui si è rivolta nel tempo. Nel conto mette il danno biologico, quello relativo “all'afflizione del coniuge abbandonato e tradito che richiede il ristoro del danno esistenziale” e il danno endoconiugale. Una sequenza di contestazioni che non ha fatto breccia al Tribunale di Livorno che, nel respingere le richieste della donna, l’ha condannata a pagare le spese legali per oltre 10mila euro all’ex marito.

La gravidanza interrotta

Lei è della provincia di Prato, lui di quella livornese. Sarebbe stata una delle numerose separazioni che arricchiscono i fascicoli nei Tribunali civili se non ci fosse stato un seguito nell’avviare anche una causa rubricata alla voce “lesioni personali”. Quelle che la signora sosteneva di aver subìto dopo essere stata lasciata mentre era incinta e poi per aver scoperto che il marito la tradiva. Due colpi da ko. Ma che per il giudice non si traducono in danni da dover risarcire.

Il no dei giudici

«La violazione dell’obbligo di coabitazione attuata tramite abbandono del tetto coniugale – violazione ritenuta sufficiente dal Tribunale di Firenze nel giudizio di separazione giudiziale a comportare l’addebito della separazione – non integra automaticamente il diritto al risarcimento del danno» si legge nella sentenza depositata in questi giorni.

Sul punto dell’abbandono da parte del marito durante la gravidanza, fonte di sofferenza sostenuta con certificati medici dalla donna, il Tribunale sottolinea che l’ex marito «non ha mai manifestato la volontà di negare la propria assistenza alla di lui partner. Risulta chiaramente dalla messaggistica intercorsa tra i due che preoccupasse per le condizioni della compagna (“Sei stata a fare l’esame?”, “Hai dormito stanotte?”». E ancora: «Se decidi di tenere il bambino io ti aiuterò... ti confermo che sono pronto a prendermi le mie responsabilità ed i miei doveri anche nei confronti di nostro figlio. La mia decisione di chiudere il nostro rapporto non ha niente a che vedere con la notizia della tua gravidanza è stata solo una concomitanza ma non per questo, ti ripeto, mi tirerò indietro dai miei obblighi e doveri nei tuoi confronti e in quelli di nostro figlio se deciderai, o meglio, se decideremo insieme (e per il bene di entrambi spero che lo faremo insieme) di portare a termine o meno la gravidanza». Di qui la considerazione del giudice secondo cui l’allontanamento del marito, che per la donna, «era conseguente alla sua “fuga” dalla responsabilità di padre, non risulta provato».

Lei pagherà le spese legali

Chiarito l’aspetto dell’allontanamento dalla casa coniugale durante la gravidanza, la parte del tradimento per cui veniva chiesto il risarcimento viene respinta dal Tribunale. La donna sosteneva di essere venuta a conoscenza della storia del marito con l’attuale compagna il 12 luglio 2017, dopo il provvedimento del 26 settembre 2016 dal Tribunale di Firenze con il quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente. Anche se la storia extraconiugale fosse iniziata prima che alla fine del 2014 l’uomo lasciasse la casa, non era emersa in modo plateale e pubblico da arrecare un danno alla moglie tradita e lasciata. Niente risarcimento per danni e spese legali, quelle sì, da versare all’ex coniuge. l


 

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