Comitato Atc, il Consiglio di Stato dà ragione a Federcaccia Pistoia
Ribaltata la sentenza del Tar, accolto il ricorso contro la Provincia
PISTOIA. Eccesso di potere, manifesta illogicità e contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione. Accolto dal Consiglio di Stato l’appello presentato dalla Federcaccia di Pistoia contro la sentenza con cui il Tar della Toscana aveva respinto il ricorso che l’associazione venatoria aveva presentato sulla nomina – avvenuta il 24 giugno 2015 – da parte dell’allora presidente della Provincia, dei componenti del Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia di Pistoia. In pratica, nello scegliere i rappresentanti della associazioni venatorie da inserire nell’organismo, la Provincia non aveva rispettato il principio di “rappresentatività” previsto dal regolamento regionale: anziché un membro per ciascuna delle tre associazioni presenti sul territorio (Federcaccia, Arcicaccia e Libera caccia), in base a tale principio i tre membri avrebbero dovuto essere unicamente di Federcaccia, visto che quest’ultima rappresentava l’84 per cento circa dei cacciatori residenti e quindi avrebbe dovuto occupare 2,524 posti (quindi 3) nel Comitato di gestione dell’Atc (0,21 e 0,26, rispettivamente, le altre due).
Una sentenza, quella del Consiglio di Stato (che rappresenta il grado di appello nella giustizia amministrativa) che non avrà ripercussioni sull’Atc, visto che il Comitato in questione è ormai decaduto, ma sarà solo motivo di un’eventuale azione legale per il risarcimento dei danni che Federcaccia potrebbe voler avviare nei confronti della Provincia e delle altre due associazioni venatorie.
Come detto, nel giugno 2015, in presenza di un mancato accordo sui nomi da proporre fra le tre associazioni venatorie di livello nazionale “riconosciute e stabilmente organizzate sul territorio provinciale”, il presidente della Provincia nominò un membro per ciascuna di esse nel Comitato dell’Atc, che doveva essere composto anche da tre membri delle organizzazioni professionali agricole, due appartenenti alle associazioni di protezione ambientale e due designati dalla Provincia stessa.
Ai fini della nomina dei tre componenti delle associazioni venatorie, il presidente della Provincia aveva seguito un criterio che faceva sì riferimento alla “rappresentatività numerica a livello locale”, ma con il temperamento “del principio di partecipazione pluralistica”, in modo da assicurare, a suo dire, “la massima partecipazione delle categorie interessate alla gestione dell’ambito territoriale”: un rappresentante a ciascuna delle tre associazioni.
Il consiglio di Stato, censurando la sentenza di primo grado del Tar della Toscana, ha spiegato che, dalla lettura del regolamento regionale, appare chiaro che la Provincia doveva tenere conto unicamente della “rappresentatività espressa dalle organizzazioni e associazioni”. «Il criterio della rappresentatività – spiegano i giudici – va misurato sulla base del numero degli iscritti aderenti, indice del riconoscimento dell’associazione ai fini rappresentativi di una categoria. La percentuale degli iscritti è un indicatore del perimetro di espressione dell’appartenenza territoriale di un organo rappresentativo». Per cui, la scelta della Provincia ha fatto sì che la componente nell’Atc del movimento venatorio non fosse «la concreta espressione del territorio»: il pluralismo nel Comitato è garantito dalle altre componenti che ne fanno parte oltre alle associazioni venatorie.