Pisa, morì nello scontro auto-scooter: maxi-risarcimento alle eredi
L’incidente è avvenuto nel 2015 ungo la via Fiorentina: l’automobilista e la compagnia assicurativa sono stati condannati al risarcimento di oltre 850mila euro
PISA. Non causò solo la morte dell’uomo, un 59enne pisano, attivo anche nell’associazionismo. Secondo il Tribunale di Pisa, l’incidente avvenuto nel novembre del 2015 lungo via Fiorentina, ha provocato anche «lo sviluppo», nella moglie e nella figlia del 59enne, «di un disturbo da lutto persistente complicato di grado moderato», che deve essere riconosciuto come danno biologico da aggiungersi ai danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte traumatica dell’uomo.
La condanna
I giudici del Tribunale di Pisa hanno quindi condannato nelle scorse settimane un’automobilista e la compagnia assicurativa al risarcimento di oltre 850mila euro a favore delle eredi - madre e figlia - del 59enne morto nella zona di Riglione mentre si dirigeva verso Cascina a bordo di uno scooter. Giunto all’altezza di un supermercato, il motociclo fu travolto da un’auto che, in arrivo dal senso di marcia opposto, «effettuò una manovra di conversione a sinistra al fine di accedere al parcheggio» del supermercato «senza accertarsi, colpevolmente, della presenza di veicoli in marcia con direzione contraria, finendo per intersecare la traiettoria del motociclo», recita il dispositivo del Tribunale di Pisa. Una frazione di secondo. Un attimo. Sull’asfalto nessun segno di frenata, il decesso quasi immediato.
L’iter giudiziario
Dopo qualche anno, un iter giudiziario avviato dagli eredi del 59enne per vedersi riconosciuti i danni patrimoniali e non patrimoniali che, a distanza di quasi dieci anni, il Tribunale ha quantificato, in totale, in oltre 850mila euro, evidenziando che «il sinistro è ascrivibile in via esclusiva alla condotta» dell’automobilista, sottolineano i giudici nel dispositivo, respingendo le tesi di "concorso di colpa" da parte del 59enne avanzata dalla "difesa". Quest’ultima ha infatti contestato la velocità di dieci chilometri orari superiore al limite consentito con il quale lo scooter procedeva; che «il motociclista non indossava il casco protettivo o non lo aveva allacciato o lo aveva allacciato in modo anomalo, che nel casco è stato rinvenuto un telefono cellulare, circostanza che lascia presumere che al momento dell’incidente il motociclista stesse parlando al telefono senza servirsi di auricolari bluetooth». Secondo il Tribunale, però, «la svolta» dell’automobilista «è avvenuta, repentina e imprevedibile, impedendo al motociclista di frenare o di tentare di porre in essere una manovra evasiva, visti i ristrettissimi tempi di reazione» e quindi anche rispettando il limite di velocità, «l’impatto si sarebbe comunque verificato in termini analoghi». Una manovra, quella dell’automobilista, che quindi - secondo anche la ricostruzione della consulenza tecnica - non avrebbe lasciato in alcun modo scampo al motociclista. Una ricostruzione che ha portato i giudici a riconoscere il risarcimento del danno da perdita parentale e un danno biologico permanente di natura psichica, oltre a danni patrimoniali e il rimborso delle spese mediche sostenute.
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