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Assegni bancari senza provvista o autorizzazione: sempre più casi a Pisa, ecco come evitare problemi

di Antonio Scuglia
Assegni bancari senza provvista o autorizzazione: sempre più casi a Pisa, ecco come evitare problemi

Conseguenze e tutele: la guida dell’Adusbef

27 aprile 2024
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PISA. L’emissione di assegni bancari (o postali) rappresenta un metodo di pagamento molto diffuso nel nostro Paese, ma non è esente da problematiche, soprattutto quando si verificano casi di mancanza di provvista o di autorizzazione. «Sono sempre di più gli utenti che si presentano per questo motivo da Pisa e provincia», spiega l’avvocato Alberto Foggia, delegato Adusbef Aps, al quale sono stati sottoposti molti casi di persone che hanno subito sanzioni per l’emissione di assegni “a vuoto” o senza autorizzazione o che li hanno ricevuti in pagamento.

Normativa di riferimento

La disciplina giuridica degli assegni bancari, spiega il legale, è contenuta nella legge 386/1990, che ha introdotto diverse disposizioni volte a garantire la sicurezza e l’efficienza di questo strumento di pagamento.

L’articolo 1 vieta l’emissione di assegni bancari o postali senza l’autorizzazione del trattario, e cioè quando difetta o si è interrotto il rapporto o la convenzione che attribuiscono al cliente l’autorizzazione ad emettere assegni. L’emissione di un assegno senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dalla prefettura competente per territorio (ovvero quella del luogo di pagamento dell’assegno) , da 1. 032 a 6. 197 euro, salvo che l’importo dell’assegno non sia superiore a 10. 329 euro o nel caso di reiterazione delle violazioni in quanto in tale ipotesi, la sanzione amministrativa va da 2. 065 a 12. 394 euro.

L’articolo 2 della stessa legge prevede che l’assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, è considerato assegno “scoperto”. In tal caso, la sanzione amministrativa va da 516 a 3.098 euro, e se l’importo dell’assegno è superiore a 10.329 euro o nel caso di reiterazione delle violazioni, da 1.032 a 6.197 euro. Ulteriore conseguenza è rappresentata dal protesto, ovvero da un atto pubblico con il quale viene accertato il mancato pagamento dell’assegno e viene data pubblicità della mancata provvista (il protesto deve essere levato entro termini ristrettissimi, ovvero otto giorni per l’assegno su piazza, cioè nello stesso Comune e quindici per l’assegno fuori piazza).

Inoltre, il soggetto incappato in tale “scoperto”, deve riconoscere al titolare del credito portato nell’assegno una penale pari al 10% del suo importo.

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni pecuniarie sopra descritte, l’emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione comporta anche sanzioni accessorie tra le quali la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI): la banca trattaria è infatti obbligata a segnalare alla CAI i nominativi dei traenti che hanno emesso assegni scoperti o non autorizzati. L’articolo 5 della normativa in questione prevede pure sanzioni ben più pesanti in certe situazioni più gravi, quali l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale; l’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le raccomandazioni 

Chi emette un assegno, ricorda l’avvocato Foggia, «deve controllare l’andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all’incasso e ciò a maggior ragione quando assuma consapevolmente con la postdatazione degli stessi (prassi, come noto, piuttosto diffusa) il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione».

I rimedi

Chi ha emesso assegni senza provvista può evitare l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie da parte del prefetto ove, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettui a favore del creditore il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

Lo stesso interessato dalla sanzione prefettizia può però anche opporre l’ordinanza-ingiunzione, che gli viene notificata, avanti al Giudice di Pace competente per territorio ove ad esempio la firma presente sull’assegno sia contraffatta e, quindi, avrebbe l’onere di disconoscerla formalmente oppure, in caso di contestazione per emissione del titolo senza autorizzazione, non abbia ricevuto comunicazione da parte della Banca a proposito della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni o per altri motivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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