Il Tirreno

La condanna

Elba, stupro nel locale: «Ha sfruttato la vulnerabilità» – La sentenza sull’ex pr

di Stefano Taglione
Elba, stupro nel locale: «Ha sfruttato la vulnerabilità» – La sentenza sull’ex pr

Alessandro Canovaro, 40enne elbano, è stato condannato per violenza sessuale e lesioni, il fatto è avvenuto nella notte di Capodanno tra il 2022 e il 2023

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PORTOFERRAIO. Una ricostruzione ritenuta «nitida, coerente e riscontrata». E uno stato di vulnerabilità della vittima - ubriaca e sotto l’effetto di droga - che l’ex pr avrebbe sfruttato.

La condanna

Sono questi i cardini su cui si fondano le motivazioni della sentenza con cui il tribunale di Livorno, nel novembre scorso, ha condannato a sette anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni il quarantenne elbano Alessandro Canovaro per lo stupro avvenuto nella notte di Capodanno fra il 2022 e il 2023 in una discoteca dell’isola nei confronti di una barista che oggi ha 26 anni. Per lui il collegio ha anche disposto, come pene accessorie, le interdizioni perpetua dai pubblici uffici, legale durante la pena e perpetua da uffici attinenti la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno. Dovrà inoltre risarcire la donna per 50mila euro e rimborsarle, per le spese legali, 3.960 euro oltre al contributo forfetario del 15%, dell’Iva e del contributo previdenziale obbligatorio per gli avvocati.

«Vittima credibile»

Nelle motivazioni, i giudici - presidente del collegio Ottavio Mosti, a latere Andrea Guarini e Tiziana Pasquali - spiegano come la decisione si basi in primis sull’attendibilità della persona offesa, assistita come parte civile dagli avvocati Monica Lottini e Michele Baldi.

La giovane, che all’epoca dei fatti aveva 22 anni, ha fornito un racconto giudicato credibile, soprattutto nella parte centrale dell’aggressione, descritta come un ricordo «nitido e indelebile», nonostante le lacune mnemoniche relative ai momenti precedenti e successivi. Proprio queste lacune, secondo il collegio, risultano compatibili con lo stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, documentato anche dagli accertamenti sanitari. Un elemento decisivo è stato infatti lo stato di «inferiorità fisica e psichica» determinato dall’intossicazione. I giudici sottolineano come tale condizione sia stata consapevolmente sfruttata da Canovaro, che avrebbe approfittato della ridotta capacità di autodeterminazione della donna per costringerla a subire gli atti sessuali.

La dinamica

La dinamica ricostruita nella pronuncia parla di violenza fisica e coercizione: la giovane sarebbe stata spinta e costretta a restare all’interno del bagno della discoteca, impedita a uscire e sottoposta ad atti sessuali nonostante le ripetute manifestazioni di dissenso. Un dissenso che, secondo il collegio, è stato espresso in modo chiaro e reiterato, elemento che esclude qualsiasi ipotesi di consenso.

A rafforzare la versione della barista elbana sono stati diversi riscontri esterni. Le testimonianze del personale presente quella notte descrivono una ragazza «in condizioni di forte alterazione» e, poco dopo i fatti, in stato di shock, con gli abiti disordinati e segni evidenti di difficoltà fisica. Particolarmente rilevante è stata la testimonianza di chi l’ha soccorsa subito dopo, riferendo che la giovane dichiarò immediatamente di essere stata violentata. Anche le condizioni fisiche accertate in ospedale, con lesioni guaribili in 25 giorni, sono state ritenute compatibili con quanto denunciato. A ciò si aggiungono gli effetti psicologici successivi, fra cui i disturbi del sonno, l’ansia e la difficoltà nelle relazioni, che il tribunale considera coerenti con un evento traumatico di quel tipo.

I precedenti

I giudici affrontano poi il tema delle interazioni precedenti tra i due, emerse durante il processo. Effusioni, baci e selfie secondo alcuni testimoni. Pur riconoscendo che tra Canovaro e la ragazza vi fossero stati atteggiamenti confidenziali nel corso della serata, il tribunale chiarisce che tali comportamenti non possano in alcun modo essere interpretati come consenso a rapporti sessuali, tanto meno nelle modalità accertate. Non ha convinto, invece, la versione del quarantenne, che ha sempre sostenuto la consensualità del rapporto. Le sue dichiarazioni sono state ritenute contraddittorie e non supportate da elementi oggettivi, oltre che smentite da diversi riscontri testimoniali e circostanziali. Infine, nelle motivazioni si evidenzia come la condotta sia stata caratterizzata da violenza e da approfittamento di una situazione di vulnerabilità, elementi che hanno portato alla conferma della responsabilità penale per violenza sessuale aggravata, oltre che per le lesioni provocate nel corso dell’aggressione.

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