Il Tirreno

La sentenza

Morti in corsia a Piombino: l’infermiera e le piste alternative. I giudici: «Nessuna è verosimile»

di Stefano Taglione
L'ex infermiera dell'ospedale di Piombino, Fausta Bonino, condannata all'ergastolo in via definitiva
L'ex infermiera dell'ospedale di Piombino, Fausta Bonino, condannata all'ergastolo in via definitiva

I motivi dell’ergastolo confermato dalla Corte di Cassazione a Fausta Bonino dopo i casi del Villamarina: «Così ha somministrato l’eparina»

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PIOMBINO. «La corte d’appello ha evidenziato che i periti, analizzando in maniera dettagliata i singoli casi e dando atto del dato obiettivo comune ai quattro decessi, della manifestazione improvvisa, inaspettata, inarrestabile, di copiosi eventi emorragici su pazienti che non presentavano patologie ematiche e non avevano quello specifico fattore di rischio, hanno evidenziato per i degenti che il sanguinamento è da attribuire a somministrazione di eparina per via endovenosa, trovando in ciò concordi i consulenti tecnici del pm, tanto nella relazione che nelle note tecniche depositate successivamente alla rinnovazione istruttoria in secondo grado. La corte d’appello ha proceduto a una puntuale ricostruzione delle conclusioni dei periti e dei fondamenti scientifici, alle quali ha aderito, raffrontandole con i rilievi articolati dalla difesa e con le conclusioni dei consulenti tecnici del pm. Ciascuna ipotesi alternativa, non è plausibile».

La Cassazione, nove anni e mezzo dopo l’arresto, ha motivato così la condanna all’ergastolo dell’infermiera sessantaquattrenne Fausta Bonino, nel febbraio scorso ritenuta responsabile della morte di quattro pazienti all’ospedale di Villamarina per somministrazioni letali di eparina in corsia: Franca Morganti, Mario Coppola, Angelo Ceccanti e Bruno Carletti. Per questo ora è reclusa nel carcere milanese di Bollate. Quando il 30 marzo del 2016 fu arrestata, appena atterrata al “Galilei” dopo un volo da Parigi, venne accusata di altre nove morti (più un altro caso di somministrazione di eparina, in cui la persona era però sopravvissuta). Decessi che oggi non hanno un colpevole, dato che per questi è stata assolta fin dal primo grado. L’ergastolo è stato deciso dalla Suprema corte dopo la stessa condanna pronunciata a Livorno, l’assoluzione nel primo appello, il rinvio per l’appello-bis a Firenze che, riformulando la sentenza, ha nuovamente deciso per la pena massima, ora confermata. Più verdetti, che hanno diviso l’opinione pubblica. Con Bonino che si è sempre professata innocente.

«Il giudice di secondo grado – scrivono ancora i magistrati – ha sottolineato come la ricostruzione dei periti, poggiante su basi scientifiche e mantenuta ferma sia nel corso dell’esame svolto nel contraddittorio all’udienza di discussione dell’incidente probatorio del 12 gennaio del 2018, che in occasione della loro nuova audizione all’udienza del 12 maggio del 2021, in sede di rinnovazione istruttoria in appello, ha consentito di pervenire “all’identificazione del tipo di eparina somministrata, alle modalità di somministrazione, al tempo occorrente per l’inoculazione, alla possibilità della sua diluizione in sacche di Emagel”. “I periti”, ha osservato con logico argomentare il giudice di secondo grado, hanno sì “affermato come, astrattamente fosse possibile raggiungere lo stesso effetto di scoagulazione e di emorragia massiva anche attraverso una modalità di inoculazione diversa da quella diretta, diluendo l’eparina sodica non frazionata in sacche di soluzione fisiologica ovvero praticando iniezioni sottocutanee di eparina calcica oppure ancora somministrando, sempre in via diretta eparina frazionata a basso peso molecolare evidenziando, però, per ciascuna ipotesi alternativa prospettata, la non plausibilità di tali percorsi rispetto agli eventi analizzati”, posto che “la somministrazione di eparina calcica per via sottocutanea avrebbe richiesto un numero di iniezioni per ciascuna vittima esorbitante, non verosimile”, senza che di tali iniezioni fosse stata rinvenuta traccia sui corpi dei pazienti deceduti. “La diluizione dell’eparina in sacche di Emagel – è uno dei passaggi della sentenza – è stata valutata come impraticabile in quanto illogica e dagli effetti non scientificamente comprovati”».

Sempre nella pronuncia, a proposito delle eventuali ricostruzione alternative per le quali l’avvocato difensore Vinicio Nardo si è a lungo battuto, la Cassazione puntualizza come «in tema di prova scientifica, la corte non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene conoscenze privilegiate, essendo chiamata solo a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico».

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