Infermiera di Piombino, le motivazioni della Cassazione: «Contro Bonino indizi univoci, il movente? Non è necessario»
Deve scontare l’ergastolo per il decesso di quattro pazienti: le motivazioni depositate a undici anni dalle prime morti sospette
PIOMBINO. Undici anni dopo i primi decessi sospetti e a nove e mezzo dall’arresto, la Corte di Cassazione ha scritto la parola fine su una delle vicende giudiziarie che ha maggiormente diviso le coscienze tra colpevolisti e innocentisti. Nelle 140 pagine della sentenza, la Suprema Corte respinge i motivi di ricorso dell’avvocato difensore e motiva la condanna all’ergastolo nei confronti di Fausta Bonino, l’infermiera sessantaquattrenne di Piombino accusata di aver ucciso quattro pazienti dell’ospedale di Villamarina con dosi letali di eparina.
La donna, fino ad allora considerata un’insospettabile, fu arrestata dai carabinieri del Nas il 30 marzo 2016 all’aeroporto di Pisa, appena atterrata da Parigi: veniva accusata di aver ucciso 13 persone, mentre una quattordicesima aveva ricevuto dosi eccessive di eparina, ma era sopravvissuta. Da quel giorno una serie infinita di colpi di scena e dubbi. Fino ad oggi.
Le motivazioni
Un percorso non lineare quello che ha portato alla condanna definitiva. In primo grado, in rito abbreviato, il giudice per le indagini preliminari Marco Sacquegna aveva stabilito l’ergastolo per quattro persone morte: Franca Morganti, Mario Coppola, Angelo Ceccanti e Bruno Carletti.
Il primo appello – dove come legale era subentrato l’allora presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo – ribalta tutto: assoluzione. Poi la Cassazione rinvia nuovamente a Firenze, con l’appello-bis che rivoluziona di nuovo tutto: ergastolo per l’omicidio volontario di quattro persone. «Una catena di anelli logici, ma se ne salta uno, salta tutto», commenta Nardo, che nel suo ricorso ha richiamato proprio la sentenza d’appello, la prima. Ma i giudici, su questo, sono chiari: «Alla ricorrente – si legge nella pronuncia – non è consentito porre come primo termine di paragone del giudizio di ribaltamento la sentenza di appello dagli esiti assolutori, in quanto essa è stata eliminata, travolta dalle conseguenze radicali degli effetti rescindenti dell’annullamento e, pertanto, non può assurgere a polo di comparazione con la nuova sentenza d’appello che, uniformandosi al vincolo di rinvio, ha pronunciato una diversa decisione, questa volta conforme a quella di primo grado». Così come sulle ricostruzioni alternative: «Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
«Movente non necessario»
L’assenza del movente, confermata dall’appello-bis, non è bastata a cambiare gli esiti dell’ergastolo. «Pur avendo approfondito il suo esame verso la ricerca di un movente, non può non rilevarsi come sia stata la stessa corte territoriale a concludere nel senso che gli elementi concreti emersi e valutati a tal fine si sono dimostrati di consistenza tale da non condurre a una conclusione certa sull’individuazione di un chiaro movente delle condotte delittuose poste in essere dalla Bonino – si legge nelle motivazioni –. Sul punto, infatti, il giudice di appello osserva che, pur emergendo dagli atti “elementi indubbiamente significativi di possibili spinte all’azione criminale, ancorché tra loro complementari e non distonici (la forte depressione mal curata, l’epilessia, il vissuto familiare non armonico e i dissidi con il marito intenzionalmente occultati agli inquirenti, l’evidenziata componente caratteriale, il disagio nel lavorare nel reparto di terapia intensiva, la tendenza alla menzogna e alla falsa ricostruzione degli accadimenti, l’atteggiamento palesato di fronte ai decessi dei pazienti ricoverati in terapia intensiva)”, tali elementi “non consentono di far emergere, con certezza processuale, un movente esclusivo delle azioni omicidiarie”. La corte territoriale, invero, ha fatto buon governo dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in “subiecta materia”, con orientamento mantenutosi indiscusso negli anni, secondo cui in un processo indiziario il movente, attribuendo agli indizi il connotato di univocità, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti. Peraltro ciò non significa che in un processo indiziario la mancanza di un movente porta necessariamente all’esclusione della responsabilità dell’imputato».
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