Il Tirreno

Pianeta cave

Limite dei mille metri cubi irragionevole

M.B.
Limite dei mille metri cubi irragionevole

Il Tar: lede il principio di uguaglianza, decida la Corte Costituzionale. Confindustria: era illegittimo stoppare tutta la cava

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CARRARA. Sarà la Corte Costituzionale a stabilire la legittimità del limite dei mille metri cubi di sforamento per il quale scatta lo stop della cava. Lo ha stabilito il Tar, con una ordinanza specifica che integra la sentenza relativa al caso di Lorano II: «Non appare ragionevole che a fronte della diversità delle dimensioni delle cave la legislazione regionale toscana preveda un limite di tolleranza generale negli scavi, rispetto ai volumi autorizzati, espresso in termini quantitativi anziché in termini proporzionali alle dimensioni di ciascun sito estrattivo. Per questi motivi - si scrive nell’ordinanza - il Collegio ritiene di proporre d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lett. a) della L. R. n. 35/2015 per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto prevede un medesimo trattamento per situazione diverse tra loro».. Oltre all’ordinanza definitiva su Lorano II, il Tar ha pubblicato le sentenze non definitive anche su Canalgrande, Ingra e Cava di Sponda e che ricalcano quanto già stabilito per Lorano II. Le aziende erano assistite dagli avvocati Riccardo Diamanti, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi, Sergio Menchini, Luca Lattanzi, Cristiana Carcelli, Giacomo Muraca, Ferdinando Genovesi.

Confindustria Livorno - Massa Carrara in una nota, osserva: «Abbiamo atteso che fossero pubblicate tutte le sentenze, compresa quella relativa alle cave della Cooperativa Canalgrande, nonché l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, prima di prendere una posizione ufficiale, dal momento che sin dalle prime sentenze emergeva una valutazione complessa ad opera del Tar, con accoglimento di alcune delle censure avanzate da parte dei ricorrenti, ed appariva quindi opportuno attendere l’esito di tutti i giudizi». Si ricorda che «Le controversie nascono dal regime sanzionatorio applicato successivamente al luglio 2018. Rispetto a tale regime nei ricorsi si è osservato che: il limite generalizzato di 1000 metri cubi oltre il quale scatta la decadenza dall’autorizzazione e dalla concessione, senza oggi possibilità di sanatoria, era irragionevole e provocava conseguenze sproporzionate. Conseguentemente veniva chiesto al Tar che fosse sollevata questione di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza. Il regime transitorio, interpretato illegittimamente dagli enti pubblici come possibilità di sanatoria previa sospensione totale dell’autorizzazione, e quindi di ogni attività, causava conseguenze sproporzionate ed ingiustificate».

«Il Comune di Carrara e la Regione - ricorda Confindustria - hanno sostenuto che la questione di costituzionalità era inammissibile ed infondata, in quanto il limite di 1000 mc era del tutto adeguato. La sospensione totale dell’autorizzazione, con il fermo della cava, era corretta e costituiva un deterrente rispetto a deviazioni dal progetto e dalla relativa linea di disegno». Invece, il Tar Toscana «ha ritenuto che la sospensione totale dell’autorizzazione adottata e difesa dal Comune con l’avallo della Regione è illegittima e contraria alla corretta interpretazione dello stesso articolo 58 bis. Sotto questo profilo i provvedimenti di sospensione totale, con fermo di ogni attività, sono illegittimi, dovendo la sospensione essere limitata all’area dove si è realizzata la difformità». —M.B.
 

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