Lucca, conti pignorati e sotto processo per una vendita, ma la colpa era dell’avvocato: «Non lo ha difeso»
Al legale è stato contestato il fatto di non aver tutelato gli interessi del proprio assistito che ha fatto causa e ora dovrà essere risarcito per oltre 126mila euro
LUCCA. Gli pignorarono i conti correnti e subì pure un processo per appropriazione indebita dal quale uscì assolto. Tutto per la vendita di una villa, con annessi mobili e arredi, finita male con l’acquirente che contestava la sparizione di oggetti e il ritardo nella consegna dell’immobile.
Un contenzioso che costò al venditore una condanna a pagare 126mila euro al compratore, tra danni e interessi. Una vicenda giudiziaria che nel tempo è diventata una causa tra l’ex proprietario della villa e il suo legale, accusato di non essersi costituito nel procedimento avviato dal nuovo proprietario della dimora. Insomma, l’inadempienza dell’avvocato sarebbe stata l’origine di una mazzata finanziaria. Ignaro di quello che gli stava capitando, il proprietario seppe della condanna quando si ritrovò i conti correnti pignorati dalla controparte che voleva incassare il credito.
Ora quei soldi per il Tribunale di Lucca (giudice Antonio Mondini) vanno restituiti all’ex padrone della villa. E a versarli deve essere il suo avvocato dell’epoca, “colpevole” di non averlo assistito. Privo di difesa, il cliente andò incontro a una condanna scontata.
Sia nel processo penale che in quello civile, è stato sottolineato che le scritture private tra le parti (venditore e compratore) avevano dei margini di interpretazione a favore del venditore. Solo che se chi doveva tutelare gli interessi del cliente se ne era dimenticato. E allora vincere le cause in quelle condizioni diventa complicato.
«È stata riconosciuta l’inidoneità della scrittura e delle fotografie a consentire l’individuazione dei beni ipoteticamente sottratti – si legge nel pronunciamento del giudice Mondini – È stato, inoltre, nel giudizio penale accertato che le fotografie rappresentavano la realtà della villa non al momento della conclusione del contratto di vendita e dalla firma della scrittura ma a sei mesi prima. Si legge, infatti che “è parimenti indubitabile tuttavia che non solo l’elencazione contenuta nella citata scrittura privata appare alquanto generica e non esaustiva a fortiori alla luce di tutto quanto ritratto dalle fotografie presenti agli atti e di quanto riferito dallo stesso imputato” (confortato dal teste della difesa) circa gli oggetti strettamente personali. Inoltre, la stessa persona offesa – pur avendo elencato una serie di oggetti dei quali a suo dire il venditore si sarebbe indebitamente appropriato – non è stata in grado di fornire precise indicazioni in tal senso».
L’ex proprietario non aveva negato di avere portato via dall’immobile una serie di oggetti non indicati nella scrittura privata. Ma aveva precisato che si trattava di beni strettamente personali e non ricompresi nel contratto di compravendita, circostanza confermata dall’agente immobiliare.
«In ragione di quanto precede, deve concludersi che la condanna subita dall’attore (venditore, ndr) sarebbe stata, con ogni probabilità, evitata se il convenuto (il suo avvocato, ndr) avesse adempiuto la propria obbligazione difensiva – scrive il giudice Mondini – Il nesso di causalità giuridica che lega la condanna (evento danno) alle conseguenze lamentate dall’attore è autoevidente: l’attore ha dovuto pagare al la somma di 126.214,31 euro tra risarcimento, interessi, rivalutazione, spese del giudizio, spese di registrazione della sentenza e successive fino al precetto; queste sono le conseguenze della condanna. Il convenuto (il legale, ndr) va condannato a risarcire l’attore per le suddette conseguenze riconducibili alla propria condotta inadempitiva». l
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