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Voli, via libera alla riforma: più tutele e diritti per i passeggeri - Le novità


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La riforma stabilisce che i passeggeri che scelgono il rimborso anziché la riprotezione debbano riceverlo automaticamente

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Dopo oltre tredici anni di rinvii, compromessi e dossier rimasti in pista senza mai decollare davvero, l’Unione europea ha dato il via libera definitivo alla riforma dei diritti dei passeggeri aerei.

Il nuovo testo mantiene il diritto alla compensazione per i ritardi superiori alle tre ore, rende più rapide e meno tortuose le procedure di rimborso e introduce nuove tutele su bagaglio a mano, posti gratuiti per i bambini, carte d’imbarco e assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

La riforma aggiorna il regolamento 261/2004, in vigore da oltre vent’anni, e il regolamento 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo per passeggeri e bagagli. È un passaggio tecnico solo in apparenza: in realtà interviene nel punto più concreto del rapporto tra cittadini e compagnie, cioè cosa succede quando un volo viene cancellato, parte in ritardo, fa perdere una coincidenza o trasforma il rimborso in un percorso a ostacoli. Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue, mentre Stati membri e compagnie aeree avranno un anno di tempo per adeguarsi.

Compensazioni

Restano ancorate alla soglia delle tre ore. I passeggeri potranno continuare a chiedere un risarcimento quando arrivano a destinazione con più di tre ore di ritardo, quando il volo viene cancellato con meno di 14 giorni di anticipo o quando è negato l’imbarco senza una ragione valida. Gli importi restano quelli attuali: 250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli intra-Ue superiori a 1.500 chilometri e per le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro per i collegamenti più lunghi. Per i viaggi di maggiore distanza, però, resta uno spazio di flessibilità per le compagnie. Il risarcimento potrà essere ridotto del 50% se il vettore offre una riprotezione verso la destinazione finale dopo l’interruzione o se il ritardo all’arrivo non supera le quattro ore. Le compagnie non saranno tenute a pagare compensazioni quando il ritardo o la cancellazione dipendono da eventi fuori dal loro controllo. L’elenco, non esaustivo, comprende calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche incompatibili con il volo, passeggeri indisciplinati o scioperi presso il gestore aeroportuale, i fornitori di servizi di navigazione aerea o i prestatori di assistenza a terra.

Rimborsi e reclami

La riforma stabilisce che i passeggeri che scelgono il rimborso anziché la riprotezione debbano riceverlo automaticamente. In caso di interruzione del viaggio, le compagnie dovranno fornire istruzioni chiare su come presentare la domanda di compensazione entro quattro giorni dalla fine del viaggio. Queste informazioni dovranno essere accessibili senza obbligare il passeggero a creare un account utente o a scaricare un’app specifica. Il passeggero avrà nove mesi di tempo per presentare la richiesta. Da quel momento, la compagnia avrà 30 giorni per pagare l’importo dovuto oppure per respingere la domanda, spiegando perché ritiene che non spetti alcuna compensazione e indicando le procedure disponibili per il reclamo.

È un passaggio pensato per dare certezza ai tempi e per ridurre la pratica, ben nota a molti viaggiatori, delle risposte lente o elusive. Resta fermo anche il diritto all’assistenza durante l’attesa. Le compagnie dovranno continuare a fornire ristoro ogni due ore, un pasto dopo tre ore e, se necessario, un alloggio per la notte in caso di ritardi prolungati. Quando l’interruzione è causata da fattori che sfuggono al controllo del vettore, la sistemazione alberghiera potrà essere limitata a un massimo di tre notti. Il limite, però, non potrà essere applicato in modo indifferenziato ai passeggeri più vulnerabili, per i quali il testo prevede garanzie specifiche. Le nuove regole rafforzano anche la possibilità di organizzare autonomamente la riprotezione, a determinate condizioni, quando il vettore non offre soluzioni adeguate in tempi ragionevoli.

Passeggeri vulnerabili e famiglie

Tra le novità più visibili c’è quella sui posti a sedere. Le compagnie dovranno offrire senza costi aggiuntivi un posto adiacente alla persona che accompagna un minore di età inferiore ai 14 anni. La stessa tutela varrà per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta e per le donne incinte. La scelta del posto è diventata una fonte di ricavi per molte compagnie, ma il Parlamento Ue ha voluto fissare un limite: sedere accanto a un bambino o a una persona che ha bisogno di assistenza non può essere trattato come un’opzione premium. La riforma rafforza anche i diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta quando perdono un volo a causa dell’incapacità dell’aeroporto di aiutarli a raggiungere il gate in tempo utile. In questi casi avranno diritto a risarcimento, riprotezione e assistenza da parte della compagnia. Il testo affronta inoltre il tema delle attrezzature per la mobilità e dei cani da assistenza, prevedendo strumenti per garantire una tutela più piena in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione.

Bagaglio a mano, prezzi e carte d’imbarco

La riforma stabilisce il diritto di portare a bordo senza costi aggiuntivi un effetto personale, come una piccola borsa o uno zaino. Ma il punto più delicato riguarda la trasparenza del prezzo. Compagnie aeree, intermediari e portali di ricerca dovranno mostrare fin dall’inizio della procedura di prenotazione la tariffa comprensiva di bagaglio a mano. I vettori potranno comunque proporre tariffe più convenienti a chi viaggia senza trolley, ma il passeggero dovrà poter confrontare le offerte in modo più chiaro.

Il testo non abolisce il modello delle tariffe differenziate, ma prova a impedirne gli effetti più opachi. In un mercato in cui il biglietto viene spesso scomposto in più elementi, la trasparenza diventa una forma di tutela: non dice alle compagnie quanto devono far pagare, ma chiede che il passeggero capisca prima cosa sta comprando. Arrivano anche nuove garanzie sulle carte d’imbarco e sui costi amministrativi.

Non potranno essere addebitati supplementi per correggere errori ortografici nel nome, purché la correzione non comporti un cambio di passeggero, data, orario o itinerario. Non potranno essere applicati costi aggiuntivi per l’utilizzo della versione stampata di una carta d’imbarco se il passeggero ha già effettuato il check-in. Inoltre, la carta d’imbarco digitale dovrà essere fornita al momento del check-in senza ulteriori richieste, senza app obbligatorie e senza account dedicati. Cambia anche la disciplina dei biglietti di andata e ritorno. Con le nuove norme, chi acquista un biglietto A/R potrà utilizzare il volo di ritorno anche se non ha effettuato la tratta di andata, senza dover pagare supplementi. 


 

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