“Steccone”, il Comune di Lucca non deve restituire 610mila euro a Gesam
Caso bonifica, anche la Corte d’Appello respinge il ricorso della società
LUCCA. La pretesa di Gesam Reti di riavere indietro dal Comune i 610mila euro pagati all’allora società Polis come acconto per la bonifica dell’area dello “Steccone” è stata respinta anche in appello.
I giudici fiorentini hanno confermato la sentenza del Tribunale di Lucca condannando la società (avvocati Massei-Cattani) a pagare oltre 50mila euro di spese legali a Comune (avvocati Guido Lazzarini-Nicola Pignatelli) e Italgas. Il contenzioso nasce dall’acquisto dell’area da parte della società Polis, poi cancellata, di proprietà del Comune per le sue operazioni immobiliari. Gesam Reti aveva versato i 610mila euro come soggetto ritenuto responsabile della bonifica dei terreni. Quando poi Italgas venne condannata a risarcire il Comune, sempre lo stesso onere di responsabilità sulla bonifica, Gesam Reti aveva chiesto a Palazzo Orsetti la restituzione della somma versata o quanto i giudici avrebbero ritenuto congruo sostenendo non più dovuto il pagamento per effetto dell’obbligo attribuito anche all’altro operatore. Una richiesta che per la seconda volta è stata ritenuta infondata. All’origine del duello legale l’accollo dei costi di bonifica di una zona che dal 1863 era stata utilizzata per la produzione del gas da illuminazione. Dal 1974 l’attività era stata limitata alla sola distribuzione.
La condanna al pagamento da parte di Italgas al Comune di 437mila euro, oltre interessi, «a titolo di ristoro delle spese di bonifica e di ulteriori voci liquidate in via equitativa – non incide, di per sé, sulla causa giustificativa del pagamento eseguito da Gesam» scrivono i giudici d’appello che aggiungono: «Nel caso in esame, i due flussi patrimoniali hanno titoli diversi e autonomi: il primo trova causa nel contratto di compravendita (garanzia negoziale del venditore, attivata dalla scoperta di contaminazioni nell’area oggetto di trasferimento) ; il secondo trova causa nella disciplina ambientale che consente al proprietario non responsabile che abbia proceduto alla bonifica di rivalersi sul responsabile dell’inquinamento. Proprio questa diversità di titoli esclude che si versi in un’ipotesi di “pagamento due volte dello stesso debito”, e impedisce di qualificare come indebito, per ciò solo, l’adempimento contrattuale eseguito da Gesam»l
P. B.
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