Il Tirreno

Lucca

Gestore condannato

Lucca, travolta e ferita sul prato da un masso: sì al risarcimento da 50mila euro

di Pietro Barghigiani

	I soccorsi alla donna ferita e nel riquadro il masso che l'aveva colpita alla schiena
I soccorsi alla donna ferita e nel riquadro il masso che l'aveva colpita alla schiena

Una turista lucchese a Cerreto Laghi si procurò diverse fratture alle costole

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LUCCA. Era seduta sul prato ad ammirare il lago, dando le spalle alla montagna, quando il destino, sotto forma di masso fuori controllo, interruppe vacanza e incantesimo in quota. E impose il trasferimento dell’escursionista dal manto erboso a un letto d’ospedale. La grossa pietra l’aveva colpita alla schiena procurandole fratture che richiesero il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso.

Condannata in primo grado a risarcire la turista, la società di gestione dell’impianto a Ventasso, in località Cerreto Laghi (Reggio Emilia), anche in appello ha perso la causa contro la 62enne lucchese che, tra risarcimento e spese legali, ha ottenuto una somma che supera i 50mila euro.

Ko per il masso

L’episodio risale al pomeriggio del 29 luglio 2018. Con il marito e la mamma, la donna si trovava all’interno del comprensorio sciistico e dopo aver sceso a piedi la pista da sci numero 2 si era seduta per riposarsi, rivolta verso il lago.

Il masso, staccatosi da costone e rotolato lungo il pendio verso valle, l’aveva centrata in pieno provocandole un trauma toracico con fratture multiple. Sul posto non c’erano reti paramassi, né cartelli con cui venivano indicati potenziali pericoli di caduta massi.

Un particolare che in primo grado a Reggio Emilia e in Corte d’Appello a Bologna è stato ritenuto dai giudici dirimente per addebitare al gestore la responsabilità della custodia di un bene ritenuta negligente.

La difesa della società

La società ha sostenuto che il prato era fuori dagli impianti sciistici ed è un luogo aperto per il cui accesso non si paga un biglietto.

«La turista ha solo usufruito degli impianti di risalita, che è una cosa ben diversa – era la tesi del gestore – Il sinistro non è avvenuto in occasione dell’uso degli impianti di risalita e tale circostanza – pacifica – esclude di per sé il nesso e la correlazione, paventata dal Tribunale, tra gestione/uso degli impianti, il sinistro e la presunta responsabilità dell’esercente/custode».

La tesi dell’imprevedibilità dell’evento (mai successi fatti analoghi, ndr) era stata un’altra carta giocata dalla società che sulla prescrizione di collocare cartelli di pericolo e reti paramassi aveva sottolineato che «è assolutamente avulsa e incompatibile con la stessa struttura dei luoghi, che devono essere lasciati in libero transito a chiunque».

Responsabilità

Le argomentazioni del gestore sono state respinte dai giudici di secondo grado secondo i quali «solo l’omessa custodia della pista da sci, ha determinato il verificarsi del sinistro e quindi i danni subìti dall’appellata (la 62enne lucchese) . E ancora: «Il gestore di impianti sciistici deve garantire la sicurezza degli utenti anche rispetto ai cosiddetti pericoli atipici ossia i rischi emergenti sulla pista o nelle sue vicinanze. Nel caso in esame, l’appellante (la società, ndr) non ha adottato alcuna misura preventiva e/o di controllo, né ha informato gli utenti della sussistenza di possibili pericoli, prescrivendo quali condotte dovessero essere tenute per la sicurezza dei fruitori stessi. Proprio le caratteristiche dello stato dei luoghi, escludono tanto la straordinarietà quanto l’imprevedibilità del fatto».

Il prato

Dire che il prato è fuori dagli impianti e, quindi, escluso dalla custodia del gestore è un tema che non ha fatto breccia in appello.

«È stato indicato il prato della pista da sci numero 2, di cui l’appellante ha la piena ed esclusiva gestione sia nel periodo invernale che in quello estivo – conclude la sentenza – Da ciò consegue che è del tutto irrilevante il fatto che il luogo in cui si è verificato il sinistro fosse aperto al pubblico e che quindi il relativo accesso non richiedesse alcun biglietto di entrata. Dall’espletata istruttoria è emerso che l’appellante non ha adottato alcuna misura preventiva o di controllo, né ha informato gli utenti della sussistenza di possibili pericoli, prescrivendo quali condotte dovessero essere tenute per la sicurezza dei fruitori stessi».

Il masso in caduta libera prima ha mandato in ospedale la turista e ora costa oltre 50mila euro alla società che all’epoca gestiva l’impianto.l

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