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Capannori, respinto dal Tar il ricorso su distanze case e rischio idraulico a Salanetti

Capannori, respinto dal Tar il ricorso su distanze case e rischio idraulico a Salanetti

Per i giudici corretta l’esclusione del progetto dalla Valutazione di impatto ambientale

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CAPANNORI. Respinto dal Tar il ricorso di due cittadini di Porcari contro l’esclusione dalla valutazione di impatto ambientale dell’impianto a Salanetti a Lunata di trattamento di pannoloni e assorbenti e di selezione di rifiuti tessili.

Per i giudici amministrativi i punti sollevati dai privati sulla vicinanza della casa al centro e sul rischio idraulico sono infondati per annullare il provvedimento della Regione. Sostenevano che il loro immobile si troverebbe ad una distanza inferiore ai minimi stabiliti (200 metri dal perimetro del centro abitato) dai criteri “escludenti” e che l’immobile ricadrebbe in zona di pericolosità alluvionale classificata P3 (elevata) dal Piano di Gestione del rischio di Alluvioni. «La presenza di tali ragioni ostative impedirebbe la possibilità di portare a realizzazione il progetto di realizzazione degli impianti di cui si controverte» era la loro tesi.

Il Tribunale sottolinea che sul piano testuale le delibere statuiscono che il centro abitato di Porcari si estende sino al 97 della via Ciarpi (mentre l’immobile dei ricorrenti è situato al 129 della medesima via) .

Sulla distanza il Tar afferma che «l’amministrazione regionale correttamente evidenzia, da un lato, come nell’istruttoria condotta si è escluso che l’immobile dei ricorrenti ricada nel centro abitato del comune di Porcari e, dall’altro, come in ogni caso tale immobile ricadrebbe dalle “case sparse” non contemplate nel perimetro escludente della citata disposizione di Prb(Piano per la Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati) . Il collegio ritiene di poter prescindere dall’accertamento di tale elemento probatorio giacché, in ogni caso, è condivisibile quanto sostenuto dalla difesa regionale, vale a dire che anche laddove collocato all’interno del centro abitato, l’immobile dei ricorrenti sarebbe qualificabile come “casa sparsa” (e quindi escluso dalla portata escludente delle condizioni del Prb) ».

I rilievi sull’aspetto del rischio idraulico vengono superati dai giudici amministrativi nel passaggio in cui «l’istruttoria condotta dalla Regione ha tenuto in debita considerazione la classificazione di pericolosità idraulica evidenziata nel ricorso, ipotizzando altresì un possibile adeguamento del Pgra alla nuova classificazione P3 di cui al Piano Strutturale Intercomunale (che ad oggi, peraltro, non risulta ancora approvato) . Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, la Regione raccomanda la realizzazione delle opere adottando misure coerenti con una classificazione di pericolosità coerente con quella risultante dalla pianificazione strutturale intercomunale (P3) , anche nell’ottica della riduzione del rischio per le aree circostanti».l

P.B.

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