Il Tirreno

Lucca

Ambiente

Salanetti, il Tar respinge il ricorso del Comune di Porcari: ecco la sentenza integrale


	Il capannone che dovrebbe ospitare l'impianto di riciclaggio di pannolini e pannoloni
Il capannone che dovrebbe ospitare l'impianto di riciclaggio di pannolini e pannoloni

La decisione conferma la procedura per partire con l’impianto. Il sindaco di Capannori Del Chiaro: “Impianto sicuro”

76 MINUTI DI LETTURA





PORCARI. Il Tar ha respinto il ricorso del Comune contro l’impianto di Salanetti. La sentenza è stata depositata in cancelleria la mattina di mercoledì 4 febbraio.

L’amministrazione porcarese e la sua maggioranza avevano contestato la validità dell’autorizzazione che la conferenza dei servizi regionale aveva rilasciato lo scorso agosto rispetto al progetto attuale dell’impianto.«Dalla lettura della documentazione emergono criticità concrete - era stata l’accusa del sindaco -. Il progetto che oggi viene raccontato come pronto a partire non è più quello uscito dalla conferenza dei servizi. La forte opposizione del Comune di Porcari e le criticità evidenziate in quella sede hanno portato a prescrizioni rilevanti, che hanno imposto modifiche sostanziali sia agli edifici sia all’impianto vero e proprio. Non parliamo di aggiustamenti marginali, ma cambiamenti che incidono sulla struttura, sui costi e sui tempi».

Nell’articolata sentenza i giudici amministrativi concludono: “Non emergono pertanto né sintomi di manifesta irragionevolezza nelle valutazioni condotte in seno alla conferenza di servizi né travisamento dei fatti in quanto sono stati richiesti e prodotti aggiornamenti economico finanziari in linea con la realtà progettuale autorizzata”.

Il commento del sindaco Giordano Del Chiaro:  “Il Tar ha respinto, sotto ogni profilo, i ricorsi del Comune di Porcari contro l'autorizzazione a realizzare l'impianto di riciclo dei prodotti assorbenti a Salanetti. Finalmente è stata fatta chiarezza, dopo ormai anni di insinuazioni e parole infondate. Il Tar ha ritenuto infondata ogni questione, riconoscendo - come abbiamo sempre detto - che la Conferenza dei Servizi ha svolto un lavoro egregio, approfondendo ogni punto e fugando ogni dubbio. Pertanto sotto il profilo della salute l'impianto è sicuro; sotto il profilo ambientale l'impianto è sicuro; sotto il profilo idraulico l'impianto è sicuro; sotto il profilo della commerciabilità del prodotto l'impianto è sicuro. L'impianto è sicuro e, inoltre, ci permetterà di riciclare prodotti che oggi vanno sotto terra o ad incenerimento, consentendoci di lasciare ai nostri figli un mondo più pulito e consentendoci di mantenere più basse le tariffe dei Comuni di Ascit, nonostante tutto intorno a noi aumenti di continuo. Oggi quindi è il giorno della chiarezza e il giorno in cui facciamo un passo in avanti. Grazie pertanto a RetiAmbiente per il lavoro svolto e alla Regione Toscana, che insieme a noi crede nelle politica del riuso e del riciclo. Forza Capannori, avanti!”.

La sentenza integrale

Pubblicato il 04/02/2026 N. 00284/2026 REG.PROV.COLL. N. 01343/2024 REG.RIC. N. 02000/2025 REG.RIC. N. 02746/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2024, proposto dal Comune di Porcari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo e David Giuseppe Apolloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Mugnaini e Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Provincia di Lucca, Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Ente di Bonifica Consorzio 1 Toscana Nord, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Arpat, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Autorità Idrica Toscana, A.T.O. Toscana Costa, Acque S.p.A., Comune di Capannori, non costituiti in giudizio; nei confronti Retiambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bertani e Laura Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Giacomo Menchetti, non costituito in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2025, proposto da Retiambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bertani e Laura Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Porcari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Camero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; nei confronti Regione Toscana, Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Ato Rifiuti Toscana Costa, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Acque S.p.A., Aquapur Multiservizi S.p.A., Lorenzo Del Carlo, Paolo Del Carlo, Arpat – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Dipartimento di Lucca, non costituiti in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 2746 del 2025, proposto da Comune di Porcari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Camero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Capannori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Donadon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana (ARPAT), Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Ente Bonifica Consorzio 1 Toscana Nord, Ato Rifiuti Toscana Costa, Acque Spa, Aquapur Multiservizi Spa, Provincia di Lucca, non costituiti in giudizio; nei confronti Retiambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bertani e Laura Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento quanto al ricorso n. 1343 del 2024: - del decreto adottato dalla Regione Toscana, Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia, Settore VIA, in data 5.3.2024, n. 4566, avente ad oggetto “Art. 19 D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità per il progetto di realizzazione del Polo Impiantistico per la lavorazione ed il recupero di rifiuti tessili e di rifiuti da prodotti assorbenti per l’igiene della persona”, in Via dei Pistoi, Loc. Salanetti, nel Comune di Capannori (LU). Proponente: Gruppo RetiAmbiente S.p.a. - Provvedimento conclusivo”; - di ogni altro atto e/o provvedimento al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti; quanto al ricorso n. 2000 del 2025: - della delibera di Giunta Comunale del Comune di Porcari n. 143 del 26.11.2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 28.11.2024 sino al 28.12.2024, avente ad oggetto “aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 285/1992, codice della strada, e dell’art. 5 comma 6 del d.p.r. n. 495/1992”, nonché di ogni ulteriore provvedimento antecedente, conseguente e/o connesso, compresa la Relazione tecnica allegata e le relative cartografie; quanto al ricorso n. 2746 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto dirigenziale adottato dalla Regione Toscana, Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni Rifiuti, in data 11.8.2025, n. 17695, avente ad oggetto “Retiambiente Spa Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi per la realizzazione e gestione di un polo impiantistico per la lavorazione ed il recupero di rifiuti tessili e di rifiuti da prodotti assorbenti per l'igiene della persona da ubicare in Loc. Salanetti, Fraz. Lunata, nel Comune di Capannori (LU) (Pratica SUAP n. 18917/2024 - Aramis n. 75381) e suo allegato; - di ogni altro atto e/o provvedimento al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti, e comunque con particolare riferimento a: provvedimento conclusivo unico ai sensi del DPR 160/2010, adottato dal Comune di Capannori - SUAP n. 192 del 2.9.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Porcari il 29.10.2025: - del Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 17695 del 11/08/25, avente ad oggetto “Retiambiente Spa Autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06; - di ogni altro atto e/o provvedimento al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti, e comunque con particolare riferimento al provvedimento conclusivo unico ai sensi del DPR 160/2010, adottato dal Comune di Capannori – SUAP n. 192 del 2/9/2025; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della RetiAmbiente S.p.A., della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, del Comune di Porcari, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Comune di Capannori, del Ministero dell'Interno - Comando Vigili del Fuoco di Lucca e della Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa”; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con istanza presentata al SUAP del Comune di Capannori, acquisita in atti regionali, la RetiAmbiente S.p.a., gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti nell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, chiedeva l’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto destinato al recupero di rifiuti tessili e di prodotti assorbenti per l’igiene della persona (PAP) in località Salanetti, frazione Lunata, nel Comune di Capannori. Il progetto, articolato in due linee di trattamento, è stato ammesso a finanziamento con decreto MASE n. 23 del 20.01.2023, nell’ambito delle risorse PNRR – Missione M2C1.1.I1.1, Linea C, e la variazione di localizzazione da Frizzone a Salanetti è stata autorizzata con nota ministeriale del 27.03.2024. Il procedimento prendeva le mosse da una fase ambientale preliminare: - con istanza presentata in data 02.08.2023 e 09.08.2023, la società RetiAmbiente S.p.A., chiedeva alla Regione Toscana l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 48 della l.r. Toscana 10/2010; - il procedimento è stato avviato dal Settore regionale VIA in data 10.08.2023, con acquisizione dello Studio Ambientale Preliminare e dei relativi elaborati. Nel corso dell’istruttoria sono pervenuti contributi tecnico-istruttori da parte di vari enti, tra cui il Comune di Porcari, con note del 08.09.2023 e del 15.01.2024, nelle quali sono stati evidenziati profili di criticità ambientale con richiesta di assoggettamento a VIA; - all’esito dell’istruttoria, la Regione Toscana ha adottato il decreto dirigenziale n. 4566 del 05.03.2024, con cui, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 48 della l.r. Toscana 10/2010, ha escluso il progetto dalla procedura di VIA, subordinandone tuttavia l’esecuzione al puntuale rispetto di prescrizioni in materia di rischio idraulico, mitigazione e monitoraggio di taluni impatti e misure di compensazione sulla viabilità. 2. Avverso tale decreto, il Comune di Porcari ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 23.05.2024, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. Con atto di opposizione ad opera di un cointeressato, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, notificato al Comune di Porcari in data 19.07.2024, è stata richiesta la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato riassunto innanzi a questo Tribunale a seguito di notifica e rituale deposito avvenuti il 12.09.2024, con iscrizione al CRG n. 1343/2024. Per resistere al gravame si sono costituite la Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (il 17.09.2024), la Regione Toscana (il 1.10.2024) e la RetiAmbienti S.p.a. (il 29.01.2025). Ha fatto seguito il deposito di memorie del ricorrente (il 7.01.2026), della Regione e della RetiAmbienti S.p.a. (il 12.01.2026) - che sollevano questioni preliminari di inammissibilità del ricorso tra cui quella per incompatibilità del ricorso straordinario con il rito accelerato PNRR – e di memoria di replica del ricorrente (il 16.01.2026). 3. Medio tempore la domanda di autorizzazione unica risultava completata presso il SUAP l’11.09.2024, e il Settore regionale competente avviava il procedimento con nota del 21.09.2024, convocando la Conferenza dei servizi. Nel corso dell’istruttoria si tenevano cinque sedute di Conferenza dei servizi, in data 22.10.2024, 20.01.2025, 28.03.2025, 18.06.2025 e 14.07.2025. Tra la prima e la seconda fase, la documentazione tecnica veniva integrata su richiesta del proponente e l’Amministrazione procedente concedeva sospensioni e proroghe finalizzate al deposito di elaborati aggiornati, con ripresa dei termini, da ultimo, a far data dal 06.03.2025. 4. Nel frattempo, con deliberazione n. 143 del 26.11.2024 pubblicata all’Albo Pretorio dal 28.11.2024 al 28.12.2024, la Giunta Comunale di Porcari ha approvato l’aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 5, comma 6, del d.P.R. n. 495/1992, unitamente alla relativa relazione tecnica e alle cartografie. In data 24.04.2025 la società RetiAmbiente S.p.A., ha notificato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la suddetta deliberazione. Con atto del 17.06.2025 il Comune di Porcari ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ritualmente avvenuta con deposito del ricorso in data 15.07.2025 e contestuale notifica alle controparti (ricorso iscritto al NRG 2000/2025). Successivamente, in data 24.12.2025, il Comune di Porcari ha depositato memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., eccependo altresì inammissibilità per carenza di interesse. Il 7.01.2025 la ricorrente ha depositato memoria di replica. 5. Tornando alla vicenda principale, nella seduta della conferenza di servizi del 28.03.2025 emergevano plurime criticità in ordine agli aspetti idraulici, alla comprovata esistenza di un mercato per i materiali in uscita a cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste - EoW), alla congruità degli spazi di stoccaggio e alle emissioni odorigene, sicché il proponente chiedeva una ulteriore sospensione per la presentazione di integrazioni volontarie, che venivano depositate il 18.05.2025 e il 26.05.2025. All’esito della seduta del 18.06.2025, il Settore regionale, ravvisando il permanere di motivi ostativi, notificava in data 27.06.2025 la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, assegnando il termine di dieci giorni per le osservazioni. La RetiAmbiente S.p.a. presentava osservazioni e ulteriori chiarimenti in data 08.07.2025. La Conferenza dei servizi si riuniva il 14.07.2025 per l’esame delle stesse e, in tale seduta, la maggioranza delle Amministrazioni intervenute si esprimeva in senso favorevole al rilascio dell’autorizzazione, mentre il Comune di Porcari formulava parere negativo. In particolare, ARPAT e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest suggerivano prescrizioni integrative attinenti, tra l’altro, alla riduzione della capacità di stoccaggio dei prodotti a fine trattamento (end of waste) e alla definizione di un tempo massimo di permanenza in impianto, nonché all’innalzamento del camino e all’adeguamento dei valori emissivi per la sorgente E3. Alla luce dell’esito della Conferenza, la Regione Toscana adottava, in data 11.08.2025, il decreto dirigenziale n. 17695, con il quale rilasciava l’autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e gestione del polo impiantistico, stabilendo condizioni operative e prescrizioni tecniche contenute nell’Allegato 1, inclusa la riduzione del 20% della capacità di stoccaggio degli end of waste e il termine massimo di stazionamento dei lotti, nonché gli interventi di adeguamento idraulico (quota di calpestio sopra il battente duecentennale e opere di drenaggio) e le misure di contenimento delle emissioni odorigene (innalzamento del camino a 20 metri e limiti emissivi ridotti). A valle del provvedimento regionale, il SUAP del Comune di Capannori adottava in data 02.09.2025 il provvedimento conclusivo unico ai sensi del d.P.R. n. 160/2010 (SUAP n. 192), sostitutivo dei titoli edilizi e ambientali indicati nel comma 6 dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. 6. Avverso tali determinazioni, il Comune di Porcari notificava ricorso (il 25.09.2025), ritualmente depositato avanti questo Tribunale (iscritto al NRG n. 2746/2025), con il quale lamenta, in dieci motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando altresì per il rilascio di misure cautelari (cui ha rinunciato in camera di consiglio). Per resistere al gravame si sono costituiti la RetiAmbiente S.p.a. (il 3.10.2025), il Ministero dell’Ambiente e sicurezza Energetica (l’8.10.2025), la Regione Toscana (il 9.10.2025), la Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Costa (il 10.10.2025). La Regione Toscana ha depositato memoria (il 10.10.2025), seguita dal Comune di Capannori (il 13.10.2025) e dalla RetiAmbiente S.p.a. (il 13.10.2025). Il Comune di Porcari ha altresì notificato ricorso per motivi aggiunti (il 29.10.2025) con il quale aggiunge ulteriori due motivi al ricorso originario avverso i medesimi provvedimenti. La RetiAmbiente S.p.a. ha fatto istanza di riunione dei ricorsi n. 2000/2025 e 2746/2025 per ragioni di connessione oggettiva dei due gravami. Ha fatto seguito il deposito di memorie del Comune di Capannori (il 27.12.2025 e il 12.01.2026), della Regione Toscana, dell’ATO Toscana Costa e della RetiAmbienti S.p.a. (il 12.01.2026), che eccepisce inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, nonché il deposito di memorie di replica di tutte le parti (il 16.01.2026). Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione. 7. Il Collegio ritiene di dover riunire i tre ricorsi (nn. 1343/2024, 2000/2025 e 2746/2025) connessi sul piano oggettivo. 8. Il ricorso n. 1343/2024 è inammissibile; il ricorso originario e quello per motivi aggiunti (NRG 2746/2025) sono infondati; il ricorso n. 2000/2025 è improcedibile. 9. Il Collegio ritiene di dover partire dall’esame delle questioni preliminari afferenti al ricorso n. 1343/2024, che riveste carattere pregiudiziale sul piano logico giuridico rispetto agli altri due, avendo ad oggetto la valutazione di non assoggettabilità a VIA dell’intervento di cui si controverte. Si ritiene di condividere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Toscana e dalla RetiAmbienti S.p.a. relativa all’impossibilità di esperire da parte del Comune ricorso straordinario avverso una procedura amministrativa, come quella di cui è a causa, che riguarda interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, rispetto alla quale trovano applicazione, in sede processuale, le disposizioni acceleratorie dettate dall’art. 12-bis D.L. 16.06.2022, n. 68 (conv. dalla l. 5.08.2022, n. 108). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la controversia rientra tra quelle disciplinate dall’art. 12-bis citato, giacché è pacifico che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda un intervento finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e ciò costituisce l’ambito oggettivo di applicabilità della norma. Per tali controversie sia il Consiglio di Stato in sede consultiva (pareri resi nell’ambito dei ricorsi straordinari, cfr. ex multis, sez. I, par. 1176/2023; 1186/2023; 1199/2023; 374/2024), che la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV bis, Sent., 12/02/2024, n. 2847) hanno condivisibilmente riconosciuto l’impraticabilità del ricorso straordinario, in considerazione della natura accelerata del rito delineato nel citato art. 12-bis - configurata in larga parte sul modello di cui agli art. 119 e 120 c.p.a e volta a garantire la stabilità delle determinazioni amministrative e la realizzazione più rapida possibile dei relativi interventi – che non appare conciliabile con il rimedio giustiziale azionato dal Comune di Porcari. Come riconosciuto dal giudice amministrativo “tale rito risulta infatti incompatibile con il procedimento giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, caratterizzato da articolate scansioni di fasi e da termini sensibilmente più lunghi (cfr. par. 1176/2023; 1186/2023; 1199/2023 cit. per maggiori riferimenti; in particolare “si pensi al termine di 120 giorni per la sua proposizione, alla eventuale trasposizione in sede giurisdizionale, al termine assegnato al Ministero competente per l’istruzione dell’affare e la trasmissione al Consiglio di Stato del prescritto parere, alla sua adozione da parte di quest’ultimo e alla successiva adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui agli artt. da 9 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199”). In ragione di quanto precede si deve osservare che per orientamento costante la trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al giudice amministrativo implica l'accertamento da parte del giudice amministrativo anche della ritualità del rimedio originariamente proposto; di conseguenza la riconosciuta inammissibilità del ricorso straordinario, in adesione all’orientamento ora esposto, determina per derivazione l’inammissibilità del presente ricorso trasposto dalla sede giustiziale” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV bis, Sent., 12/02/2024, n. 2847). La trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato innanzi al giudice amministrativo, che esprime un rapporto di complementarietà tra il mezzo giustiziale e quello giurisdizionale (entrambi parti di un sistema comunicante e integrato di tutela) non determina la sanatoria di eventuali vizi originari del rimedio prescelto. Al contrario, il giudice investito del ricorso trasposto è tenuto a verificare la ritualità e l’ammissibilità del ricorso straordinario, alla luce delle condizioni di legge che ne disciplinano l’esperibilità. Ne consegue che, qualora il ricorso straordinario risulti inammissibile – per incompatibilità con il rito speciale previsto dall’art. 12-bis del d.l. 68/2022 o per altra ragione ostativa – tale vizio si riflette sul giudizio trasposto, che deve essere dichiarato inammissibile per derivazione (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 7/05/2024, n. 11). Per tali ragioni il ricorso n. 1343/2024, riassunto avanti questo Tribunale, è inammissibile. 10. Il Collegio ritiene, considerato il carattere assorbente della suesposta eccezione, di poter prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni sollevate nel ricorso n. 1343/2024, incluse quelle sulla legittimità della trasposizione e della carenza di contraddittorio. 10.1. Con riferimento al ricorso n. 2746/2025, in ragione degli esiti nella valutazione del merito della vicenda, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle amministrazioni resistenti in ragione della attinenza al merito amministrativo, piuttosto che ai limiti del sindacato sui profili tecnici dell’azione amministrativa, sollevate dalle resistenti. 11. Il Collegio ritiene che anche il ricorso n. 2000/2025 sia improcedibile; le relative ragioni sono illustrate, per comodità espositiva, a margine dell’esame del settimo motivo del ricorso n. 2746/2025. 12. Passando al merito della vicenda e, quindi, al ricorso n. 2746/2025, con il primo motivo del ricorso originario si lamenta violazione dell’art. 208 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa motivazione, travisamento dei presupposti tecnici. Il ricorrente assume che l’autorizzazione unica sia stata adottata all’esito di un procedimento condotto in violazione della rigida scansione e dei termini perentori di cui all’art. 208 d.lgs. 152/2006, con plurime sospensioni non consentite e comunque eccedenti il limite dell’unica interruzione prevista dal comma 9, oltre che con superamento del termine complessivo di 150 giorni (comma 8). Deduce, inoltre, che l’istruttoria della conferenza di servizi sarebbe stata prolungata oltre i 90 giorni e, nella fase finale, si sarebbe indebitamente compressa (con soli cinque giorni di esame delle integrazioni post‑preavviso ex art. 10‑bis l. 241/1990), con conseguente carenza istruttoria e illogicità motivazionale, nonché travisamento dei contributi tecnici (in particolare ARPAT), trasformati in prescrizioni senza adeguata spiegazione, sì da determinare la decadenza del potere di provvedere ovvero l’inefficacia/nullità del decreto autorizzativo. Le doglianze non possono essere condivise. 12.1. Occorre svolgere una considerazione preliminare per definire l’ambito e la pervasività dello scrutinio svolto da questo Giudice. Nel sindacare le valutazioni tecniche rese dall’amministrazione in materia ambientale, il giudice amministrativo può esercitare un sindacato che, seppure non limitato a un controllo meramente “esterno" delle valutazioni tecnico-scientifiche, mira a controllare se la discrezionalità risulti esercitata in maniera manifestamente irragionevole. L'indagine è incentrata e limitata alla verifica alla non contrarietà a regole tecniche, alla coerenza logica e alla completezza dell'istruttoria nonché alla attendibilità scientifica, senza potersi sostituire all’amministrazione nelle scelte che implicano un apprezzamento specialistico. Nel contesto delle valutazioni ambientali effettuate nell’ambito dell’Autorizzazione Unica Ambientale, il giudice può esercitare un controllo che è volto a verificare la presenza di vizi macroscopici dell’azione amministrativa, la coerenza logica, la correttezza metodologica e dell’aderenza ai parametri tecnico‑scientifici applicabili, senza tuttavia spingersi sino alla sostituzione del proprio giudizio tecnico a quello dell’amministrazione. Tale forma di scrutinio consente quindi di verificare se l’autorità competente abbia fatto un uso adeguato e coerente delle regole tecniche rilevanti, assicurando che le conclusioni raggiunte siano sostenute da un’istruttoria completa e da un percorso valutativo plausibile, pur rispettando la sfera di opinabilità che caratterizza le valutazioni ambientali. Tale impostazione trova fondamento nell’esigenza di rispettare sia l’attribuzione legislativa delle competenze all’autorità preposta alla tutela ambientale, sia la natura complessa delle analisi tecniche sottese ai procedimenti di VIA, AIA e, più in generale, alle autorizzazioni ambientali, sia l’esigenza di una tutela effettiva. Ne consegue che solo quando la valutazione amministrativa risulti inattendibile, ovvero priva di adeguato supporto istruttorio, o ancora fondata su presupposti erronei, il giudice può procedere all’annullamento, fermo restando che non gli è consentito sostituire le proprie convinzioni tecnico–scientifiche a quelle dell’amministrazione competente. 12.2. Il Collegio, in via preliminare e con riguardo al primo motivo, osserva altresì l’irritualità della contestazione di cui al primo motivo in quanto proveniente non dal privato interessato all’autorizzazione ma da una amministrazione facente parte della Conferenza dei servizi e che, quindi, ha contribuito alla conduzione del procedimento, allo svolgimento dell’istruttoria e quindi al governo dei tempi complessivi di chiusura dello stesso. A prescindere però da tali profili, che mettono in dubbio la stessa ammissibilità del motivo, si ritiene maggiormente utile scrutinare la censura sul piano del merito e, quindi, della natura dei termini e della concreta applicazione che è stata fatta, nel caso di specie, dall’amministrazione procedente. L’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 così recita: “8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa. 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato”. Occorre evidenziare che in via generale i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge (cfr. ex multis Cons. giust. amm. Sicilia, 11/02/2019, n. 102). In termini generali, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l'illegittimità dell'atto tardivo salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge, anche implicitamente ma in maniera inequivocabile, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità. L'art. 2-bis della legge n. 241/2990, infatti, correla all'inosservanza del termine finale conseguenze sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti alla legittimità dell'atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell'atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione. A differente conclusione deve, dunque, pervenirsi soltanto laddove il termine di durata del procedimento sia perentorio e non meramente ordinatorio o acceleratorio, incidendo, infatti, in questi casi il ritardo sul potere al punto da precluderne il legittimo esercizio per espressa volontà del legislatore. I termini previsti dall’art. 208 d.lgs. 152/2006 hanno natura ordinatoria e non perentoria, sicché il loro superamento non incide sulla validità del provvedimento finale. Ciò è desumibile dalla circostanza che lo stesso art. 208 prevede, al comma 10, che “ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l’autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. La previsione del potere sostitutivo di cui all’art. 5 del d.lgs. 112/1998 implica che, al cospetto dell’inattività dell’ente oltre un termine assegnato, è prevista la nomina di un commissario ad acta senza prefigurare automatismi decadenziali o l’estinzione del potere. La scadenza del termine, cioè, abilita l’intervento sostitutivo, non estingue la funzione amministrativa, valendo dunque come indice normativo della non perentorietà del termine presidiato. La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “dalla violazione del termine di 150 giorni, prescritto dall’art. 208, commi 8 e 9, D.Lg.vo n. 152/2006, per il compimento della fase istruttoria del procedimento, non consegue automaticamente l’illegittimità dell’attività istruttoria effettuata, in quanto, essendo i termini procedimentali di natura ordinatoria, la loro violazione non consuma l’esercizio del potere amministrativo e può essere fatta valere, esclusivamente a fini risarcitori per il ritardato conseguimento del provvedimento richiesto, soltanto dai soggetti che hanno presentato la relativa istanza” (TAR Basilicata, Sez. I, 22 marzo 2017, n. 238). Il procedimento (avviato l’11.09.2024) si è svolto nel rispetto della normativa, con convocazione della conferenza entro i termini e con sospensioni legittimamente disposte ai sensi del comma 9 per consentire integrazioni istruttorie e garantire la completezza dell’esame. La dilatazione temporale che ha condotto alla chiusura del procedimento l’11.08.2025 (a valle di quattro sospensioni: dal 03.07.2024 all’11.09.2024; dal 02.12.2024 al 06.03.2025; dal 02.04.2025 al 18.05.2025; dal 27.06.2025 all’08.07.2025, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/199, per un totale di 239 giorni), è dipesa dall’esigenza di acquisire in modo rituale chiarimenti tecnici e di valutare le osservazioni dei soggetti interessati, senza che ciò determinasse alcuna decadenza del potere di provvedere. Ciò vale a maggior ragione per il fatto che le richieste sono pervenute per lo più dal proponente, a garanzia del quale il termine di cui all’art. 208 è stato previsto e opera. Quanto alla carenza istruttoria parte ricorrente si limita ad evidenziare l’accelerazione temporale intervenuta nell’ultima fase dell’analisi documentale, che stando alla dinamica procedimentale, alle plurime precisazioni fornite dal proponente e ai chiarimenti richiesti dalla Conferenza, risulta ragionevole e non presenta alcun carattere in sé anomalo. La circostanza che le indicazioni formulate da alcune amministrazioni procedenti (ARPAT in particolare) siano state trasformate in prescrizioni inserite nel decreto risiede nella dinamica naturale dei procedimenti di autorizzazione ambientale, dal momento in cui tali ostacoli sono stati ritenuti così superabili, in coerenza con i principi di buon andamento e collaborazione procedimentale. La giurisprudenza ordinariamente ammette che “in seno alla conferenza di servizi, le deliberazioni finali, anche quando sostituiscono tutti gli atti di assenso nel procedimento amministrativo, devono tenere in debita considerazione le posizioni dei vari enti partecipanti, inclusi quelli competenti per la tutela paesaggistica. Tuttavia, nel caso in cui vi sia dissenso, la determinazione conclusiva può superare il dissenso qualora vi sia adeguata motivazione che integra le osservazioni critiche con prescrizioni per salvaguardare gli interessi tutelati” (Cons. Stato, Sez. IV, 10/12/2020, n. 7884). Occorre ricordare che l'autorizzazione ambientale si connota come una tipica autorizzazione costitutiva, in quanto è "concessa" per un tempo prestabilito e dunque non sussiste in capo al destinatario alcun precostituito diritto a ottenerla; può essere rilasciata solo dopo che la pubblica amministrazione abbia valutato i vari interessi rilevanti, che vengono in evidenza nel corso dell'iter procedimentale. La possibilità d'inserire le c.d. "prescrizioni di obblighi" è tipica dell’esercizio del potere amministrativo discrezionale costitutivo. Qualsiasi atto amministrativo ha per contenuto una "parte necessaria", corrispondente agli elementi del tipo previsto dalla legge, e può avere anche una limitata "parte eventuale". La giurisprudenza ha riconosciuto da tempo che “nell'attività amministrativa, si è infatti pervenuti ad ammettere l'inserimento di elementi accidentali o eventuali nell'atto amministrativo, ai quali vengono in genere ricondotti le c.d. clausole impositive di obblighi, purché però queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso. Le misure prescrittive dunque indicano propriamente a quali obblighi viene subordinata la validità e l'efficacia dell'autorizzazione, ovvero sia quali sono gli obblighi a cui deve adempiere e conformarsi il destinatario dell'atto, affinché possa svolgere legittimamente l'attività assentita” (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 23/09/2021, n. 1387). Per quanto precede il primo motivo di ricorso è infondato. 13. Con il secondo motivo di ricorso originario, il primo e il secondo del ricorso per motivi aggiunti (numerati come undicesimo e dodicesimo motivo), trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione degli artt. 208, 177 c.4 e 178, d.lgs. 152/06, dell’art. 10 della l.r. Toscana n.41/18 e dell’Allegato VIII P. II del d.lgs 152/06; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per manifesta contraddittorietà, illogicità e incoerenza interna, per carenza istruttoria e motivazionale. Il ricorrente deduce che l’autorizzazione impugnata sarebbe viziata da carenze istruttorie e da travisamento dei presupposti tecnici, in quanto la capacità lavorativa dell’impianto sarebbe stata radicalmente modificata in corso di procedimento, passando da valori di 200 t/giorno indicati in sede di VIA a 50,3 t/giorno per l’operazione R3 (Riciclaggio o recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi), senza che ciò trovi riscontro nei quantitativi di stoccaggio istantaneo (pari a 200 t/giorno) e senza adeguata motivazione. Tale riduzione, secondo la prospettazione, sarebbe funzionale ad eludere l’assoggettamento ad AIA, poiché il computo corretto dovrebbe ricomprendere anche la messa in riserva (R13), che porterebbe l’attività complessiva oltre la soglia di 75 Mg/giorno prevista dall’Allegato VIII, parte II, d.lgs. 152/2006. Ne deriverebbe altresì la violazione dell’art. 10 della l.r. Toscana n. 41/2018, che vieta la realizzazione di impianti di cui all’Allegato VIII in aree a pericolosità per alluvioni frequenti, come quella di Salanetti, senza opere di mitigazione idraulica. Il ricorrente insiste inoltre sulla contraddittorietà interna del provvedimento, che in alcune parti sembrerebbe autorizzare la sola operazione R3, mentre in altre darebbe per autorizzate entrambe le operazioni R3 e R13, conformemente alla richiesta del proponente, così da determinare una capacità complessiva incompatibile con la normativa di settore. Con il motivo aggiunto (undicesimo motivo) il ricorrente amplia tali doglianze, sostenendo che dalle difese avversarie emergerebbe la certezza che il decreto autorizza entrambe le operazioni di recupero R3 e R13, in palese contrasto con il contributo tecnico di ARPAT, che avrebbe escluso l’autorizzazione alla messa in riserva per insufficienza delle aree di stoccaggio e per ragioni di funzionalità dell’impianto. Il ricorrente assume che la Regione si sarebbe discostata da tale parere senza fornire alcuna motivazione, in violazione dell’art. 208, commi 3, 5 e 6, d.lgs. 152/2006, e dell’art. 184-ter, commi 2 e 3, nonché dei principi di precauzione e prevenzione di cui agli artt. 177 e 178 del medesimo decreto. Con il secondo motivo aggiunto (dodicesimo motivo) il ricorrente amplia ulteriormente le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso originario, sostenendo che l’impianto, oltre a superare la soglia di 75 Mg/g, ricadrebbe nelle fattispecie di cui al punto 5.3, lett. b) dell’Allegato VIII, parte II, del d.lgs. 152/2006, in quanto farebbe ricorso ad attività di trattamento biologico e/o pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento. Il ricorrente assume che la documentazione tecnica, inclusa la descrizione del processo I-Foria, attesterebbe l’utilizzo di criteri microbiologici per la sterilizzazione dei PAP, sicché l’impianto dovrebbe essere assoggettato ad AIA e non potrebbe essere realizzato in area a pericolosità idraulica elevata, con conseguente illegittimità dell’autorizzazione rilasciata. Il ricorrente insiste inoltre sulla mancata dimostrazione della certezza di mercato per i prodotti derivanti dal recupero, condizione indefettibile per la qualificazione di end of waste ai sensi dell’art. 184-ter d.lgs. 152/2006, con il rischio che l’impianto produca rifiuti destinati a smaltimento, aggravando il quadro di incompatibilità con la normativa AIA e con le prescrizioni sul rischio idraulico. Le doglianze non possono essere condivise. 13.1. L’autorizzazione unica ambientale ex art. 208 d.lgs. 152/2006 costituisce un titolo omnicomprensivo volto a concentrare, in un unico procedimento regionale svolto tramite conferenza di servizi, tutti gli atti autorizzatori necessari alla realizzazione e gestione dei nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, incluse le eventuali varianti urbanistiche, la dichiarazione di pubblica utilità e ogni ulteriore atto di assenso necessario ai fini edilizi, ambientali, sanitari e di sicurezza. Sotto il profilo dell’oggetto, l’autorizzazione comprende sia la valutazione tecnica del progetto sia l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, ricomprendendo verifiche di compatibilità con la pianificazione territoriale e con i vincoli ambientali e settoriali; tale concentrazione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza amministrativa, che riconosce al provvedimento la natura di atto sostitutivo di tutti gli altri titoli e, se necessario, di variante puntuale allo strumento urbanistico. Quanto al livello di progettazione, l’art. 208 richiede espressamente il progetto definitivo dell’impianto, corredato dalla documentazione tecnico‑amministrativa prescritta dalle discipline urbanistiche, ambientali e di sicurezza, mentre non richiede né presuppone il progetto esecutivo, che rimane estraneo alla fase autorizzatoria e rileva soltanto nella successiva fase realizzativa; la giurisprudenza ha ribadito che il procedimento ex art. 208 non costituisce una verifica del dettaglio costruttivo dell’opera, bensì del suo assetto progettuale complessivo e della sua compatibilità ambientale e territoriale. Sul piano dei limiti, non rientrano nell’ambito del profilo squisitamente autorizzatorio della A.U.A. la progettazione esecutiva dell’impianto o delle opere civili; la verifica di aspetti costruttivi minuti e cantieristici, nonché ogni profilo non attinente alla funzionalità complessiva dell’opera ai fini ambientali; la gestione di impianti o macchinari non qualificabili come veri e propri impianti di trattamento ai sensi dell’art. 208. 13.2. Dalla documentazione istruttoria emerge che l’operazione R13 è espressamente disciplinata nell’Allegato 1 al decreto autorizzativo, parte integrante del provvedimento, che definisce limiti e modalità di esercizio (cfr. doc. n. 1-bis allegato al ricorso). L’impianto non rientra nelle categorie IPPC di cui all’Allegato VIII, parte II, d.lgs. 152/2006, poiché la soglia di 75 Mg/giorno si riferisce alla capacità effettiva di trattamento e non ai quantitativi in deposito. L’Allegato VIII, parte II del d.lgs. 152/2006 elenca le categorie di installazioni industriali soggette ad AIA e per alcune di esse prevede soglie di capacità. La “soglia di 75 Mg/giorno” indicata nell’Allegato VIII, parte II, del d.lgs. 152/2006 è un valore limite di capacità produttiva giornaliera, espresso in megagrammi (Mg), unità di massa equivalente a 1 tonnellata (t). La capacità si calcola sulla base della massima potenzialità dell’impianto, non sulla produzione effettiva. Il valore è giornaliero giacché la capacità deve essere rapportata a 24 ore di funzionamento potenziale. Dall’esame dell’Allegato 1 al decreto regionale risulta che l’impianto è stato autorizzato alle operazioni di recupero (R3) e di messa in riserva (R13), con una capacità massima di trattamento pari a 50,3 t/giorno (28,8 t/giorno per la linea dei prodotti assorbenti e 21,5 t/giorno per la linea tessile) e quantitativi di stoccaggio in R13 limitati a 100 t/giorno per ciascuna linea. La capacità annuale è fissata in circa 10.000 tonnellate per i PAP (prodotti assorbenti per l’igiene della persona) e 6.500 tonnellate per i tessili, evidenziando la coerenza con le stime dell’Ambito Territoriale Ottimale. L’autorizzazione prevede inoltre prescrizioni specifiche: riduzione del 20% dei quantitativi di stoccaggio degli end of waste, obbligo di tracciabilità dei lotti e tempo massimo di permanenza pari a sei mesi, oltre il quale il materiale torna a essere qualificato come rifiuto. L’Allegato VIII, Parte II, d.lgs. 152/2006, evidenzia come i valori soglia (tra cui la soglia di 75 Mg/giorno) si riferiscano alla capacità di produzione o resa, quindi alla capacità effettiva di trattamento, e non allo stoccaggio in riserva: “B - I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. [...] Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).” L’operazione R13 è considerata una fase preparatoria, non un trattamento: consiste nel deposito controllato dei rifiuti in attesa di sottoporli a operazioni di recupero. Non è computata ai fini IPPC/AIA perché non modifica la natura del rifiuto, né comporta trasformazioni sostanziali. I quantitativi in R13 sono invece rilevanti per altre discipline (es. prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro), ma non per il calcolo della soglia IPPC. È quindi corretto che la determinazione della soglia utile per la valutazione del limite dei 75 Mg/giorno non comprenda lo stoccaggio in riserva (R13), perché la riserva di stoccaggio non è un’operazione di trattamento, e quindi non ha una “capacità giornaliera” rilevante ai fini dell’AIA secondo l’Allegato VIII, parte II, d.lgs. 152/2006. Quindi la Regione ha applicato correttamente la norma escludendo la R13 dal computo per la soglia AIA. La tesi del Comune di Porcari, pur logica sul piano funzionale (R13 è indispensabile per R3), non trova fondamento normativo: il legislatore distingue chiaramente tra operazioni di recupero “effettive” e messa in riserva. Ai fini dell’assoggettabilità alla disciplina IPPC e all’AIA, quindi, rileva esclusivamente la capacità effettiva di trattamento giornaliero (R3), che rimane inferiore alla soglia di 75 Mg/giorno prevista dall’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006, mentre i quantitativi in deposito non incidono su tale verifica. Ne consegue che l’impianto non rientra tra le categorie di cui all’Allegato VIII e l’autorizzazione è stata rilasciata nel rispetto della normativa di settore. A quanto sopra si aggiunga che l’autorizzazione è stata rilasciata nel rispetto dell’art. 10 della l.r. 41/2018 (recante Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) che dispone che “Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, non possono essere realizzati, neanche attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento delle destinazioni d'uso: […] c) impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/2006. La disposizione non risulta quindi violata, non essendo l’impianto ricompreso nell’Allegato VIII citato. Quanto alla carenza motivazionale lamentata nell’undicesimo motivo si rileva che nell’ultima seduta della conferenza dei servizi la ARPAT non ha espresso alcun dissenso, limitandosi a riservare la possibilità di una futura modifica ampliativa. Dal verbale della Conferenza di Servizi del 14 luglio 2025 risulta che la posizione di ARPAT, rispetto alla precedente contestazione sulla messa in riserva (R13), non è di dissenso. Nella parte finale della seduta, il dirigente regionale chiede espressamente ad ARPAT se vi siano osservazioni sulla linea tessile, per la quale l’autorizzazione viene rilasciata “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, con parere vincolante. La ARPAT risponde di non avere rilievi in merito (nel verbale si dà atto che “al momento non esiste un regolamento specifico per il settore, la ditta si confronta con i requisiti definiti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e, in questa sede, accoglie le richieste di ARPAT aggiungendo l'impegno di rispettare il DM 05/02/1998 allegato 1, sub allegato 1, punti 8.4 e 8.9 le cui prescrizioni diventeranno parte integrante dei processi di lavorazione e di trasformazione della materia tessile incamerata come rifiuto e trasformata in EOW”). Il verbale sottolinea che, a conforto di tale posizione, ARPAT aveva già rimesso alla ditta la facoltà di chiedere una modifica in una fase successiva, confermando tacitamente il proprio parere positivo al rilascio dell’autorizzazione. Il documento conclude che ARPAT non ha espresso alcun dissenso rispetto all’autorizzazione dell’impianto, e la Regione ha motivato sul superamento dei motivi ostativi, ritenendo legittima la combinazione delle operazioni R3 e R13. Con riferimento alle censure di cui al dodicesimo motivo occorre evidenziare che dall’istruttoria emerge che l’impianto non rientra nelle fattispecie contemplate dal punto 5.3, lett. b), dell’Allegato VIII, parte II, del d.lgs. 152/2006. L’allegato tecnico al decreto AUA prevede che, per la linea PAP, il processo comprende triturazione, abbattimento farmaci, sterilizzazione in autoclave, essiccazione, separazione plastiche/fibre, estrusione plastica. Non è presente compostaggio né impianto anaerobico; la sterilizzazione è conforme a norme UNI EN ISO e serve alla sanificazione, non alla produzione di biogas. Per la linea tessile, il processo è “a secco” e consiste in selezione manuale/automatica, igienizzazione con ozono, pressatura e stoccaggio. Non vi è alcuna fase di trattamento biologico né di pretrattamento per incenerimento: il fine è il recupero di materia (riuso o riciclo), non la preparazione per smaltimento. Non è prevista alcuna attività di pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o coincenerimento: i flussi residui (scarti) sono inviati a impianti terzi autorizzati per smaltimento, ma non subiscono operazioni preparatorie specifiche per combustione. Dal verbale della Conferenza dei servizi emerge che la questione è stata sollevata dal Comune di Porcari in sede istruttoria, che ha ipotizzato la ricaduta dell’impianto nel punto 5.3, lett. b), per presunto “pretrattamento”. La Regione e il Settore VIA hanno chiarito che non si tratta di trattamento biologico (assenza di compostaggio o digestione anaerobica) e che il processo è finalizzato al recupero di materia, non alla preparazione per incenerimento. È stato esplicitamente escluso che l’impianto rientri nelle fattispecie dell’Allegato VIII, parte II, punto 5.3, lett. b), poiché non comporta le attività indicate (trattamento biologico o pretrattamento per incenerimento) La valutazione tecnica esclude quindi in modo argomentato che il progetto preveda attività di trattamento biologico, inteso come compostaggio o impianto anaerobico con produzione di biogas, e chiarisce che il sistema di abbattimento degli odori non costituisce trattamento biologico ma mera riduzione delle emissioni. Parimenti, si esclude che l’impianto realizzi pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento, poiché il processo è finalizzato al recupero di materia e non alla produzione di combustibile o alla preparazione per smaltimento. Ne consegue che l’impianto non supera la soglia normativa né ricade nelle categorie che comportano l’assoggettamento ad AIA e il divieto di localizzazione in area a rischio idraulico, sicché la censura si rivela infondata, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione tecnica non consentita in sede giurisdizionale. Quanto al rischio idraulico le parti resistenti dimostrano, in maniera non confutata dal ricorrente, che le opere progettuali recepiscono le prescrizioni del decreto VIA n. 4566/2024, prevedendo sopraelevazione del piano di calpestio e vasca di accumulo idraulico, senza aggravio delle condizioni di rischio. In ordine alla qualificazione end of waste, salvo quanto si dirà in seguito, la conformità ai requisiti tecnici è garantita dal DM 62/2019 per i PAP e dalle norme di settore per i tessili; la certezza del riutilizzo è presupposta dalla normativa e ulteriormente comprovata dalle integrazioni prodotte, valutate esaustive in conferenza di servizi, con individuazione di filiere interessate e prescrizioni sui tempi di stoccaggio e tracciabilità dei lotti. Non sussistono, pertanto, vizi di illogicità o carenze istruttorie manifeste connesse a palese travisamento di fatti che potrebbero inficiare la validità delle valutazioni operate dall’amministrazione procedente. Per quanto precede il secondo motivo di ricorso è infondato. 14. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 208, 178, 177, comma 4, 184 del d.lgs. 152/2006 dell’art. 10, LR Toscana n.41/18 e dell’Allegato VIII P. II al d.lgs 152/06; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, per motivazione contraddittoria e illogica, per incoerenza interna, per carenza istruttoria. Secondo la prospettazione del ricorrente, l’autorizzazione sarebbe illegittima poiché, in assenza di certezze sulla commercializzazione dei prodotti derivanti dal trattamento dei PAP e dei tessili (EoW - end of waste), non potrebbe ritenersi integrata la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter d.lgs. 152/2006. Il Comune deduce che la mera produzione di cellulosa con elevato contenuto di SAP (polimero superassorbente, circa il 40%) non soddisferebbe i requisiti tecnici e di mercato previsti dalla normativa, mancando la prova di un effettivo utilizzo e di una domanda certa per tali materiali. Sostiene, inoltre, che le lettere di intenti e i protocolli d’intesa prodotti dal proponente non avrebbero valore vincolante e non garantirebbero la condizione indefettibile della commerciabilità, con la conseguenza che i materiali recuperati dovrebbero essere gestiti come rifiuti, imponendo l’assoggettamento dell’impianto alla disciplina AIA e rendendo incompatibile la localizzazione in area a rischio idraulico. Il motivo non è fondato. Dalla lettura della Sezione B, punto B3 dell’Allegato tecnico, emerge che l’autorizzazione disciplina puntualmente le condizioni per la gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero, in conformità all’art. 184-ter d.lgs. 152/2006 e al D.M. 15 maggio 2019, n. 62 per la linea PAP, nonché ai criteri di cui al D.M. 5 febbraio 1998 per la linea tessile. È prescritto che i lotti di EoW siano identificabili e tracciabili mediante etichettatura e software gestionale, con dimensioni ridotte del 20% rispetto a quanto richiesto dal proponente per il primo anno di esercizio, e con un tempo massimo di permanenza in impianto pari a sei mesi. È altresì stabilito che non sia consentito l’allontanamento dei lotti prima della chiusura e della caratterizzazione analitica, con emissione della dichiarazione di conformità. Per la linea PAP, il gestore deve rispettare le procedure di campionamento UNI 10802 e UNI EN 14899:2006 e trasmettere, al termine del primo anno, una relazione attestante l’effettiva commercializzazione degli EoW prodotti, con indicazione dei contratti conclusi e dei quantitativi ceduti. Per la linea tessile, sono previsti controlli microbiologici sui lotti destinati al riuso o riciclo e l’obbligo di conservare aliquote campione per un anno, nonché di rendicontare annualmente i quantitativi di rifiuti in ingresso, EoW prodotti e loro destinazione. È inoltre sancito che le frazioni non conformi o prive di domanda di mercato siano gestite come rifiuti, confermando la centralità del rispetto dei requisiti normativi per la cessazione della qualifica di rifiuto. L’argomentazione tecnica evidenzia che l’art. 184-ter, comma 2, d.lgs. 152/2006 e il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) stabiliscono in modo puntuale le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dei PAP, presupponendo l’esistenza di un mercato per le plastiche eterogenee, il SAP e la cellulosa. In particolare il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 stabilisce che i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona cessano di essere qualificati come rifiuto solo se conformi ai requisiti tecnici generali e specifici indicati negli allegati al decreto stesso e se destinati agli scopi di utilizzabilità previsti dall’Allegato 5. Il regolamento, nel preambolo, dà atto che “esiste un mercato per le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, in ragione del fatto che tali materiali risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio che sussistono scopi specifici per i quali tali materiali sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”, condizionando quindi la qualifica di end of waste alla possibilità di impiego in settori determinati e alla conformità alle norme di sicurezza. Il decreto regionale richiama espressamente l’art. 184-ter d.lgs. 152/2006 e il D.M. 62/2019, precisando che l’autorizzazione alla produzione di EoW è subordinata al rispetto delle modalità indicate nell’Allegato tecnico. Non si limita a riconoscere la qualifica EoW, ma condiziona l’esercizio dell’impianto all’osservanza delle prescrizioni gestionali e di tracciabilità, tra cui la rendicontazione annuale e la verifica della commercializzazione. In tal modo, il provvedimento recepisce il principio per cui la cessazione della qualifica di rifiuto è legittima solo se esiste un mercato effettivo per i materiali recuperati. Nei verbali emerge che la questione della certezza del mercato è stata uno dei punti critici: nella seduta del 18.06.2025 è stato rilevato che la documentazione presentata non consentiva di dimostrare l’esistenza di un mercato per i prodotti derivanti dal recupero, tanto da costituire motivo ostativo e portare alla comunicazione ex art. 10-bis L. 241/90; nella seduta del 14/07/2025, dopo le osservazioni del proponente, la Conferenza ha approvato il progetto “con prescrizioni”, tra cui quelle relative alla tracciabilità, alla riduzione dei quantitativi e alla rendicontazione annuale, proprio per garantire il controllo sull’effettiva collocazione sul mercato degli EoW. La normativa non richiede la stipula di contratti vincolanti in sede autorizzativa, ma presuppone l’esistenza di un mercato potenziale e impone controlli analitici, dichiarazioni di conformità e tracciabilità dei lotti per garantire la rispondenza ai criteri fissati. Pertanto, le prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica, che prevedono obblighi di rendicontazione annuale, verifica della commercializzazione e gestione delle frazioni non conformi come rifiuti, risultano coerenti con il quadro normativo di riferimento e idonee a superare le censure prospettate. Nel procedimento il proponente ha documentato l’interesse commerciale mediante manifestazioni di interesse e verifiche tecniche da parte di operatori del settore, ritenute congrue in Conferenza di servizi. Tale valutazione discrezionale della Conferenza dei servizi unitamente alle prescrizioni recate in sede autorizzativa e che, come specificato, condizionano l’esercizio dell’impianto ed il mantenimento del titolo, non palesano, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alcuna irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti. Ne consegue che l’autorizzazione rispetta la disciplina vigente, non potendo essere subordinata alla prova di contratti di vendita, che la legge non contempla come requisito per il rilascio del titolo. Per quanto precede il terzo motivo è infondato. 15. Con il quarto motivo del ricorso originario si lamenta violazione dell’art. 5, comma 1, lett. l-bis, dell’allegato IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006, del Regolamento regionale 19R/2017; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza istruttoria. Secondo la prospettazione del ricorrente, la modifica progettuale approvata in sede di Conferenza dei Servizi non potrebbe qualificarsi come “naturale evoluzione” del progetto preliminare, bensì come modifica sostanziale ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 152/2006 e del Regolamento regionale 19R/2017, in quanto incide sulle caratteristiche e sul funzionamento dell’impianto, determinando un diverso assetto edilizio e gestionale. Il Comune deduce che la demolizione integrale del fabbricato, la ricostruzione con innalzamento della quota di calpestio e la realizzazione di una vasca di accumulo idraulico, unitamente alla variazione delle linee di trattamento e alla riduzione dei quantitativi di recupero, avrebbero richiesto una nuova verifica di assoggettabilità a VIA. Sostiene inoltre che tali modifiche, incidendo sulla capacità complessiva di trattamento e sulla gestione dei flussi di rifiuti, si riflettono sui presupposti per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), non essendo garantita la conformità ai criteri del D.M. 62/2019 e alle condizioni di mercato, con conseguente illegittimità dell’autorizzazione rilasciata. Il motivo non può essere condiviso. Nel decreto impugnato si legge che “le modifiche progettuali approvate in sede di Conferenza dei Servizi sono riconducibili alla naturale evoluzione del progetto e al recepimento delle prescrizioni impartite, senza determinare incremento della capacità produttiva né variazioni delle caratteristiche funzionali dell’impianto”. Nei verbali della conferenza dei servizi emerge che il tema delle modifiche è stato oggetto di discussione: nella seduta del 28.03.2025 si evidenzia la necessità di chiarimenti sulle opere di messa in sicurezza idraulica e sulla rotatoria; nella seduta del 14.07.2025, la Conferenza prende atto che le modifiche (demolizione e ricostruzione, innalzamento quota, vasca di accumulo) sono funzionali alla sicurezza idraulica e non alterano la capacità produttiva, ritenendole compatibili con il procedimento ex art. 208 d.lgs. 152/2006. Nell’allegato tecnico (Sezione A2) si precisa che le modifiche apportate al progetto rispetto alla versione esaminata in sede di verifica di VIA riguardano: demolizione completa e ricostruzione del fabbricato industriale, con innalzamento della quota di calpestio di tutto il fabbricato e del piazzale; realizzazione di una vasca di accumulo idraulico sotto il fabbricato, per la messa in sicurezza idraulica del sito. L’allegato chiarisce che tali modifiche sono state valutate come ordinaria evoluzione progettuale dal livello preliminare a quello definitivo, finalizzata al recepimento delle prescrizioni del decreto di VIA e delle indicazioni impartite in Conferenza dei Servizi, e non comportano aumento della capacità produttiva né variazioni delle caratteristiche funzionali dell’impianto. Ciò ha naturalmente portato ad escludere la presenza di modifiche sostanziali di cui all’art. 5, comma 1 lett. l-bis, d.lgs. 152/2006 e all’art. 11 del Regolamento regionale 19R/2017. L’art. 5 citato definisce “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”. L’art. 11 del Regolamento regionale 19/R/2017 (recante Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della L.R. 10/2010) dispone che “si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA, le modifiche relative ai progetti concernenti: a) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili (BAT) ed alle disposizioni normative di settore, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006; b) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle prescrizioni degli organi di controllo, in materia di ambiente, tutela della salute e della sicurezza della popolazione e dei lavoratori, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006”. In sostanza la modifica è la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento; in questo caso è sufficiente una mera comunicazione all'autorità competente. La modifica è, invece, considerata sostanziale quando determina una variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi sull'ambiente o sulla salute umana; in tal caso, il gestore deve presentare una nuova istanza di autorizzazione integrata ambientale. Orbene le circostanze evidenziate nelle disposizioni citate non ricorrono nel caso di specie. È dimostrato in atti che le opere sono state introdotte per recepire le prescrizioni del decreto di verifica di VIA n. 4566/2024, che imponeva la messa in sicurezza idraulica del sito in base alla Disciplina di Piano del PGRA e alla L.R. 41/2018. In particolare, il decreto raccomandava: “La quota di calpestio del fabbricato deve essere posta al di sopra del battente duecentennale, comprensivo di franco di sicurezza. Il proponente deve mettere in atto gli accorgimenti necessari ad evitare l’aggravio delle condizioni di rischio da alluvione nelle aree al contorno, anche attraverso la realizzazione di interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso il corpo idrico recettore”. Parte ricorrente non offre elementi che sul piano strutturale riescano a mettere in dubbio che le modifiche non rispondano a queste indicazioni e non si inseriscano nel solco delle valutazioni VIA già rese. Non emerge, pertanto alcuna necessità di una nuova riformulazione della stessa. È provato agli atti che le modifiche sono state necessarie per la conformità idraulica e non per alterare il progetto, rafforzando la tesi che si tratta di adeguamenti tecnici e non di modifiche sostanziali. Esse sono state introdotte per recepire le prescrizioni impartite in sede di verifica di VIA e per conformarsi alle indicazioni del Genio Civile in materia di sicurezza idraulica. In particolare, il parere negativo iniziale del Genio Civile riguardava le opere di scarico nel Rio Casale e il riempimento previsto nella fascia di rispetto dell’argine; tali criticità sono state superate mediante l’eliminazione di ogni intervento nella fascia di rispetto e la previsione di una tubazione esterna al profilo dell’argine, assicurando la trasparenza idraulica e la rimodulazione del rischio (cfr. doc. n. 14 e 15 di parte resistente). Non è dato altresì comprendere in che maniera tali modifiche indurrebbero di per sé aumento della capacità produttiva o variazioni delle caratteristiche funzionali dell’impianto giacché quanto autorizzato rispetta i parametri per la AUA ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e, come sopra evidenziato, l’impianto non rientra nel regime AIA e nell’allegato VIII alla parte seconda del Codice dell’ambiente. Risulta pertanto ragionevole, logica e supportata dalle evidenze fattuali la valutazione condotta dalla conferenza dei servizi che ha ritenuto che le modifiche progettuali approvate rientrano nell’ordinaria evoluzione dal livello preliminare a quello definitivo del progetto, essendo finalizzate al recepimento delle prescrizioni impartite in sede di verifica di VIA e alla messa in sicurezza idraulica del sito, senza determinare incremento della capacità produttiva né variazioni delle caratteristiche funzionali dell’impianto. Non persuade neanche il rifermento del ricorrente alla casistica di cui all’Allegato IV della Parte II del d.lgs. 152/2006 che, al punto 7, lett. z.b), contempla il caso degli “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9”. L’allegato infatti elenca la tipologia di “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni” e non qualifica normativamente cosa debba intendersi per modifica sostanziale. Correttamente parte resistente evidenzia che per integrare tale fattispecie devono ricorrere tutti i requisiti previsti dall’art. 5 lett. l-bis) sopra richiamata, vale a dire le due condizioni cumulative della variazione delle caratteristiche o del funzionamento e effetti negativi significativi sull’ambiente o sulla salute umana che, nel caso di specie, non sussistono. L’impianto è stato già sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (decreto n. 4566/2024) e le modifiche sono state introdotte per recepire le prescrizioni di quel decreto e della L.R. 41/2018 sul rischio idraulico. La capacità produttiva è stata ridotta (da 300 t/g a 50,3 t/g in R3), quindi non vi è incremento di potenzialità. Non si configura un “progetto ex novo” giacché il layout planimetrico e le caratteristiche funzionali dell’impianto restano invariati; la demolizione e ricostruzione parziale è un adeguamento edilizio imposto dalle prescrizioni. Come sopra evidenziato è dimostrato agli atti che il progetto mantiene le due linee di trattamento originarie (PAP e tessile) e le operazioni di recupero R3 e R13, con quantitativi conformi alle soglie normative. Quanto al profilo End of Waste, l’autorizzazione recepisce integralmente i criteri del D.M. 62/2019 e dell’art. 184-ter d.lgs. 152/2006, imponendo prescrizioni specifiche: tracciabilità dei lotti, controlli analitici, dichiarazioni di conformità, riduzione del 20% delle dimensioni dei lotti per il primo anno, tempo massimo di permanenza di sei mesi e obbligo di rendicontazione annuale dei quantitativi commercializzati. Tali condizioni assicurano la conformità ai requisiti normativi e la compatibilità con la localizzazione prescelta, escludendo le criticità che potrebbero derivare da manifeste carenze istruttorie, travisamento dei fatti o illogicità palese, che nel caso non ricorrono. Per tali ragioni il quarto motivo di ricorso è infondato. 16. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Secondo la prospettazione del ricorrente, la prescrizione contenuta nel decreto di esclusione dalla VIA, che impone la presentazione di una proposta per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. 61 e la Via di Salanetti, costituirebbe condizione essenziale per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. 152/2006. Il Comune deduce che tale opera, incidendo sulla viabilità e sulla sicurezza del traffico generato dall’impianto, non potrebbe essere qualificata come mera misura compensativa, ma come requisito sostanziale di compatibilità ambientale e territoriale, la cui mancata realizzazione renderebbe illegittimo il provvedimento autorizzativo. Aggiunge che il protocollo di intesa sottoscritto tra gli enti interessati non garantirebbe la concreta esecuzione dell’opera, né la copertura finanziaria, sicché l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata in assenza di un presupposto imprescindibile. La doglianza non merita condivisione. Il decreto richiama la prescrizione contenuta nel provvedimento di esclusione dalla VIA (Decreto n. 4566/2024), che imponeva la presentazione di una proposta per la rotatoria come misura di mitigazione. Nel provvedimento si dà atto che Retiambiente ha presentato la proposta progettuale e che è stato sottoscritto il protocollo di intesa con gli enti competenti (Comune e Provincia), approvato con delibera comunale (n. 63/2025). Pertanto, la prescrizione è considerata adempiuta e non costituisce condizione sospensiva dell’autorizzazione, ma obbligo da attuare in fase esecutiva. Nella Sezione A2 dell’allegato tecnico al decreto impugnato si precisa che, oltre alle opere interne all’impianto, è prevista la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. 61 e la Via di Salanetti, quale opera esterna al perimetro impiantistico. L’allegato riporta che tale intervento è oggetto di un Protocollo di Intesa sottoscritto il 28.03.2025 tra Provincia di Lucca, Comune di Capannori e Retiambiente Spa, nel quale si stabilisce la collaborazione per il rilascio delle autorizzazioni e la ripartizione dei costi di progettazione e realizzazione. Il protocollo prevede che, in caso di mancato accordo successivo, la realizzazione dell’opera resti a carico del proponente (cfr. doc. n. 16 della Regione). Nel verbale del 14.07.2025 si conferma che la questione della rotatoria è stata affrontata come prescrizione derivante dalla VIA, finalizzata alla sicurezza viaria e alla mitigazione degli impatti. Si dà atto che il protocollo è stato sottoscritto e che la rotatoria sarà realizzata secondo gli impegni assunti dalle parti. Non emerge alcuna correlazione tra la mancata realizzazione immediata e la validità dell’AUA: la Conferenza considera la prescrizione adempiuta ai fini autorizzativi, rinviando la fase attuativa agli accordi tra gli enti. Le prescrizioni impartite nell’ambito del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, assumono natura di condizioni vincolanti e non di mere raccomandazioni, costituendo elementi essenziali per la successiva fase autorizzativa. Esse si distinguono dalle misure di mitigazione e compensazione in quanto non si limitano a ridurre o compensare gli impatti ambientali, ma incidono direttamente sulla conformazione progettuale e sull’assetto dell’opera, condizionandone la realizzabilità. Le misure di mitigazione, infatti, sono volte a contenere gli effetti negativi sull’ambiente, mentre le misure compensative mirano a riequilibrare gli impatti residui attraverso interventi esterni all’opera; le condizioni ambientali, invece, si configurano come obblighi giuridici la cui inosservanza determina l’illegittimità del titolo edilizio e dell’autorizzazione unica. In tale prospettiva, il rapporto tra VIA e autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 è di stretta integrazione: la prima non attribuisce un titolo abilitativo, ma definisce il quadro prescrittivo che deve essere recepito integralmente nel provvedimento autorizzativo, il quale ne verifica l’attuazione e ne condiziona l’efficacia. Ne consegue che le prescrizioni VIA, pur collocandosi in una fase preliminare, hanno efficacia vincolante e si impongono come parametro di legittimità per l’autorizzazione ambientale e per l’esercizio dell’impianto. Il decreto VIA (n. 4566/2024) prescrive la realizzazione della rotatoria imponendola quale condizione ambientale ai sensi dell’art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006. Si prevede che “«Ai fini della richiesta di titolo edilizio, il proponente deve presentare una proposta per la realizzazione, in accordo con il Comune di Capannori e con la Provincia di Lucca, di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. 61 e la Via di Salanetti (copia della proposta deve essere inviata per conoscenza al Settore scrivente)”. Tale prescrizione non si configura come intervento meramente accessorio, bensì come strumento di mitigazione e prevenzione degli impatti derivanti dal traffico indotto dall’impianto in progetto. La rotatoria, infatti, è finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione, a ridurre le emissioni atmosferiche e sonore connesse alla congestione veicolare e a migliorare la fluidità del traffico pesante, in conformità ai principi di precauzione e prevenzione di cui all’art. 3-ter del medesimo decreto. Essa costituisce, pertanto, condizione vincolante per il rilascio del titolo edilizio non per l’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, dovendo il proponente presentare non un progetto di fattibilità o esecutivo ma una proposta progettuale concordata con gli enti competenti. La prescrizione relativa alla rotatoria è prevista dal decreto regionale di non assoggettabilità a VIA come misura di mitigazione e miglioramento della sicurezza viaria, non come condizione sospensiva dell’autorizzazione unica. Il progetto presentato include la proposta richiesta e, in attuazione della prescrizione, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la società proponente, il Comune di Capannori e la Provincia di Lucca, approvato peraltro con delibera della Giunta comunale n. 63 del 28.02.2025. Tale accordo disciplina gli impegni reciproci per la progettazione e la realizzazione dell’opera, assicurando la collaborazione amministrativa e la ripartizione dei costi. Ne consegue che la prescrizione deve ritenersi adempiuta e che l’autorizzazione unica è stata legittimamente rilasciata, non essendo prevista dalla normativa alcuna correlazione tra la realizzazione immediata della rotatoria e l’efficacia del titolo autorizzativo. Per tali ragioni il quinto motivo di ricorso è infondato. 17. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 208, 177, comma 4, 178 d.lgs. 152/06; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, contraddittorietà logico-motivazionale. Il ricorrente deduce che l’autorizzazione unica sarebbe viziata da carenza istruttoria e da violazione dei principi di precauzione e prevenzione, in quanto non sarebbero state adottate misure idonee a fronteggiare il rischio di contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei reflui generati dall’impianto. In particolare, si sostiene che il progetto approvato preveda l’allontanamento dei reflui su gomma, senza indicare tempi certi per l’attivazione dello scarico in pubblica fognatura, e che non sia stato disposto alcun monitoraggio analitico sui PFAS, nonostante la loro presenza sia ritenuta probabile nei prodotti assorbenti e nei tessili trattati. Il ricorrente richiama, a sostegno, il parere dell’Azienda USL, che avrebbe prescritto controlli trimestrali per 18 mesi, nonché la recente normativa nazionale (D.Lgs. n. 102/2025) che introduce limiti stringenti per tali sostanze, evidenziando come l’omessa previsione di tali verifiche comprometterebbe la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Il motivo non è fondato. Il decreto impugnato e l’allegato tecnico (sezione B4, punti 53-61) dispongono che lo scarico in pubblica fognatura (S1) sarà autorizzato solo in un secondo momento, dopo l’adeguamento del depuratore “Casa del Lupo”, gestito da Aquapur Multiservizi S.p.A., previa modifica sostanziale dell’autorizzazione con nulla osta regionale. Nelle more le acque reflue industriali e le acque meteoriche contaminate devono essere raccolte in cisterne e allontanate su gomma. Dettano inoltre alcune prescrizioni generali quali il monitoraggio delle acque di seconda pioggia (scarico S2 verso Rio Casale) con campionamenti trimestrali e analisi dei parametri previsti dal D.Lgs. 152/06, l’installazione di sistemi di intercettazione per le acque di spegnimento incendio, lo svuotamento delle vasche entro 48 ore dagli eventi meteorici, oltre all’obbligo di registro di impianto e comunicazione immediata in caso di anomalie. Quanto alle componenti PFAS il decreto non introduce limiti specifici né obblighi di monitoraggio sui PFAS, perché la normativa nazionale (D.Lgs. 102/2025) riguarda le acque potabili, non gli scarichi industriali. Tuttavia, è previsto che i reflui siano conformi ai limiti di tab. 3 allegato 5 parte III D.Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri. Dall’istruttoria emerge che l’autorizzazione rilasciata disciplina lo scarico esclusivamente delle acque meteoriche, le quali non vengono a contatto con i rifiuti e, pertanto, non contengono PFAS. Le acque di processo, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento del depuratore “Casa del Lupo”, non sono scaricate in fognatura ma gestite come rifiuti liquidi (CER 19 07 03), con allontanamento controllato. Risulta pertanto ragionevole la scelta di non prescrivere monitoraggi sui PFAS nello scarico, poiché esso non è attualmente autorizzato. Tale scelta è corroborata dalla circostanza che non esistono ad oggi limiti normativamente fissati per i PFAS negli scarichi industriali. Il D.Lgs. n. 102/2025 (recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano riguarda le acque destinate al consumo umano) non può ritenersi applicabile al caso di specie poiché esso disciplina esclusivamente la qualità delle acque destinate al consumo umano, introducendo valori limite più restrittivi per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e altri contaminanti, nonché obblighi di monitoraggio e gestione del rischio lungo la filiera idropotabile. In particolare, il decreto fissa il limite di 0,10 µg/L per la somma dei PFAS e di 0,02 µg/L per i singoli composti prioritari (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxA), oltre a prevedere controlli periodici, certificazione dei materiali a contatto con l’acqua e piani di sicurezza idrica. Tali disposizioni, tuttavia, non si estendono agli scarichi industriali o alle acque reflue provenienti da impianti di trattamento rifiuti, che restano assoggettati alla disciplina di cui alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e alle prescrizioni dell’Autorizzazione Unica Ambientale, le quali non contemplano parametri PFAS. Ne consegue che il richiamo al D.Lgs. n. 102/2025 non può fondare censure di illegittimità del provvedimento impugnato, non essendo la normativa in questione applicabile alla fattispecie. Ciò premesso, parte resistente evidenzia che anche a voler applicare tali limiti, i valori indicati dal proponente (0,03 μg/l) risultano addirittura inferiori a quelli previsti per l’acqua potabile, circostanza che conferma la compatibilità tecnica e ambientale della soluzione adottata. A ciò si aggiunga che, come emerge agli atti, la questione è stata ampiamente dibattuta in sede di Conferenza di servizi anche con il coinvolgimento della ASL (che aveva comunque proposto il monitoraggio regolare delle componenti PFAS nei reflui). La proponente ha presentato altresì uno studio sperimentale dell’Università di Salerno che evidenzia effetti benefici del trattamento di abbattimento e sterilizzazione già presente nella linea PAP, ipotizzando anche la possibilità di un trattamento in loco alternativo (come alternativa all’allontanamento si gomma) in caso di inutilizzabilità del depuratore Casa del Lupo. Agli atti emerge quindi l’estraneità del trattamento delle componenti PFAS dall’oggetto dell’autorizzazione, una riserva ad affrontare la questione in sede di futura modifica autorizzativa, quando verrà disciplinato lo scarico in fognatura, a fronte di processi di trattamento attuali in linea con la vigente normativa e garanzie di possibili alternative che hanno indotto l’amministrazione procedente ad escludere ogni rischio significativo per la salute e l’ambiente. Ciò rende la scelta della amministrazione in linea con il vigente quadro normativo e conforme ai parametri di ragionevolezza e logicità della scelta. Per tali ragioni il sesto motivo è infondato. 18. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 208, 177, comma 4, del d.lgs. 152/06); eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, contraddittorietà logico-motivazionale. Il ricorrente deduce che l’autorizzazione impugnata violerebbe il criterio localizzativo escludente di cui all’Allegato 4 del Piano Regionale dei Rifiuti (PRB), che preclude la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in presenza di insediamenti residenziali all’interno di un centro abitato a distanza inferiore a 200 metri dal punto di scarico. A tal fine, il Comune di Porcari assume che l’impianto sorgerebbe a meno di 100 metri dal centro abitato, come ridefinito dalla delibera di Giunta n. 143 del 26.11.2024, e che tale circostanza, unitamente alla natura storica e alla densità edilizia dell’area di Rughi, imporrebbe l’applicazione del criterio escludente, non superabile mediante prescrizioni mitigative, in quanto volto a garantire la tutela della salute e della vivibilità degli insediamenti residenziali. Il motivo non è fondato. Non sussiste la violazione dedotta. Il decreto impugnato richiama espressamente il PRB e il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell’economia circolare, adottato il 27.09.2023 e approvato il 15.01.2025, come quadro di riferimento per la localizzazione dell’impianto. Si dà atto che il progetto è inserito nel Piano regionale e che l’approvazione in Conferenza dei Servizi costituisce variante allo strumento urbanistico per la durata decennale dell’autorizzazione. Non viene applicato il criterio escludente dell’Allegato 4 del PRB (distanza dai centri abitati), poiché il decreto considera superata la disciplina previgente in forza del nuovo Piano approvato nel 2025, che non prevede più tale criterio escludente. Nei verbali della conferenza dei servizi (22/10/2024, 22/01/2025, 28/03/2025, 18/06/2025, 14/07/2025) si discute la questione del vincolo idraulico e della coerenza con il PRB. Si prende atto che la sentenza TAR Toscana n. 1363/2024 aveva già escluso la rilevanza del criterio escludente giacché l’impianto sorge entro i limiti distanziali previsti dal PRB rispetto ai confini del centro abitato del Comune di Porcari (prima della loro modifica con la delibera 143/2024). Il punto 3.5 dell’allegato 4 al PRB nella versione valorizzata dal ricorrente prevedeva, infatti, che gli impianti (come quello di cui si controverte) non possono ricadere in “Aree con presenza di insediamenti residenziali - all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi” (cfr. doc. n. 25 all. al ricorso). Nelle ultime sedute della conferenza dei servizi si evidenzia che il nuovo Piano Regionale di Economia Circolare - PREC (approvato il 15.01.2025, pubblicato sul BUR il 29.01.2025, con avviso di approvazione il 12.02.2025, cfr. doc. n. 17 di parte resistente) ha superato il precedente PRB, inclusa la parte che conteneva il criterio escludente della distanza dai centri abitati, rendendo non più applicabile la contestazione del Comune di Porcari basata sull’Allegato 4 del PRB. Nel capitolo dedicato alle indicazioni preferenziali (18.3), il Piano introduce non più un criterio escludente, ma un criterio preferenziale: si chiede di porre “particolare attenzione alle aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente Codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri tra il perimetro dell’impianto e le aree residenziali ricadenti all’interno del centro abitato stesso”. Nel PREC 2025 non risulta riprodotto il precedente meccanismo del PRB che, ai fini del “criterio 200 m”, escludeva dal computo le “case sparse”. Nel medesimo Piano si legge (al Cap. 18.1.4 – “Disposizioni transitorie”) che per i procedimenti in corso all’entrata in vigore del Piano, è previsto un regime transitorio che consente al proponente di scegliere se applicare le vecchie disposizioni (del precedente PRB) o le nuove del PREC 2025. Tale passaggio è rilevante perché chiarisce come (e se) il criterio della distanza (oggi preferenziale) trovi applicazione nelle pratiche pendenti, quale quella di cui si controverte. La nuova impostazione derubrica la distanza dai centri abitati da criterio ostativo a criterio preferenziale, riferendosi solo ai centri abitati come definiti dal Codice della strada. Questo Tribunale, esaminando la situazione vigente prima della ridefinizione del perimetro del centro abitato, con sentenza n. 1363/2024 ha escluso che le abitazioni più prossime all’impianto integrino un centro abitato, qualificandole come “case sparse” e, pertanto, non rilevanti ai fini dell’applicazione del criterio escludente. Dagli atti di causa ed in particolare dal provvedimento e dai verbali della conferenza dei servizi, emerge che l’amministrazione ha dato applicazione al nuovo criterio preferenziale previsto nel PREC abbandonando il requisito ostativo che era incluso nel PRB. Ne consegue che la sopravvenuta delibera comunale n. 143/2024 di riperimetrazione del centro abitato non incide sul procedimento perché il nuovo Piano Regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15.01.2025 ed applicabile al procedimento che qui occupa, ha superato il previgente Allegato 4 del PRB, eliminando il criterio escludente relativo alla distanza dai centri abitati. Dall’esame congiunto del provvedimento e dei verbali della Conferenza dei servizi emerge che l’amministrazione ha valutato il tema della distanza dell’impianto dai centri abitati, oggetto di specifiche osservazioni da parte del Comune di Porcari (il quale ha evidenziato la presenza di recettori residenziali a meno di 200 metri dal sito e ha prospettato l’applicazione di un presunto criterio escludente). La Regione Toscana, tuttavia, ha ricondotto correttamente tale parametro nell’alveo dei criteri penalizzanti precisando che esso non comporta un automatico divieto di localizzazione, ma richiede una valutazione integrata della compatibilità ambientale fondata sui riscontri tecnico‑scientifici acquisiti. In particolare, il Settore Rifiuti e il Settore VIA hanno evidenziato che la compatibilità con i recettori residenziali deve essere accertata sulla base delle prestazioni ambientali dell’impianto, delle misure di mitigazione previste e delle prescrizioni imposte in sede di VIA e di Conferenza, le quali riguardano rumore, emissioni convogliate, modellistica odorigeno, gestione dei flussi viabilistici e contenimento delle sorgenti emissive. ARPAT, a sua volta, ha richiesto integrazioni sulla modellistica odorigeno e verifiche fonometriche ai recettori sensibili, confermando che la distanza non costituisce un limite assoluto, ma un elemento valutativo che può essere superato qualora il quadro prescrittivo assicuri l’assenza di impatti significativi sui centri abitati limitrofi. La Conferenza dei servizi, pertanto, ha ritenuto che, alla luce delle verifiche tecniche svolte e delle prescrizioni imposte, il criterio di distanza non assumesse carattere ostativo, poiché l’impianto risulta collocato in area produttiva già urbanisticamente vocata e il rispetto delle condizioni poste da VIA, ARPAT e dagli altri enti garantisce la tutela dei recettori residenziali. Ne discende che la distanza dal centro abitato, pur rappresentando un elemento da considerare, non è stata qualificata come penalizzante in senso impeditivo, essendo stata positivamente bilanciata attraverso l’insieme delle valutazioni ambientali e delle misure di mitigazione prescritte nel procedimento. Ne consegue che, alla luce del quadro normativo vigente applicato al caso di specie l’autorizzazione impugnata risulta conforme alle disposizioni applicabili e immune dalle censure prospettate. Il settimo motivo di ricorso è pertanto infondato. 18.1. Le conclusioni appena tratte sul settimo motivo di ricorso rendono improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse il ricorso n. 2000/2025. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La società ricorrente ha giustificato il proprio interesse a ricorrere avverso l’impugnazione della deliberazione della Giunta comunale di Porcari n. 143/2024 assumendo che la riperimetrazione del centro abitato avrebbe potuto incidere negativamente sul procedimento di autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti, in quanto idonea a far valere il criterio escludente di cui all’Allegato 4 del previgente Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRB), relativo alla distanza minima di 200 metri dagli insediamenti residenziali. Tuttavia, al momento della notificazione del ricorso (24.04.2025), era già vigente il nuovo Piano regionale dell’economia circolare (PREC), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2/2025 e pubblicato sul BURT il 12.02.2025 (entrato in vigore dopo 30 giorni, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014), il quale ha espressamente superato il previgente regime, sostituendo il criterio della distanza con una mera indicazione preferenziale (punto 18.3), priva di efficacia ostativa. Ne consegue che la deliberazione impugnata non era idonea a determinare alcuna conseguenza preclusiva automatica sull’iter autorizzatorio, essendo venuto meno il presupposto normativo su cui si fondava l’interesse azionato. L’interesse al ricorso, pertanto, risulta intimamente connesso all’esito delle valutazioni condotte in sede di conferenza di servizi sulla portata nel caso concreto della nuova configurazione “penalizzante” e non più “escludente” del criterio della distanza dal centro abitato. La riperimetrazione impugnata, infatti, non può incidere in modo ostativo o automatico sulla conferenza dei servizi né sul rilascio dell’autorizzazione unica, già regolati da disposizioni sopravvenute che escludono la rilevanza della distanza dai centri abitati quale causa ostativa. Dallo scrutinio del terzo motivo del ricorso n. 2746/2025 emerge che la distanza dal centro abitato non ha inciso sulla decisione e il potenziale limite è stato superato dalle valutazioni tecniche svolte in sede di conferenza dei servizi. Ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della deliberazione comunale impugnata, giacché a valle della AUA rilasciata dalla Regione, l’atto non incide sulla sfera giuridica della RetiAmbienti S.p.a. e il suo annullamento non risponde ad alcun interesse concreto ed attuale per la stessa. Il ricorso NRG n. 2000/2025 è pertanto improcedibile. 19. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 208, comma11 e 178 del d.lgs. n.152/06; eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Il ricorrente deduce che l’autorizzazione impugnata sarebbe illegittima per carenza istruttoria e travisamento dei presupposti in relazione all’impatto odorigeno dell’impianto, assumendo che le simulazioni presentate dal proponente non avrebbero considerato correttamente i recettori sensibili posti nel Comune di Porcari e che, in sede di conferenza, non sarebbero state fornite risposte adeguate alle criticità segnalate da ARPAT. In particolare, si prospetterebbe che le concentrazioni di odore al 100° percentile, richieste dagli “Indirizzi MASE”, non sarebbero state simulate, con conseguente impossibilità di verificare la compatibilità dell’impianto con i limiti di emissione previsti, e che le prescrizioni imposte non garantirebbero la tutela della salute e della vivibilità delle abitazioni prossime al sito. Il motivo non persuade. Dall’esame dei verbali della conferenza dei servizi emerge che la ARPAT aveva inizialmente segnalato criticità sulle emissioni odorigene, chiedendo simulazioni al 100° percentile come previsto dagli Indirizzi MASE; verifica della portata di aspirazione notturna; innalzamento del camino della fonte emissiva E3 e riduzione della concentrazione di odore alla sorgente. Emerge altresì che la proponente accoglie la richiesta di innalzare il camino E3 a 20 metri e di limitare il valore emissivo a 720 U.O./Nm³, migliorando lo scenario modellistico. Viene prescritto un monitoraggio in continuo della portata notturna e uno studio odorimetrico sui ricettori, con revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). La ARPAT conferma che, con queste misure, i valori ai ricettori risultano compatibili con le soglie del DM 309/2023 e che la riduzione delle U.O. alla sorgente comporterà un impatto migliorativo. Viene imposta infine l’installazione di una stazione meteo conforme alle linee guida WMO per correlare i dati odorigeni alle condizioni climatiche. La Conferenza conclude che le prescrizioni impartite superano i motivi ostativi e garantiscono la conformità agli indirizzi tecnici Il decreto e l’allegato tecnico impugnati confermano tali indicazioni. Le criticità segnalate da ARPAT in sede istruttoria sono state esaminate e superate nel corso della Conferenza dei Servizi, conclusasi con prescrizioni puntuali volte a garantire il rispetto dei limiti odorigeni e la minimizzazione delle molestie olfattive. L’istruttoria svolta in sede di Conferenza dei Servizi ha garantito il rispetto del principio di precauzione di cui all’art. 178 del D.Lgs. 152/2006, attraverso un approfondito esame delle criticità segnalate da ARPAT e la loro completa risoluzione mediante prescrizioni tecniche idonee. La stessa ARPAT, nel contributo finale, ha dichiarato superate le perplessità iniziali, ritenendo compatibili i valori stimati ai recettori con le soglie di accettabilità previste dagli Indirizzi MASE e dal DM 309/2023. Ne consegue che non sussiste alcuna carenza istruttoria, essendo state acquisite valutazioni tecniche qualificate e adottate misure coerenti con i principi di prevenzione e sostenibilità, tali da assicurare la conformità dell’impianto alle disposizioni normative e alle migliori pratiche ambientali. L’ottavo motivo è quindi infondato. 20. Con il nono motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 208 e 178, d.lgs. 152/06; della l.r. Toscana n. 25/98; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà logica e incoerenza interna. Il ricorrente sostiene che l’autorizzazione impugnata sarebbe viziata per travisamento dei presupposti e carenza istruttoria, assumendo che il progetto autorizzato, localizzato in Loc. Salanetti e accorpato in un unico impianto per il trattamento di PAP e tessili, si discosterebbe radicalmente dalle previsioni originarie del Piano regionale (PRB) e dalle proposte approvate dal Ministero nell’ambito del PNRR, che individuavano due impianti distinti in siti differenti (Frizzone e Carraia). Secondo il ricorrente, tale modifica non sarebbe stata oggetto di adeguata valutazione né giustificazione, determinando una violazione dei criteri di pianificazione e delle condizioni di ammissione al finanziamento pubblico. Il motivo non può essere accolto. Dai verbali della Conferenza dei servizi emerge che la localizzazione in Loc. Salanetti e l’accorpamento delle due linee (PAP e tessili) sono stati oggetto di valutazione istruttoria. Il Settore VIA regionale chiarisce che la modifica rispetto al progetto originario (che prevedeva due impianti distinti in siti diversi) è riconducibile alla ordinaria evoluzione progettuale e al recepimento delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché alle indicazioni dei soggetti competenti. Si precisa, in modo non confutato dal ricorrente, che tali modifiche non comportano potenziamento dell’impianto né variazioni funzionali e quindi non rientrano tra le “modifiche sostanziali” ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 152/2006. Inoltre, viene ribadito che il Piano regionale ha natura di indirizzo e non vincola la localizzazione, mentre il Ministero ha autorizzato la variazione nell’ambito del PNRR, confermando la compatibilità con le finalità del finanziamento. Il decreto richiama espressamente che il progetto è inserito nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell’economia circolare e che l’approvazione in Conferenza dei Servizi costituisce variante allo strumento urbanistico per la durata decennale dell’autorizzazione. Non viene considerata ostativa la diversa localizzazione rispetto alle previsioni originarie, poiché il Piano regionale non ha efficacia conformativa e la variazione è stata assentita dal Ministero nell’ambito del PNRR. L’Allegato al decreto AUA evidenzia infine, nel paragrafo A2, che la proposta progettuale è in linea con la pianificazione vigente e con il nuovo Piano Regionale di Economia Circolare, approvato dalla Regione Toscana il 15.01.2025, che ha sostituito il precedente PRB (Piano Regionale dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati). Si tratta di un atto di programmazione regionale che definisce indirizzi strategici e obiettivi di gestione dei rifiuti, promuovendo il recupero di materia e la riduzione dello smaltimento, in coerenza con i principi dell’economia circolare. Tuttavia il PREC non ha efficacia vincolante sotto il profilo localizzativo, ma costituisce uno strumento di indirizzo e pianificazione generale, senza valore conformativo rispetto alle scelte progettuali puntuali. L’art. 199, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i piani regionali per la gestione rifiuti prevedano la “ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica” nonché “c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; “d) informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario” e “l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”. La giurisprudenza ha evidenziato che ai sensi dell'art. 199, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 non pertiene al piano regionale l’esatta e vincolante localizzazione degli impianti, quanto piuttosto un livello pianificatorio dal diverso significato. Contenuto necessario del piano regionale di gestione rifiuti è composto dalla specificazione dei "criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti". Secondo il Consiglio di Stato, la pianificazione regionale in materia di rifiuti risponde ad una esigenza di equilibrato sviluppo territoriale. Pertanto, l'imposizione di specifici "vincoli inibitori" assolve, coerentemente a tale esigenza, all'indeclinabile bisogno di impedire l'utilizzo di aree potenzialmente non idonee (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24/03/2023, n. 2997). La localizzazione degli impianti è il risultato di una sequenza pianificatoria e amministrativa articolata e multilivello. “La disciplina normativa (articoli da 195 a 198 sulle competenze di Stato, Regioni, province e comuni in materia ambientale) in tema di localizzazione degli impianti prevede all’articolo 195 comma 1 lettera p) del D.Lgs.152 del 2006 che tra le competenze statali vi è la indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Si tratta quindi di una indicazione in negativo, che comporta la esclusione di una serie di aree da quelle potenzialmente allocatarie di impianti. Tale competenza statale è conforme ad una recente sentenza del giudice delle leggi, che ha sostenuto che la determinazione dei criteri generali per la individuazione delle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti non risulta lesiva di alcuna competenza regionale, costituendo esercizio della competenza statale a dettare i principi fondamentali in tema di governo del territorio (Corte Costituzionale n. 249 del 24 luglio 2009). Per le regioni, la legge prevede all’art. 196, comma 1 la competenza “alla definizione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p) (lettera o)”, ma prima ancora “la definizione di criteri per la individuazione, da parte delle provincie, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p” (lettera n). Pertanto, non è in dubbio la competenza nei termini sopra previsti sia della Regione che della Provincia. La sede per la previsione dei criteri in questione da parte della regione è il piano regionale di gestione dei rifiuti, come si evince dall’art. 199, lettera h), o altro atto di tipo generale, come la delibera regionale della fattispecie. Alle province spetta ai sensi dell’art. 197, comma 1 lettera d) “la individuazione…delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti” (Cons. Stato, Sez. IV, 21/12/2009, n. 8532). È stato ulteriormente evidenziato che “L'art. 197, comma 1, lett. d), TUA va letta in coordinamento con le norme di cui agli artt. 196 e 199 del medesimo TUA. Ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, è di competenza della regione la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 199. In particolare, ai sensi dell'art. 199, comma 3, lett. d) il piano regionale per la gestione dei rifiuti contiene informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario, nonché, ai sensi della lett. l), i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti. Alle province compete pertanto, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. d), l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lett. d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. A sua volta, l'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, prevede l'adozione da parte della provincia, in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, del piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 17/03/2021, n. 1790). La localizzazione in Loc. Salanetti e l’accorpamento delle due linee impiantistiche sono stati espressamente valutati nell’ambito del procedimento autorizzatorio e risultano conformi al quadro normativo e programmatico vigente aggiornato al PREC del 2025. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato la variazione di localizzazione dell’impianto nell’ambito del finanziamento PNRR. Con nota del 27.03.2024 autorizza il passaggio dalla località Frizzone alla località Salanetti (Comune di Capannori), confermando la coerenza con l’Obiettivo M2C1.1.I1.1 Linea C del PNRR (“Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi per il trattamento/riciclaggio di PAP e tessili”, cfr. doc. n. 19 della Regione Toscana). Da quanto precede emerge con evidenza che lo spostamento e l’accorpamento dell’impianto rispetto alla originaria allocazione autorizzata a livello ministeriale e prevista nell’originario PRB non solo non violano alcuna previsione pianificatoria vincolante ma non ne compromettono neanche la realizzabilità sul piano tecnico e economico. Il nono motivo pertanto è infondato. 21. Con il decimo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 208, comma 11, 178 del d.lgs. 152/2006. Il ricorrente deduce che il piano economico-finanziario allegato all’autorizzazione non sarebbe idoneo a rappresentare in modo attendibile i costi e i ricavi dell’intervento, prospettando che esso, aggiornato solo in sede di osservazioni ai motivi ostativi, non terrebbe conto delle rilevanti modifiche progettuali intervenute, né delle prescrizioni gestionali imposte. Si osserva che il ridimensionamento della capacità produttiva, le opere straordinarie per la mitigazione del rischio idraulico, le misure di contenimento delle emissioni odorigene e la gestione dei reflui su gomma, unitamente alla incertezza circa la effettiva commercializzazione degli end of waste prodotti, inciderebbero in modo sostanziale sulla sostenibilità economica del progetto, facendo presumere costi aggiuntivi per lo smaltimento dei materiali invenduti e per l’adozione delle misure cautelative richieste. Il ricorrente aggiunge che gli accordi commerciali, richiesti anche in sede di verifica VIA, si limiterebbero a mere manifestazioni di interesse, prive di vincoli e di indicazioni economiche, così da non garantire la copertura dei costi impiantistici e da compromettere il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’art. 178 del d.lgs. 152/2006. La doglianza non coglie nel segno. Dagli atti emerge che l’allegato tecnico al decreto impugnato introduce prescrizioni che incidono direttamente sulla sostenibilità economica: per il primo anno di esercizio è imposta una riduzione del 20% dei quantitativi di EoW rispetto alla richiesta del proponente (417 t per la cellulosa, 133 t per le plastiche, 93 t per i tessili) e un tempo massimo di permanenza in impianto di sei mesi, con obbligo di tracciabilità mediante software gestionale e identificazione puntuale delle balle e dei lotti. È altresì prescritto che entro il termine del primo anno la società trasmetta una relazione sull’effettiva commercializzazione degli EoW prodotti, con indicazione dei contratti stipulati e degli utilizzatori, mentre le frazioni non conformi o prive di mercato devono essere gestite come rifiuti, con conseguenti costi di smaltimento. Si aggiungono ulteriori oneri derivanti dalle prescrizioni tecniche e ambientali, quali l’installazione di impianti di abbattimento, sistemi di monitoraggio delle emissioni odorigene e acustiche, dispositivi di sicurezza antincendio, nonché l’adozione di procedure operative e software per la gestione dei lotti, come dettagliato nelle sezioni B3 e B6 dell’allegato tecnico. Dal verbale della Conferenza di Servizi del 14.07.2025 risulta che il tema della sostenibilità economica è stato oggetto di ampio dibattito. Il Comune di Porcari ha evidenziato che il piano economico non è stato riaggiornato a seguito della riduzione della capacità produttiva dell’impianto (da 16.500 t/anno a 15.693,6 t/anno) e ha sottolineato incongruenze sugli spazi di stoccaggio e sulla commerciabilità dei prodotti EoW, osservando che le lettere di intenti prodotte dalla società non costituiscono accordi vincolanti e che la qualità della cellulosa, contenente fino al 40% di SAP, potrebbe renderla non utilizzabile nel ciclo cartario, con conseguente rischio di costi aggiuntivi per lo smaltimento. Ha inoltre rilevato che la documentazione presentata non dimostra l’effettiva possibilità di qualificazione del prodotto recuperato come EoW, né chiarisce la quantità di prodotto che potrà essere commercializzato, né la destinazione degli scarti, e che le lettere di intenti si limitano a generiche manifestazioni di interesse subordinate alla verifica della qualità del prodotto. La conferenza tuttavia ha accolto le repliche regionali ribadendo che per la linea PAP esiste uno specifico decreto ministeriale (DM 62/2019) che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, sicché il procedimento non è condotto “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, ma ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e che l’onere della prova è soddisfatto mediante il rispetto dei criteri fissati dal DM. Ha riconosciuto che l’aggravio dei costi derivante dalle prescrizioni impartite (impianto antincendio automatico a schiuma, riduzione degli stoccaggi, monitoraggi) dovrà essere valutato da ATO e dalla società nell’ambito della gestione economica del servizio. Il rappresentante di ATO Toscana Costa ha espresso parere positivo, ritenendo esaustive le indicazioni fornite dalla società sulla collocabilità dei materiali e coerenti con il piano economico predisposto, mentre il Comune di Capannori ha confermato la sufficienza della documentazione prodotta e la correttezza dell’iter amministrativo, richiamando l’esistenza di filiere produttive interessate al riutilizzo dei prodotti in uscita dall’impianto. La Conferenza si è conclusa con l’approvazione a maggioranza del progetto, con prescrizioni che incidono sui costi di realizzazione e gestione ritenute sostenibili dalle autorità competenti, con l’impegno del Dirigente regionale a verificare la sostenibilità economica alla luce delle nuove condizioni. Dalle evidenze processuali, quindi, emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il piano economico è stato oggetto di revisione nel corso del procedimento e ne è stata valutata la coerenza con le prescrizioni impartite, riportando i costi aggiornati e le stime di ricavo in relazione alla collocazione sul mercato dei materiali recuperati. Le integrazioni documentali fornite dal proponente, valutate in sede di conferenza di servizi, attestano l’esistenza di filiere produttive interessate all’acquisto dei prodotti derivanti dal trattamento, con indicazione delle modalità di stoccaggio e dei tempi di permanenza, così da garantire la funzionalità dell’impianto e la conformità ai criteri di sostenibilità economica e ambientale. Il piano, inoltre, è stato ritenuto congruo dagli enti competenti, in quanto idoneo a dimostrare il contenimento dei costi di esercizio rispetto allo scenario attuale di conferimento in discarica, assicurando il perseguimento degli obiettivi di economia circolare e di riduzione dei rifiuti, in conformità ai principi di cui all’art. 208, comma 11, del d.lgs. 152/2006. Le argomentazioni e le allegazioni di parte ricorrente si basano soprattutto su: - rilievi qualitativi della Conferenza dei servizi (“PEF poco dettagliato”; “richiesta revisione”), senza che siano prodotti calcoli aggiornati, scenari o matrici di sensitività che quantifichino lo scostamento tra PEF originario e progetto autorizzato (demolizione/ricostruzione; prescrizioni; riduzioni capacità); - richiamo a documenti procedimentali (verbali, decreto VIA) e a documenti del proponente (PEF rev. 02) per affermare che non incorporano le modifiche; tuttavia, non sono evidenziate le grandezze contabili revisionate ritenute carenti (ad esempio i valori Operating Expenditure / Capital Expenditure, cash flow, Weighted Average Cost of Capital, Debt Service Coverage Ratio) né è mostrata una ricostruzione contabile alternativa per dimostrare in modo sistematico l’inattendibilità della prima, il costo di realizzazione e gestione, la dimensione della liquidità generata assorbita, il rendimento minimo garantito nonché la capacità di ripagare i debiti contratti; - elementi connessi al mercato EoW (lettere di intenti non vincolanti) già trattati in altri motivi, ma qui solo riflessi sul PEF, senza traduzione in impatti economici misurati (es. perdita ricavi €/t, costi di smaltimento €/t per volumi non venduti, effetti su margini). Pur segnalando profili critici plausibili, il decimo motivo non fornisce prove concrete, precise e concordanti della non tenuta del PEF: mancano tabelle di costo aggiornate, simulazioni economico‑finanziarie, raffronti numerici “prima/dopo”, stime third‑party o perizia di parte, idonee a dimostrare un effettivo disequilibrio. Lo stesso ricorrente prospetta la necessità di una CTU per accertare tali profili, indice del carattere prevalentemente congetturale delle deduzioni economiche, cha al momento non può essere accordata. Come è noto, infatti, “la consulenza tecnica di ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata né dal giudice né dalla parte per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio” (Cons. Stato, Sez. II, 07/11/2022, n. 9707). Non emergono pertanto né sintomi di manifesta irragionevolezza nelle valutazioni condotte in seno alla conferenza di servizi né travisamento dei fatti in quanto sono stati richiesti e prodotti aggiornamenti economico finanziari in linea con la realtà progettuale autorizzata. Per quanto precede il decimo motivo di ricorso è infondato. 22. Conclusivamente, quanto ai ricorsi qui riuniti, il ricorso originario e quello per motivi aggiunti (NRG 2746/2025) sono infondati e devono essere respinti; il ricorso NRG 2000/2025 è improcedibile; il ricorso n. 1343/2024 è inammissibile. 23. In ragione della peculiarità dei fatti e delle particolari questioni sollevate, che presentano anche profili di novità, le spese di lite possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando: a) riunisce i ricorsi nn. 1343/2024, 2000/2025 e 2746/2025; b) respinge il ricorso n. 2746/2025 e i relativi motivi aggiunti; dichiara inammissibile il ricorso n. 1343/2024; dichiara improcedibile il ricorso n. 2000/2025; c) compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Primo Referendario Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Marcello Faviere Alessandro Cacciari IL SEGRETARIO

Primo piano
Politica

Vannacci contro la Lega: la “bonifica” parte dalla Toscana – Chi va via e chi resta

di Libero Red Dolce
Speciale Scuola 2030