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Livorno, il prefetto tira dritto su via Cambini: «Solo il Comune può limitare gli accessi»

di Martina Trivigno
Livorno, il prefetto tira dritto su via Cambini: «Solo il Comune può limitare gli accessi»<br type="_moz" />

Dionisi rincara: «Quadro normativo unico, agli enti locali la potestà regolatoria nelle aree pedonali»

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LIVORNO. «Soltanto il Comune può contingentare gli accessi in aree pedonali o in spazi urbani soggetti a esigenze di tutela dell’incolumità pubblica». Il prefetto Giancarlo Dionisi tira dritto su via Cambini e il giorno dopo l’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica pone l’accento sul quadro normativo di riferimento che definisce «unico». Sulla questione della movida, infatti, si è creato un cortocircuito istituzionale in cui il sindaco Luca Salvetti rimette la decisione nelle mani del rappresentante del governo in città: «Se il prefetto considera il contingentamento degli accessi in via Cambini uno strumento necessario ha tutto il potere per proporlo e attuarlo», ha evidenziato il primo cittadino. Sia chiaro: la sola proposta (figuriamoci l’attuazione) di limitare gli accessi a un massimo di 300 nella strada ha avuto come prima conseguenza la levata di scudi di Confcommercio e Confesercenti a difesa dei locali della via. Così, la Prefettura spiega qual’è «il quadro chiaro e completo delle competenze che l’ordinamento attribuisce ai diversi soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza urbana».

«La finalità di questo chiarimento è di assicurare agli interlocutori istituzionali e agli attori sociali un riferimento normativo univoco, così da contribuire in modo coordinato alla definizione delle soluzioni più efficaci per affrontare le criticità in via Cambini, tutelando sicurezza, quiete e attività economiche – sottolinea il prefetto – . Sotto il profilo normativo, si ricorda innanzitutto che la disciplina della circolazione all’interno dei centri abitati, comprensiva anche della regolazione dei flussi pedonali, è attribuita al Comune dall’articolo 7 del Codice della Strada. Questa competenza comprende la possibilità di introdurre limitazioni agli accessi, sensi unici pedonali, chiusure temporanee, aree pedonali e, più in generale, tutte le misure necessarie per regolare i flussi nelle vie particolarmente ristrette o soggette a rischio di sovraffollamento. La giurisprudenza amministrativa, in modo costante nel tempo, ha sempre confermato questa interpretazione, riconoscendo ai Comuni la piena potestà regolatoria nelle aree pedonali e negli spazi urbani soggetti a esigenze di tutela dell’incolumità pubblica. Una prassi ormai consolidata in numerose città italiane, come Venezia, Genova, Roma, Napoli, Firenze, Bologna e altre, dimostra come i Comuni ricorrano frequentemente a misure di regolazione o contingentamento dei flussi pedonali nei contesti urbani più complessi».

E secondo quanto spiegato dalla Prefettura, il quadro delle competenze si completa con l’articolo 54 del Testo unico degli enti locali, che «attribuisce al sindaco, quale ufficiale del governo, la facoltà di emanare ordinanze contingibili e urgenti quando emergano situazioni che comportino rischi per la sicurezza urbana o per l’incolumità pubblica. In questo ambito si colloca anche l’articolo 27-bis del Regolamento di polizia urbana, che disciplina il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche in determinate fasce orarie e che, dove ritenuto opportuno, può essere utilizzato come strumento complementare per migliorare la gestione dell’area». In quest’ottica il primo cittadino ha annunciato firmerà un’ordinanza per anticipare la chiusura dei locali di via Cambini e vietare da un orario in poi la vendita da asporto degli alcolici: in particolare, le attività chiuderanno alle 1,30 durante il fine settimana e alle 00,30 durante le altre serate da lunedì a giovedì; prevista, inoltre, l’interruzione della musica dalle 23 durante la settimana e dalle 24 nel weekend. Per l’alcool, invece, sarà previsto il divieto di vendita da asporto dalle 21 in poi nell’area di via Cambini e adiacenti secondo una mappatura da definire.

«Con riferimento ai profili di collaborazione con gli operatori economici, si richiamano le linee di indirizzo contenute nel Decreto del ministro dell’Interno del 21 gennaio 2025, che chiariscono la portata dell’articolo 21-bis della legge 1° dicembre 2018, numero 132 – prosegue il prefetto – . Queste linee guida, pur non attribuendo al prefetto alcun potere di regolazione dei flussi pedonali o di contingentamento, promuovono forme di collaborazione volontaria da parte degli esercenti nelle aree urbane più esposte, incoraggiando l’adozione di misure virtuose, come ad esempio la videosorveglianza o le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, nell’ottica di rafforzare il modello della sicurezza partecipata».

Un chiarimento – conclude il prefetto – che vuole «esclusivamente dare un quadro normativo aggiornato e univoco, così da favorire un confronto istituzionale sempre più informato, corretto e coerente. La Prefettura conferma la propria disponibilità alla leale collaborazione con tutte le istituzioni e gli attori coinvolti, per contribuire alla definizione delle misure più idonee a garantire la sicurezza dell’area, il benessere dei residenti e le condizioni necessarie allo svolgimento sereno delle attività economiche».

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