Il Tirreno

Grosseto

Il caso

Ciclista ferito dall’auto pirata: senza prove niente indennizzo

di Ivan Zambelli
Ciclista ferito dall’auto pirata: senza prove niente indennizzo<br>

Massa Marittima, dopo la caduta aveva riportato lesioni e una lieve disabilità

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MASSA MARITTIMAStava scendendo in bicicletta lungo la strada provinciale quando un pick-up, nel sorpassarlo, pare gli abbia tagliato la strada facendolo cadere. L’auto si ferma, vede la situazione ma, secondo il racconto del ciclista, mette il turbo e scappa, lasciandolo sull’asfalto. L’uomo riporta lesioni permanenti, persino una lieve disabilità.

Era il 2018 ma dell’automobilista si sono perse le tracce. Per questo il ciclista aveva chiesto di poter accedere al Fondo di garanzia per le vittime della strada, ma il tribunale ha respinto la richiesta risarcitoria da 60mila euro. Secondo il giudice Amedeo Russo non c’erano prove sufficienti a dimostrare che la caduta fosse stata causata effettivamente da un auto pirata, come lui ha sempre indicato.

Questa la conclusione di una vicenda giudiziaria iniziata dopo un incidente avvenuto il 15 ottobre 2018 lungo una strada provinciale nel Comune di Massa Marittima. Secondo la ricostruzione fornita dall’uomo, quella mattina stava partecipando a un’uscita in bicicletta insieme ad altri appassionati. Durante una discesa si sarebbe staccato dal gruppo e sarebbe stato affiancato da un pick-up grigio metallizzato. Il veicolo, nel completare una manovra di sorpasso, lo avrebbe urtato lateralmente facendolo cadere sull’asfalto. Dopo essersi fermato per pochi istanti, il conducente sarebbe poi ripartito senza prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce. Le conseguenze furono pesanti. Il ciclista riportò diverse lesioni e, secondo la consulenza medico-legale prodotta nel corso della causa, compreso un danno biologico permanente quantificato nel 18%, oltre a un lungo periodo di inabilità temporanea. Da qui la richiesta di oltre 61mila euro di risarcimento.

La causa però si è scontrata con un ostacolo decisivo: la mancanza di prove sulla dinamica dell’incidente. Nessuno dei testimoni ascoltati durante il processo ha infatti assistito direttamente al momento della caduta. I compagni di pedalata hanno riferito di non aver visto il presunto pick-up né di essere stati sorpassati da veicoli compatibili con la descrizione fornita dal ciclista. Venne allora ipotizzato che l’auto, trattandosi di un fuori strada, avesse imboccato una delle diverse stradine o sentieri a bordo della provinciale. Tuttavia, anche gli accertamenti effettuati dai carabinieri non hanno consentito di trovare riscontri. Sul luogo non furono rilevate tracce dell’urto e le verifiche svolte nei giorni successivi non portarono all’individuazione del veicolo indicato dall’uomo. Nemmeno le immagini delle telecamere esaminate nel corso delle indagini hanno fornito elementi utili.

Nella sentenza il giudice sottolinea come l’incidente e le lesioni riportate dal ciclista siano effettivamente avvenuti. Quello che non si è riusciti a determinare, però, è la prova che la caduta sia stata causata da un mezzo rimasto sconosciuto. In altre parole, non è stato possibile dimostrare il nesso tra i danni subiti dal ciclsta e la condotta del presunto automobilista pirata secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.

Per questo il giudice Amedeo Russo del tribunale di Grosseto ha respinto la domanda di risarcimento. Allo stesso tempo ha disposto la compensazione delle spese legali, riconoscendo che la vicenda presentava elementi di oggettiva incertezza, tali da non permettere il risarcimento richiesto dal ciclista.


 

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