Il Tirreno

Grosseto

Il caso

Grosseto, molestie sul luogo di lavoro: le frasi choc

di Sara Venchiarutti

	Il tribunale di Grosseto
Il tribunale di Grosseto

La vicenda è iniziata nel 2022: ora deve risarcire 10mila euro

16 maggio 2024
4 MINUTI DI LETTURA





GROSSETO. Giulia (il nome è di fantasia per tutelare la vittima, ndr) cammina tra i corridoi della sede dell’associazione per cui lavora, in un paese in provincia di Grosseto. Sta svolgendo le sue mansioni quando le arriva una pacca sul sedere con relativo apprezzamento. «Che bel “c*****o” che hai».

I commenti

Non è la prima volta che le accade. Ci sono stati gli espliciti inviti ad avere rapporti sessuali e commenti dello stesso tenore, rivolti anche al modo di vestirsi e di muoversi della donna. Sempre sul posto di lavoro e sempre da parte del presidente dell’associazione, di cui non si riporta il nome sempre per tutelare la vittima. Poi ci sono state le “uscite” ritenute maschiliste: il rifiuto di accettare «che una donna potesse dargli degli ordini» e la domanda «te come donna dove pensi di arrivare?». E gli inviti simili – a sfondo sessuale – rivolte ad altre colleghe. Atteggiamenti ritenuti molesti dalla vittima, tutelata dall’avvocata Silvia Muratori, e per i quali l’associazione dove lavora la donna – in base alla decisione del Tribunale del lavoro di Grosseto – dovrà risarcire la vittima di 10mila euro per comportamenti discriminatori. I fatti sono emersi dalle testimonianze, raccolte dal giudice Giuseppe Grosso, di colleghe che, oltre ad assistere a determinati comportamenti da parte dell’accusato, hanno anche raccolto le confidenze della lavoratrice.

La storia

Lei era stata assunta diversi anni prima, ma questa situazione, stando al racconto della vittima, è iniziata all’inizio del 2022 ed è continuata fino all’estate del 2023. Un anno e mezzo. E presto la situazione è diventata insostenibile. Per questo la vittima lo scorso 15 marzo si era rivolta al Tribunale del lavoro per comportamenti discriminatori, lamentando anche ripercussioni sulla propria salute. Tanto che – ha raccontato sempre la vittima – lo stato di stress era tale da rendere necessaria una visita al pronto soccorso, nel novembre 2022.

Il decreto

Adesso la causa civile si è conclusa: il giudice ha accolto le richieste dell’accusa. Secondo il decreto l’associazione – e cioè il datore di lavoro – deve appunto risarcire la vittima di 10mila euro, oltre alle spese legali. Non solo. L’autore delle molestie deve cessare per il futuro ulteriori comportamenti simili a quelli denunciati e accertati in quella sede. Nel frattempo aveva già rinunciato alle deleghe che lo portavano nella stessa sede della vittima.

Le motivazioni

Tra le motivazioni che hanno disposto la quantificazione del danno – non patrimoniale – ci sono la durata delle molestie, il fatto che esse abbiano avuto un richiamo alla sfera sessuale. Molestie che non si sono mai tradotte in atti di prevaricazione fisica. Sono rimaste sul piano di volgarità e apprezzamenti sgraditi dalla vittima, che più volte – riportano le testimonianze ascoltate dal giudice – ha cercato di troncare sul nascere questi atteggiamenti. Per il giudice si tratta di comportamenti discriminatori. Ha applicato il Codice delle pari opportunità, secondo la direttiva comunitaria.

Così la vicenda di Grosseto potrebbe fare scuola per questi casi: le molestie – sessuali e non – sono considerate come discriminazioni, al di là dell’accertamento di ripercussioni penalizzanti sull’organizzazione del lavoro, dal conferimento di turni alle mansioni svolte. E comprendono quei comportamenti indesiderati che portano a un clima intimidatorio, ostile, degradante o offensivo. E che ledono la dignità della persona. L’unica differenza rispetto alle discriminazioni è che non occorre verificare la presenza di un termine di comparazione, ossia il trattamento di maggiore favore riservato a un lavoratore dell’altro sesso. Ma questa assimilazione si traduce sia sul piano sanzionatorio sia su quello procedurale. Le molestie, una volta accertate dal giudice, legittimano l’iniziativa del molestato per ottenere il risarcimento. Di cui risponde il datore di lavoro. Stavolta lo decide il Codice civile: su di lui ricade l’obbligo di adottare tutte le misure per preservare non solo l’integrità fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore.

La difesa

Rimane la possibilità di un eventuale ricorso da parte del presidente, anche se la difesa, contattata da Il Tirreno, non commenta e non preannuncia eventuali ricorsi. Una procedura, quella al Tribunale del lavoro, che non dipende dall’apertura sulla stessa vicenda di un fascicolo penale per cui il pm ha chiesto l’archiviazione per la tardività della querela (in quel periodo nel 2023 la vittima era in malattia) e il fatto che si sia trattato di singoli ed episodici fatti di molestia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
 

Primo piano
La tragedia: la ricostruzione

Rogo al poligono di Galceti, le vittime hanno provato a domare le fiamme con l’estintore: chi sono, cos’è successo e le testimonianze

di Paolo Nencioni