Firenze, condannato per reati su minori: supplente espulso dalla scuola
Il tribunale respinge il ricorso: insegnante fuori dalle graduatorie per le sostituzioni. Nel 2014 un decreto penale di condanna per adescamento di minori
FIRENZE. È il passato che ritorna e che non si cancella. Un episodio che neanche era diventato un processo, ma che è rimasto agli atti con un peso che si fa sentire a distanza di anni. Succede in un istituto superiore di Scandicci dove la dirigenza scolastica dopo aver messo alla porta un insegnante nel novembre scorso ora ottiene la conferma della legittimità del provvedimento. La “colpa” del giovane docente con laurea magistrale è quella di aver taciuto il fatto di essere stato destinatario di un decreto penale di condanna per adescamento di minorenni. Un reato odioso in generale, ma con un disvalore particolare se contestato a una persona che ha a che fare con il mondo della scuola.
Dopo aver impugnato il provvedimento, l’insegnante si è visto respingere il ricorso. Sosteneva che il reato era stata dichiarato estinto e, quindi, non doveva comunicare quell’episodio. Tesi rigettata dal Tribunale che nell’ordinanza sottolinea che il docente doveva farne menzione e aver ignorato quel passaggio lo ha fatto incorrere in una dichiarazione mendace verso il ministero dell’Istruzione e del merito.
Il decreto firmato dalla dirigente scolastica aveva come presupposto che l’insegnante «avesse effettuato “dichiarazioni mendaci” nella compilazione del modulo di domanda per l’inserimento nelle graduatorie Gps e di istituto, avendo dichiarato di non aver riportato condanne penali, essendo invece risultato che, nell’anno 2014, era stato destinatario di un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art 609 undecies cp (adescamento di minorenni)».
Le argomentazioni del docente precario erano state quelle «di non aver riportato condanne penali e di non aver mentito atteso che il reato per il quale era stato condannato era stato dichiarato estinto dal Gip nell’anno 2019 e, conseguentemente, il certificato del casellario giudiziale non ne faceva menzione. Tali circostanze escludevano che egli dovesse dichiarare la pregressa condanna e comunque che il reato fosse di ostacolo all’assunzione».
Il ministero aveva ribadito che l’ordinanza ministeriale nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle Gps valevoli per il biennio scolastico 2024-2026 aveva previsto l’obbligo per ciascun aspirante di dichiarare nella domanda di iscrizione «le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero», stabilendo espressamente che «tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura».
Per il Tribunale non ci sono margini nel ricorso dell’insegnante visto che all’atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali, «ha dichiarato falsamente di non aver subito condanne, avendo invece subito una condanna nell’anno 2014, la decadenza dall’iscrizione nelle graduatorie è stata legittimamente dichiarata essendo una conseguenza immediata e diretta non della condanna subita (di qui l’irrilevanza di tutte le difese effettuate in ricorso circa l’avvenuta estinzione del reato e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale) ma dell’accertato mendacio. In definitiva la decadenza è legittima». E il professore deve pagare anche circa 2mila euro al suo ex datore di lavoro.l