Viareggio, solo gare per assegnare le spiagge: nuova sentenza del Consiglio di Stato e il caso Monopoli
Per i giudici le procedure di evidenza pubblica devono avere calibro europeo per assicurare la partecipazione anche di operatori degli altri Stati della Comunità. In Puglia bocciata una proroga al 2033
VIAREGGIO. Quando si tratta di concessioni balneari da assegnare i requisiti di «imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento» possono essere assicurati – si legge nell’ultima sentenza del Consiglio di Stato in materia – «solo dalla previa indizione di una gara. Il cui bando preveda almeno, tra l’altro e anzitutto, l’oggetto e la durata della concessione, l’entità del canone (aggiornato) da pagarsi, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione nel rispetto, appunto, dei principi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità».
I giudici della settima sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, si sono espressi in merito alla proroga fino al 2033 di una concessione demaniale marittima nel comune di Monopoli (Puglia). Proroga concessa ricorrendo alla procedura di evidenza pubblica prevista dall’articolo 37 del Codice della navigazione. Ed è sullo strumento utilizzato che i giudici entrano nel merito, fissando il principio “solo gare” vere e proprie. Infatti, si legge nella sentenza, «la procedura “informale” dell’articolo 37 Codice navigazione che prende le mosse da una domanda del privato non solo non assicura quelle adeguate condizioni di pubblicità che devono presiedere all’avvio, allo svolgimento e al completamento della procedura selettiva, le quali richiedono, laddove la concessione abbia una rilevanza che trascende il mero ambito locale o, addirittura, assuma interesse transfrontaliero, che essa sia, a seconda dei casi, pubblicizzata a livello regionale, nazionale ed europeo. Per assicurare la partecipazione alla procedura anche a eventuali operatori di altri Stati membri interessati».
Alla luce di questa sentenza, la preoccupazione dei balneari versiliese è rivolta non solo ai ricorsi analoghi ancora pendenti per far valere la normativa che disponeva la proroga al 2033 (13 solo nel comune di Camaiore), ma anche ai nuovi atti formali in divenire. La cui pubblicità non viene effettuata ricorrendo al Codice della navigazione, ma resta comunque il “solo gare” fissato dai giudici del Consiglio di Stato.
Alessandro Del Dotto, avvocato esperto di concessioni demaniali ed ex sindaco di Camaiore, così spiega la decisione del Consiglio di Stato: «La premessa, doverosa, è che la pronuncia dei giudici va letta attentamente rispetto alla fattispecie che era in giudizio: ogni processo è, infatti, una storia a sé. Di certo, alcune affermazioni di principio del Consiglio di Stato aprono a scenari di riflessione che complicano sicuramente la posizione dei Comuni in merito ai procedimenti pendenti. Se sulle concessioni rilasciate da tempo non vedo particolari criticità, adesso intravedo problemi per chi si affaccia a quei procedimenti di nuova concessione che, sinora, erano sembrati del tutto validi e percorribili. Su questo, i balneari dovranno lavorare a tavoli a fianco degli uffici amministrativi per approfondire termini e condizioni delle varie e variegate situazioni che caratterizzano i territori e che non possono essere generalizzate se non a rischio di semplificazioni inaccettabili per chi lavora sulla materia».
Per quanto riguarda, infine, chi ha fatto ricorsi per far valere il 2033 in Comuni dove ci siano state pubblicazioni o evidenze, «è opportuno attendere i giudizi. Appunto perché ogni ricorso è una storia a se stante».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
