La legittima difesa consente di respingere un pericolo non di punire o vendicarsi
L’articolo 52 del Codice penale: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia
Ultimamente si parla molto di legittima difesa e di un recente caso nel quale non è stata riconosciuta. Quando la difesa può considerarsi davvero “legittima”? E perché questa vicenda ha provocato un acceso dibattito politico e sui mezzi di comunicazione di massa?
F.B.
L’articolo 52 del Codice penale stabilisce che non è punibile chi commette un fatto perché costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa.
Perché possa essere riconosciuta la legittima difesa devono quindi ricorrere alcuni requisiti fondamentali: deve esistere un’offesa ingiusta, il pericolo deve essere attuale, la reazione deve essere necessaria e deve sussistere una proporzione tra l’aggressione e la difesa.
Il pericolo è “attuale” quando l’aggressione è ancora in corso oppure è imminente.
La reazione non può essere anticipata rispetto a un’offesa soltanto temuta, né può intervenire quando l’aggressione è ormai terminata.
La legittima difesa, infatti, consente di respingere un pericolo, non di punire l’aggressore o vendicarsi per quanto già accaduto.
È questo il punto centrale del recente caso che sta occupando le cronache. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, dopo la rapina l’uomo uscì dal negozio, inseguì i rapinatori e sparò mentre questi si stavano allontanando, uccidendone due e ferendone un terzo.
Al momento degli spari, dunque, il pericolo non sarebbe stato più attuale e la condotta non avrebbe avuto una funzione propriamente difensiva.
Il fatto che i rapinatori avessero utilizzato un’arma giocattolo non esclude, da solo, la legittima difesa. Può infatti ricorrere la cosiddetta legittima difesa putativa quando una persona, sulla base delle concrete circostanze, ritiene erroneamente di trovarsi davanti a un pericolo reale.
Non è però sufficiente una paura soggettiva: l’errore deve essere giustificato da elementi oggettivi, tali da far apparire credibile e imminente l’aggressione.
La vicenda ha assunto anche una forte connotazione politica perché nel 2019 l’articolo 52 è stato modificato dalla legge n. 36, approvata con l’obiettivo di rafforzare la tutela di chi reagisce a un’intrusione nella propria abitazione o nel luogo in cui esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
In questi casi la legge prevede, a determinate condizioni, una presunzione di proporzione quando chi è legittimamente presente utilizza un’arma regolarmente detenuta o un altro mezzo idoneo per difendere l’incolumità propria o altrui oppure i propri beni, quando non vi sia desistenza e sussista un pericolo di aggressione. La disciplina è ancora più favorevole quando l’intrusione avviene con violenza, minaccia di armi o altri mezzi di coazione fisica.
La riforma apportata con la legge n. 36, tuttavia, non ha stabilito che qualsiasi reazione all’interno di un’abitazione o di un negozio sia automaticamente lecita.
Anche dopo il 2019 devono esistere un’aggressione ingiusta, un pericolo ancora attuale e la necessità di difendersi. La presunzione riguarda principalmente la proporzione della reazione, ma non trasforma la legittima difesa in una licenza di inseguire o punire chi si sta ormai allontanando.
Spetta sempre al giudice ricostruire i fatti e verificare se, nel preciso momento della reazione, la persona stesse davvero difendendosi da un pericolo presente oppure stesse reagendo a un’offesa ormai conclusa.
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