L’infezione sessuale i rapporti non protetti e il risarcimento dei danni
Come comportarsi con il partner: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbiteris
Ho scoperto da poco di avere un’infezione sessualmente trasmissibile. Il medico mi ha consigliato di informare il mio ex compagno, con il quale ho avuto rapporti non protetti, ma temo conseguenze personali e giudiziarie. Vorrei sapere se esiste un obbligo di comunicarglielo e che cosa rischia chi, conoscendo la propria condizione, continua ad avere rapporti senza avvertire il partner.
M.L.
La diagnosi di un’infezione sessualmente trasmissibile appartiene alla sfera più intima della persona ed è un dato sanitario sottoposto a una tutela particolarmente rigorosa. Ciò non significa, però, che chi conosce la propria condizione possa ignorare il rischio di trasmettere la malattia ad altri.
Non esiste una norma generale che imponga al paziente di rendere nota a chiunque la propria diagnosi. La situazione cambia quando vi sia un partner concretamente esposto al contagio. In quel caso entrano in gioco il dovere di non ledere la salute altrui e le regole della responsabilità civile e penale.
Chi, sapendo di essere affetto da un’infezione trasmissibile, intrattiene consapevolmente rapporti non protetti senza informare l’altra persona può essere chiamato a rispondere dei danni qualora il contagio si verifichi. La trasmissione di una patologia costituisce una lesione dell’integrità psicofisica e può comportare il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale, comprese le spese mediche e le conseguenze sulla vita personale e lavorativa.
Nei casi più gravi può configurarsi anche il reato di lesioni personali. La giurisprudenza ha già esaminato vicende nelle quali una persona, consapevole della propria sieropositività, aveva taciuto tale condizione e continuato ad avere rapporti non protetti. La responsabilità deve essere valutata considerando la conoscenza della diagnosi, le informazioni ricevute dai sanitari, il tipo e la frequenza dei rapporti, le precauzioni adottate, l’effettivo contagio e l’atteggiamento psicologico dell’autore.
Non ogni infezione successivamente riscontrata dal partner dimostra automaticamente chi l’abbia trasmessa. In un eventuale giudizio occorre ricostruire i tempi delle diagnosi, le precedenti condizioni di salute, gli altri possibili fattori di esposizione e le caratteristiche scientifiche della patologia. Messaggi, referti, prescrizioni e comunicazioni tra le parti possono assumere notevole importanza. La prova del nesso causale può risultare particolarmente complessa quando manchino esami precedenti che consentano di collocare temporalmente il contagio.
La tutela della salute del partner non autorizza, tuttavia, una diffusione indiscriminata della diagnosi. Per l’Hiv la legge prevede garanzie particolarmente rigorose: il risultato degli accertamenti deve essere comunicato esclusivamente alla persona interessata e gli operatori sanitari devono tutelarne la riservatezza. Il medico, quindi, non può normalmente sostituirsi al paziente e rivelare liberamente la diagnosi al compagno o ai familiari senza il consenso dell’interessato.
La soluzione più corretta non è il silenzio, ma una comunicazione riservata e tempestiva, possibilmente concordata con il medico oppure con il servizio sanitario che ha formulato la diagnosi. Il partner deve poter eseguire gli accertamenti necessari, ricevere le eventuali cure e adottare le precauzioni indicate.
Informarlo non equivale ad ammettere automaticamente di essere responsabili del contagio, ma serve a impedire che un rischio conosciuto produca ulteriori conseguenze.
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