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Ici e Imu, sentenza storica: esenzione valida anche senza nucleo familiare in casa – La svolta spiegata punto per punto

di Redazione Economia

	A destra l'avvocato Massimo Nitto
A destra l'avvocato Massimo Nitto

La decisione delle Sezioni Unite chiude anni di contenziosi tra contribuenti e amministrazioni locali, ridefinendo in modo definitivo il concetto di abitazione principale ai fini dell’esenzione e aprendo la strada a ricorsi e rimborsi che potrebbero pesare sui bilanci dei Comuni

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Una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pone la parola fine a contenziosi che negli anni hanno visto contrapposti in materia di Ici/Imu contribuenti e amministrazioni locali. La Suprema Corte, con la sentenza n. 23488 del 2026, enuncia il seguente principio di diritto: «In tema di Ici, ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'articolo 1, comma 173, lettera b, della legge n. 296 del 2006, per abitazione principale – corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare».

Il caso seguito dall’avvocato Nitto

Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono espresse all’esito di un procedimento in cui l’avvocato pisano Massimo Nitto (coadiuvato dallo studio commerciale del dottor Nino Maffia di Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia) ha assistito un contribuente. «Ho contestato il diritto del Comune di Pietrasanta di richiedere il pagamento dell’Ici ad un contribuente lì residente ma il cui nucleo familiare risultava dimorare abitualmente in altro comune – spiega il legale, con studio a San Romano (Montopoli) – La pronuncia pone fine ad una lunga querelle di natura tributaria che ha avvelenato il rapporto tra amministrazioni locali e contribuenti proprietari di immobili e regolarmente iscritti all’anagrafe locale, i quali tuttavia risultavano essere penalizzati da una lettura troppo restrittiva della normativa. La controversia di cui mi sono occupato è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione da parte della Sezione Tributaria, in seconda istanza al vaglio della Corte Costituzionale e nuovamente a quello delle Sezioni Unite ai fini della decisione».

Le ripercussioni per i Comuni

Secondo l’avvocato Nitto, «è evidente che, all’esito di tale decisione, le ripercussioni sulle casse dei Comuni località turistiche potranno essere enormi, come ingente si annuncia la quantità dei ricorsi depositati dai contribuenti anche ai fini del rimborso delle imposte riscosse dalle amministrazioni locali e, alla luce di quanto deciso, non dovute».

Il percorso giurisprudenziale

La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è l’ultima tappa di un lungo percorso iniziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022 in materia di Imu e andato avanti, per l’Ici, con la sentenza n. 112 del 2025. Il punto è, come detto, il seguente: ai fini dell’esenzione per l’abitazione principale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992 non è necessario che nell’immobile dimori abitualmente anche il nucleo familiare del contribuente. Detto con un esempio: il marito che abbia residenza nel Comune X ha diritto all’esenzione dell’Ici/Imu sull’abitazione principale anche se moglie e figli dimorano nel Comune Y.

L’estinzione del giudizio

Nel caso specifico seguito dall’avvocato Nitto, da notare che l’amministrazione era intervenuta – dopo la declaratoria di incostituzionalità del 2025 – annullando in autotutela gli atti di accertamento Ici in giudizio per le annualità 2009-2011, chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Le Sezioni Unite hanno dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e hanno enunciato – ai sensi dell’articolo 363 del Codice di procedura civile – il principio di diritto.

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