Autovelox spenti dal decreto, si può fare ricorso sulle multe? L’avvocato Flavio Nuti: «Sì, ma a una condizione»
Il legale: «A mio parere questo decreto, più di quelli precedenti, rispecchia le garanzie dell’articolo 97 della Costituzione, ovvero imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione»
«I cittadini avranno maggiori tutele». Secondo l’avvocato Flavio Nuti, da sempre in prima linea nelle battaglie legali sulla materia, il nuovo decreto sugli autovelox introduce per la prima volta controlli e responsabilità precise a carico di chi installa gli strumenti.
Avvocato, chi ha ricevuto una multa da uno di questi 850 apparecchi ora spenti, cosa deve fare?
«Bisogna partire da un punto fermo: la legge non è retroattiva. Il decreto è entrato in vigore il 12 luglio, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11. Gli apparecchi che, secondo il nuovo decreto erano già stati approvati, sono stati formalmente omologati con efficacia retroattiva come previsto dall’articolo 6 allegato B e conservano la validità delle multe elevate prima dell’entrata in vigore. Diverso il discorso per gli apparecchi che erano stati soltanto approvati, ma non rientrano nell’omologazione retroattiva di cui all’allegato B all’articolo 6. Per questi le multe elevate sono nulle e quindi il ricorso resta necessario».
Fino a oggi il motivo di ricorso principale era la mancanza di omologazione. Cambia qualcosa?
«Sì, cambia molto. Tre sentenze della Cassazione avevano chiarito che l’approvazione dello strumento non equivale a omologazione, e questo aveva portato all’annullamento di moltissime multe elevate da apparecchi solo approvati. Il nuovo decreto colma quella lacuna. Fissa finalmente i requisiti tecnici e la procedura che le case produttrici devono seguire per ottenere l’omologazione. Il prototipo viene portato al ministero, valutato, e solo dopo l’approvazione inizia la produzione degli apparecchi, che devono essere conformi al prototipo e accompagnati da una certificazione di conformità rilasciata dalla casa produttrice».
Quindi la tutela per il cittadino aumenta?
«Decisamente. Il decreto non si ferma alla certificazione iniziale. Introduce anche un controllo continuo sull’efficacia dello strumento nel tempo, sull’aggiornamento del software che lo gestisce e sulla taratura. Un risultato importante. Prima il controllo della funzionalità era spesso attestato dallo stesso operatore che installava l’apparecchio, ormai quasi per prassi. Con il nuovo decreto, invece, il controllo di funzionalità, oltre alla taratura iniziale e periodica, dovrà essere certificata da un ente terzo, un istituto metrico indipendente. È una garanzia in più per il cittadino».
Cambiano quindi anche i motivi con cui si potrà fare ricorso in futuro?
«Sì. Non basterà più eccepire la sola mancanza di omologazione. Si dovrà verificare, caso per caso, se l’apparecchio ha ricevuto le verifiche periodiche di funzionalità, se è stato installato rispettando il manuale tecnico, la corretta collocazione della postazione e la segnaletica di preavviso (200 metri prima delle strade urbane, un km prima sulle autostrade ed extraurbane). Inoltre ogni apparato sia fisso che mobile dovrà essere autorizzato dalla Prefettura previa verifica dei requisiti necessari. Sono tutti elementi che incidono sulla validità dell’accertamento».
Cosa cambia per i Comuni e le amministrazioni che installeranno gli autovelox?
«A mio parere questo decreto, più di quelli precedenti, rispecchia le garanzie dell’articolo 97 della Costituzione, ovvero imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. L’ente che installa l’autovelox non può essere anche l’unico controllore di se stesso, ma deve rispettare un protocollo tecnico preciso. Se non lo fa, lì nasce il vizio che può portare all’annullamento della sanzione».
Ci sono anche limiti su dove e come si possono installare gli autovelox?
«Sì, il decreto conferma dei paletti sulle soglie di rilevazione: nei centri urbani gli apparecchi possono rilevare solo velocità pari o superiori ai 50 km/h, mentre sulle strade extraurbane e in autostrada la soglia minima rilevabile non può essere sanzionata se inferiore di 20 km/h rispetto al limite del tipo di strada. Il mio consiglio è: verificare se l’apparecchio che ha elevato la sanzione rientra o meno nell’elenco degli strumenti omologati dal nuovo decreto, e in secondo luogo, la verifica del rispetto del protocollo d’uso e degli altri requisiti sopra indicati. In caso negativo procedere con il ricorso».
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