Cosa fare se fumi e odori del barbecue del vicino invadono l’appartamento
Codice civile e regole condominiali: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia
Abito in condominio e, con l’arrivo dell’estate, un vicino ha iniziato a fare il barbecue quasi tutte le sere, a volte sul balcone e a volte negli spazi comuni. Il fumo e gli odori entrano in casa e rendono difficile usare il terrazzo o tenere le finestre aperte. Vorrei capire se un comportamento del genere è consentito oppure se posso chiedere all’amministratore o al giudice di intervenire.
G.P.
Con l’arrivo dell’estate capita spesso di organizzare una cena all’aperto o accendere il barbecue in giardino, su un terrazzo o in uno spazio condominiale. Il problema nasce quando fumi, odori e rumori arrivano con insistenza nella proprietà altrui, soprattutto nei condomini o nelle villette adiacenti. La prima distinzione riguarda il luogo in cui il barbecue viene utilizzato. Se si tratta di una parte comune, come un giardino condominiale, un cortile o un’area attrezzata, occorre verificare cosa prevede il regolamento condominiale. L’uso della cosa comune è consentito a ciascun condomino, ma deve avvenire senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di farne pari uso. Una cena occasionale può rientrare nella normale convivenza; una presenza continua, magari tutte le sere, con tavoli, sedie, fumo, rumori e occupazione stabile dello spazio, può invece diventare abusiva, perché limita il diritto degli altri condomini e altera l’equilibrio nell’utilizzo della cosa comune. In questi casi il primo intervento dovrebbe essere richiesto all’amministratore, che ha il compito di far rispettare il regolamento e intervenire sulle condotte che incidono sulle parti comuni. Se il problema non viene risolto, si può valutare la mediazione e, nei casi più gravi, il ricorso al giudice. Diverso, ma non meno importante, è il caso del barbecue utilizzato su una parte di proprietà esclusiva, come un balcone, un terrazzo o un giardino privato. Il proprietario è libero di usare il proprio bene, ma questa libertà non è assoluta. L’art. 844 del codice civile disciplina le immissioni, cioè fumi, odori, rumori, calore e altre propagazioni provenienti dal fondo vicino. Il criterio decisivo è quello della normale tollerabilità, da valutare in concreto, tenendo conto dei luoghi, della frequenza, dell’orario, dell’intensità del fastidio e delle modalità di utilizzo. Un episodio isolato difficilmente potrà giustificare una contestazione seria; un comportamento ripetuto, invasivo e tale da rendere difficile aprire le finestre, utilizzare il balcone o vivere serenamente la propria abitazione può invece integrare una condotta illecita. Anche in questo caso può essere utile coinvolgere l’amministratore, soprattutto quando vi siano clausole regolamentari sugli orari, sui fumi, sull’uso dei balconi o sulla sicurezza. In assenza di una soluzione bonaria, il vicino danneggiato può chiedere al giudice la cessazione o la limitazione della condotta e, se ne ricorrono i presupposti, anche il risarcimento del danno. Vi è poi l’ipotesi degli atti emulativi, vietati dall’art. 833 del codice civile: comportamenti compiuti dal proprietario senza reale utilità per sé e con il solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri. È una figura più difficile da dimostrare, ma nei casi estremi può venire in rilievo. In sostanza, fare un barbecue non è vietato, né il vicino può pretendere un’assenza assoluta di odori o rumori, la libertà di godere della propria casa o degli spazi comuni, tuttavia, finisce dove inizia la compressione ingiustificata della libertà altrui. Nei casi che vengono descritti dal lettore de "Il Tirreno", la strada migliore è documentare frequenza, orari e conseguenze del comportamento, tentare una soluzione ragionevole e, solo se il problema persiste, procedere con gli strumenti giuridici più adeguati.
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