Il Tirreno

Toscana

Sportello legale

Come usare strumenti di intelligenza artificiale senza rischiare sanzioni

Come usare strumenti di intelligenza artificiale senza rischiare sanzioni

Dal 2 agosto nuove norme europee: i consigli dell’avvocata Giulia Orsatti

3 MINUTI DI LETTURA





Utilizzo strumenti di intelligenza artificiale per creare testi, immagini e video da pubblicare online. Con le nuove regole europee, devo sempre indicare quando un contenuto è stato generato o modificato con l’AI? Cosa rischio se non lo faccio?
Y.M.

Dal prossimo 2 agosto diventeranno direttamente applicabili negli Stati membri dell’Ue gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 del Regolamento UE 2024/1689, conosciuto come AI Act. È una norma importante, perché non disciplina soltanto chi produce sistemi di intelligenza artificiale, ma anche chi li utilizza per comunicare, generare contenuti o interagire con il pubblico. Il punto di partenza è distinguere due figure: il fornitore e il deployer. Il fornitore è il soggetto che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, anche gratuitamente. Il deployer è il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo il caso dell’uso puramente personale e non professionale. La distinzione è decisiva, perché alcuni obblighi ricadono su chi crea o mette a disposizione il sistema, altri su chi lo usa concretamente. Il primo comma dell’art. 50 riguarda i sistemi destinati a interagire direttamente con le persone fisiche: il fornitore deve garantire che il sistema sia progettato e sviluppato in modo tale che la persona sia informata del fatto di stare interagendo con una intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenuto conto di circostanze e contesto. In pratica, quando un cittadino parla con un assistente virtuale, un chatbot o un sistema automatizzato che simula una conversazione umana, deve poter comprendere chiaramente che non sta dialogando con una persona. Il secondo comma riguarda i sistemi che generano contenuti audio, immagini, video o testi sintetici. In questo caso il fornitore deve fare in modo che gli output siano marcati in formato leggibile da macchina e rilevabili come artificialmente generati o manipolati. La norma non si applica nello stesso modo quando il sistema svolge soltanto funzioni di assistenza per l’editing ordinario o non modifica in modo sostanziale i dati inseriti o il loro significato. Il terzo comma si occupa dei sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica. Qui l’obbligo grava sul deployer, cioè su chi utilizza il sistema, che deve informare le persone esposte al suo funzionamento e deve trattare i dati personali nel rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati. Il quarto comma è il più vicino alla vita quotidiana e alla comunicazione digitale. Chi utilizza un sistema di IA per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deepfake deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Se invece il contenuto rientra in un’opera chiaramente artistica, creativa, satirica, fittizia o analoga, l’obbligo resta, ma può essere adempiuto in modo adeguato senza compromettere la fruizione dell’opera. Il quarto comma stabilisce poi che chi utilizza l’IA per generare o manipolare testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve dichiarare che il testo è stato generato o manipolato artificialmente, salvo alcune eccezioni, tra cui il caso in cui il contenuto sia stato sottoposto a controllo umano o editoriale e vi sia una persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della pubblicazione. La violazione degli obblighi di trasparenza può comportare sanzioni amministrative che, nei casi più gravi, possono arrivare fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo. Si aggiunge il profilo penale introdotto in Italia con l’art. 612-quater c.p., che punisce la diffusione, senza consenso, di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante intelligenza artificiale, quando siano idonei a ingannare sulla loro genuinità e cagionino un danno ingiusto alla persona.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Primo piano
La tragedia

Morto a 17 anni in Versilia, la data dei funerali di Gabriele Martini. Slitta l’interrogatorio del 27enne

di Redazione web