La grazia non cancella la condanna, ma agisce sull’esecuzione della pena
Atto di clemenza del capo dello Stato: i consigli dell'avvocato Domenico Nicosia
Ultimamente si parla molto della grazia. Non conoscevo questa legge, quindi sarei interessato a saperne di più, ossia, che cos’è? E quando si può chiedere? Sulla base di cosa alcuni soggetti possono non scontare la pena?
M.N.
La grazia è nata storicamente come potere assoluto del sovrano (di matrice quasi divina) per mitigare le sentenze penali e correggere l’eccessiva rigidità delle leggi. Ad oggi questo potere è in mano al Presidente della Repubblica ed è un atto di clemenza individuale, previsto dall’art. 87 della Costituzione che fra i poteri e le facoltà del Capo dello Stato prevede, all’undicesimo comma, la possibilità per quest’ultimo di "concedere grazia e commutare le pene". È rivolta ad un singolo individuo in presenza di motivi umanitari o di particolare rilevanza; i destinatari sono persone condannate con sentenza irrevocabile. Si tratta di un provvedimento eccezionale che non cancella il reato o la condanna - non è quindi un’assoluzione retroattiva - bensì interviene solo sull’esecuzione della pena. Dunque, la sentenza rimane nel casellario giudiziale ma lo Stato - per il tramite del Presidente della Repubblica - decide di agire sulla pena prevista nella sentenza di condanna. In altre parole il soggetto viene "perdonato" attraverso la cancellazione o la trasformazione della pena da scontare. La grazia può riguardare sia pene detentive come la reclusione e l’ergastolo, sia pene pecuniarie ed in alcuni casi anche le pene accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici. Ma qual è il procedimento per ottenerla? E soprattutto, può essere revocata o annullata? Il procedimento è previsto dall’art. 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale e va presentata al procuratore generale o, qualora il condannato si trovi in stato di detenzione, al magistrato di sorveglianza. Questi ultimi in primo luogo acquisiscono tutti gli elementi utili alla valutazione, come le cartelle processuali, i rapporti sul comportamento in carcere, il parere del pubblico ministero che ha seguito il caso e tutti gli altri dati e atti che ritengono utili e, successivamente, redigono parere motivato sulla domanda di grazia prima di trasmettere gli atti al Ministro della Giustizia. Il fascicolo istruito dal Ministero viene poi trasmesso al Quirinale, dove l’ultima parola spetta al Presidente della Repubblica. Ma quanto tempo si deve attendere per avere una risposta? In realtà non è previsto un termine massimo, ed inoltre molte richieste vengono archiviate senza fornire una risposta formale. Per anni vi è stato il dubbio che la concessione dovesse essere approvata dal Ministro della Giustizia, finché non è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006 che ha escluso questa ipotesi. Il Ministro è tenuto comunque a controfirmare il decreto almeno formalmente, ma la scelta è in capo al Presidente della Repubblica. A seguito della concessione il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione ordinando, se necessario, la liberazione del condannato. Per quanto concerne la revoca, generalmente nel decreto di concessione è inserita una condizione risolutiva: la commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dall’emissione del decreto. Altri casi di revoca possono riguardare: la violazione di una delle condizioni o degli obblighi previsti nello stesso decreto di concessione; la scoperta di presupposti falsi o occultati dunque, documentazione falsa, incompleta o fuorviante. Importante sottolineare come la responsabilità in questi ultimi casi sia del Ministro della Giustizia che è colui che ha il potere nonché il dovere di raccogliere le informazioni e verificarle prima della trasmissione al Quirinale. Il Presidente non ha questi poteri e dunque si limita a prendere una decisione sulla base degli elementi fornitogli.
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