Soldi
La casa di abitazione e la normativa che tutela il convivente superstite
Le differenze con il coniuge: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Il mese scorso la proprietaria dell’immobile dove vivevo insieme con il mio compagno mi ha cacciato di casa, ottenendo le chiavi sul presupposto che il contratto di locazione in essere era intestato soltanto al mio defunto compagno. Io adesso mi trovo ospite di un’amica, la quale a malincuore mi sta dicendo di trovarmi al più presto un’altra sistemazione. Che posso fare?
G.
Quando due persone, legate da un rapporto affettivo stabile e da reciproca assistenza morale e materiale, convivono per un periodo significativo, si parla di “convivenza more uxorio” oppure, più semplicemente, di convivenza “di fatto”.
Si tratta di una realtà ormai molto diffusa, tanto da aver reso necessaria una disciplina specifica, che oggi è contenuta nella legge n. 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà).
Tra i diritti che vengono riconosciuti da questa normativa vi è anche quello del cosiddetto “convivente superstite” il quale, alla morte dell’altro, può subentrare nel contratto di locazione relativo alla casa di comune residenza.
In particolare, l’articolo 1, comma 44, della legge Cirinnà stabilisce che, nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel rapporto locatizio. Si tratta di una tutela importante, che consente a chi resta di non perdere improvvisamente l’abitazione in cui viveva. Questa previsione richiama, almeno in parte, quella prevista per il coniuge superstite.
Tuttavia, è proprio nel confronto con il matrimonio che emergono le differenze più significative. Se infatti il coniuge deceduto era proprietario dell’immobile, al coniuge superstite è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 540 del Codice civile, un vero e proprio diritto di abitazione vita natural durante, assimilabile a un “legato ex lege”. Diversamente, nella convivenza di fatto, la tutela è più limitata.
Quando il convivente deceduto era proprietario della casa, il superstite ha diritto di continuare ad abitarvi, ma solo per un periodo determinato: due anni, oppure per un tempo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre cinque anni, come previsto dall’articolo 1, comma 42, della stessa legge.
È evidente, quindi, come il legislatore abbia voluto riconoscere una tutela, ma senza equiparare completamente la convivenza al matrimonio.
Va poi considerato un aspetto spesso sottovalutato: questi diritti sono strettamente legati alla permanenza nell’immobile. Il rilascio spontaneo della casa può infatti comportare la perdita delle tutele previste.
Se, ad esempio, il convivente superstite subentra nel contratto di locazione ma decide di lasciare l’immobile, tale comportamento può essere interpretato come una risoluzione consensuale del contratto e, quindi, come una rinuncia al diritto.
Lo stesso vale nel caso in cui la casa fosse di proprietà del convivente deceduto: anche qui, il venir meno della stabile abitazione comporta la perdita del diritto di permanenza.
Non a caso, il comma 43 della legge n. 76/2016 precisa che il diritto di abitazione viene meno quando il convivente superstite smette di abitare stabilmente nella casa, oppure quando contrae matrimonio, unione civile o instaura una nuova convivenza di fatto.
In definitiva, la legge riconosce una tutela concreta anche alle coppie di fatto, ma si tratta di una tutela che resta più limitata e condizionata rispetto a quella prevista per il matrimonio, soprattutto quando si tratta della casa di abitazione.
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