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I danni risarcibili

La responsabilità del padrone del cane che provoca un danno

La responsabilità
del padrone del cane
che provoca un danno

Omessa custodia dell’animale: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris

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Qualche settimana fa il mio cane ha morso un altro cane. Ho aiutato il proprietario a soccorrere il suo animale e l’ho accompagnato dal veterinario che, per fortuna, era vicino. Mentre erano dentro io sono andato via. Ultimamente ho saputo che il proprietario sta facendo domande nel quartiere su di me, credo voglia denunciarmi. Possono chiedermi un risarcimento del danno? Grazie. 
A. F.

Dal punto di vista penale, in passato era prevista la contravvenzione di cui all’art. 672 del Codice penale, che puniva l’omessa custodia degli animali. Tale fattispecie è stata depenalizzata dalla legge n. 689 del 1981 e oggi la norma prevede esclusivamente una sanzione amministrativa. Attualmente l’art. 672 del Codice penale dispone che “chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258”. Alla stessa sanzione soggiace anche chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non sciolti, ovvero li conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica o li affida a persona inesperta, nonché chi aizza o spaventa animali mettendo in pericolo le persone.

Secondo tale disposizione, il soggetto responsabile deve avere la disponibilità dell’animale e la pericolosità non è presunta, ma va valutata in concreto in base alle circostanze del caso. La violazione non è esclusa dal fatto che il soggetto abbia ignorato la pericolosità dell’animale, poiché tale ignoranza può integrare una condotta colposa.

Sul piano civilistico, il Codice civile disciplina il danno cagionato da animali, prevedendo che il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Ne consegue che la responsabilità non ricade esclusivamente sul proprietario, ma anche su chi abbia in quel momento la custodia dell’animale. La giurisprudenza ha chiarito che la pericolosità può sussistere anche in animali domestici normalmente docili. La responsabilità civile può essere esclusa solo in presenza del caso fortuito, come una situazione improvvisa e imprevedibile – ad esempio lo scoppio di petardi – tale da rendere inevitabile la perdita di controllo dell’animale. Resta ferma la possibilità di una responsabilità penale del proprietario o del custode qualora il cane provochi lesioni personali o, nei casi più gravi, la morte di una persona, potendo configurarsi i reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo. In questi casi, dunque, è possibile essere denunciati. Diversamente, se un cane ferisce o uccide un altro cane, non si configura di regola un reato, ma possono applicarsi una sanzione amministrativa e una richiesta di risarcimento del danno in sede civile. Per l’accertamento della responsabilità civile sarà necessario rivolgersi al giudice e affrontare un processo. I danni risarcibili comprendono certamente quelli patrimoniali, come le spese veterinarie, e possono includere anche il danno non patrimoniale, ad esempio per la perdita dell’animale domestico.

Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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