Cosa è l’errore terapeutico e quando dà diritto al risarcimento del danno
La condotta colposa del sanitario: i consigli dell'avvocato Biagio Depresbìteris
Il medico mi prescrive una nuova terapia: «Andrà meglio», mi dice. Io mi fido, come fanno tutti. Dopo pochi giorni, però, iniziano effetti collaterali importanti, finisco al pronto soccorso e scopro che il farmaco era incompatibile con quelli che già assumevo. Nel frattempo perdo giorni di lavoro, accumulo spese mediche e la fiducia nella frase "è tutto sotto controllo". Ora mi chiedo: quando una terapia sbagliata è solo sfortuna e quando, invece, diventa un errore sanitario per cui si può chiedere un risarcimento?
Ettore
L’errore terapeutico consiste in un atto o in un’omissione non intenzionale da parte del personale sanitario che, discostandosi dalle regole di diligenza, dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali, provoca un danno al paziente. Si tratta di una nozione ampia, che può riguardare tanto attività particolarmente complesse, come gli interventi chirurgici, quanto la gestione complessiva del percorso di cura, inclusa la prescrizione o la somministrazione di una terapia farmacologica. Non ogni errore o scelta terapeutica inefficace dà automaticamente diritto a un risarcimento: se il medico propone una terapia che non produce benefici ma non causa alcun pregiudizio al paziente, manca il presupposto fondamentale del danno e non vi è spazio per una richiesta risarcitoria. Diverso è il caso in cui la terapia prescritta o somministrata determini conseguenze dannose, come reazioni allergiche, interazioni farmacologiche pericolose, aggravamenti della patologia preesistente, danni da sovradosaggio o altre complicazioni cliniche; nei casi più gravi, una terapia errata può arrivare a causare il decesso del paziente. I danni derivanti da un errore terapeutico non si esauriscono, tuttavia, nella sfera non patrimoniale, poiché possono incidere anche sul piano economico e personale del paziente. Rientrano tra i danni patrimoniali le spese mediche sostenute per rimediare alle conseguenze dell’errore, la perdita o riduzione del reddito in caso di incapacità lavorativa, nonché i costi per l’assistenza, qualora si renda necessaria. Il danno non patrimoniale comprende invece il danno biologico, inteso come lesione dell’integrità psico-fisica, il danno morale, riferito alla sofferenza interiore, e il danno esistenziale, che riguarda l’alterazione delle abitudini di vita e delle relazioni personali. La liquidazione del danno è disciplinata dal codice civile e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha elaborato criteri uniformi di valutazione, facendo ampio ricorso alle tabelle predisposte dai Tribunali di Milano e di Roma, le quali attribuiscono un valore economico ai punti di invalidità, consentendo al giudice una personalizzazione del risarcimento in base alle peculiarità del singolo caso. Affinché il risarcimento possa essere riconosciuto, è necessario che ricorrano una condotta colposa del sanitario, un danno effettivamente subito dal paziente e un nesso causale tra l’errore e il pregiudizio lamentato. Occorre inoltre prestare attenzione ai termini di prescrizione, che decorrono dal momento in cui il paziente ha acquisito la consapevolezza che il danno è conseguenza di un errore sanitario e che sono pari a cinque anni se l’azione è proposta nei confronti del professionista sanitario, in quanto responsabilità extracontrattuale, e a dieci anni se rivolta contro la struttura sanitaria, a titolo di responsabilità contrattuale.
Servizio sportello legale: Il Tirreno si avvale della competente e qualificata collaborazione dello studio legale Depresbìteris-Scura. I professionisti di questo studio rispondono settimanalmente ai quesiti che arriveranno a sportellolegale@iltirreno.it.

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