Economia
Ecco quando il cittadino può impugnare la cartella esattoriale
Violazioni al codice della strada: i consigli dell'avvocata Giulia Orsatti
Mi è arrivata una cartella esattoriale per sanzioni del codice della strada, tuttavia, prima non ho ricevuto alcun verbale né alcuna sanzione o sollecito di pagamento. Possibile che io debba pagare una sanzione senza che mi sia stata notificata la multa a suo tempo? E se il Comune non mi ha mai inviato il verbale, come posso difendermi? Mi sembra assurdo che uno debba scoprire di avere multe arretrate solo quando si trova la famosa "busta verde" nella cassetta delle lettere.
Mario da Capalbio
Ogni qualvolta arriva la fatidica busta verde inviata dall’agente della riscossione per intimare il pagamento di un determinato importo, il malcapitato contribuente - sentendosi un po’ venire a mancare - presumibilmente, tenterà di scorgere tra le molteplici informazioni contenute nel plico ricevuto, un appiglio che gli permetta di uscirsene incolume dalla situazione prospettata. Ebbene, qualora tra i vari titoli che formano la cartella di pagamento di cui si parla dovesse venir fuori l’omesso pagamento di sanzioni amministrative derivanti dall’asserita violazione del Codice della Strada, ecco che il contribuente potrà domandarsi: «Ma io questa multa l’ho mai ricevuta?». Occorre evidenziare che, in caso di contestazioni per violazioni del Codice della Strada, è onere dell’ente impositore (il Comune competente, solitamente), formalizzare il provvedimento sanzionatorio con determinate caratteristiche, necessariamente per iscritto, ad esempio, e dovrà notificarlo entro novanta giorni al trasgressore, il quale sarà individuato nel proprietario del veicolo o nel conducente, a seconda dei casi. L’importo richiesto in pagamento con tale atto, se impagato, potrà poi confluire nella successiva cartella esattoriale. La mancata osservanza del procedimento di formazione del provvedimento sanzionatorio amministrativo, in ogni caso, potrà comportare la nullità o l’annullabilità del successivo atto impositivo volto a riscuotere il credito vantato dall’ente impositore o - per suo tramite - dal cessionario delegato alla riscossione. In particolare, a seconda dei casi, sarà possibile adire le vie giudiziarie competenti per impugnare il successivo e conseguente titolo - la cartella esattoriale - e ciò, sulla base della sua nullità per giuridica inesistenza del verbale di accertamento presupposto, ad esempio, poiché mai redatto in forma scritta, oppure della sua annullabilità poiché, seppur giuridicamente esistente, notificato successivamente ai termini imposti per legge al Comune o perché mai stato portato nella sfera di conoscibilità del presunto trasgressore. In ipotesi, si pensi al verbale di accertamento notificato a persona diversa dal proprietario del veicolo o ad un indirizzo ove il reale destinatario della sanzione non ha mai risieduto. Ovviamente, in questo tipo di giudizi, viene lamentata la sostanziale violazione del diritto di difesa dell’interessato, il quale non ha potuto conoscere le motivazioni dell’addebito che gli viene imputato e che, pertanto, dovrà ritenersi nullo e inefficace. Sul punto, si osserva che la Suprema Corte è tornata a ribadire l’importanza di tale assunto con una recente pronuncia che così dispone: "In tema di contestazione della violazione del codice della strada, lo speciale procedimento di formazione del provvedimento sanzionatorio presuppone sia che l’atto possa dirsi venuto a giuridica esistenza, sia che lo stesso, necessariamente da redigersi per iscritto per la necessità di contenere adeguata descrizione dei fatti e motivazione sulla violazione contestata, sia portato in tale forma, ormai non più mutabile, a conoscenza del destinatario della corrispondente pretesa sanzionatoria." (cfr. Cass. civ. sez. III, 10/03/2025, n.6389). I rimedi esperibili nel caso di specie comportano la necessaria conoscenza del diritto e delle regole che informano le relative procedure giudiziarie, pertanto si consiglia sempre di rivolgersi ad un professionista per analizzare i documenti o gli atti giudiziari che si ricevono prima di intentare qualsiasi causa.
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